Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13580 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33306/2018 proposto da:

B.M.R., elettivamente domiciliato in Udine, via Giusto

Muratti, n. 64, presso lo studio dell’avv. Martino Benzoni, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto costituzionale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 da Dott. PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto dell’11 ottobre 2018, il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda proposta da B.M.R., nativo del (OMISSIS), volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

In estrema sintesi, il Tribunale anzidetto ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè di quella umanitaria.

Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, e deposita memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Il Ministero dell’Interno non resiste con rituale comparsa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I) Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, censurando il decreto impugnato, sull’assunto che l’amministrazione non avrebbe prodotto la memoria allegata al modello C3, relativa ai motivi della domanda, nonchè le COI (Country of Origin Information), così minando il diritto di difesa del ricorrente, soprattutto al fine del giudizio di credibilità, che è stato, quindi, nonostante la richiesta di acquisizione, formulata nel ricorso, basato unicamente sulle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale e al giudice ma non anche sulle dichiarazioni contenute nella memoria, allegata al modello C3.

La doglianza è priva di specificità.

Il ricorrente, difatti, lamenta la mancata acquisizione della memoria anzidetta ma non indica il contenuto delle dichiarazioni de quibus; nè deduce che esse avessero introdotto elementi non presi in considerazione dal Tribunale di Trieste, essendo in ipotesi diverse da quelle considerate dal menzionato Tribunale.

Al cospetto di siffatte lacune è evidente che il ricorrente non ha posto questa Corte in condizione di vagliare la sussistenza o meno della dedotta violazione.

Quanto alla mancata acquisizione delle COI, deve rilevarsi che, a fronte dell’indicazione delle fonti di conoscenza acquisite dal Tribunale (recenti rapporti EASO), il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare un loro travisamento da parte del Tribunale, decisivo al fine della decisione.

Il che non è avvenuto, con conseguente inammissibilità del motivo. II) Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, censurando il decreto impugnato poichè si sarebbe limitato ad acquisire informazioni generiche, non attuali e non attinenti alla regione di provenienza del ricorrente, ossia il Sindh, ma relative al Punjab. Secondo il ricorrente, la mancata acquisizione delle COI, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, costituirebbe falsa applicazione della norma. La doglianza è inammissibile.

Il Tribunale, avvalendosi dei rapporti EASO, ha escluso che nella zona di provenienza del ricorrente – peraltro nemmeno dal medesimo chiaramente indicata – fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato.

Orbene, questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi, cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa, di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solo se il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

Una specifica situazione di tal tipo, però, è stata esclusa dal Tribunale di Trieste e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è stato effettuato, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertire l’esito della decisione. III) Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, erronea e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, sostenendo che il Tribunale non avrebbe esaminato la situazione personale del ricorrente e avrebbe valutato la credibilità di quest’ultimo, che aveva dichiarato di aderire al credo religioso cristiano cattolico in un Paese a maggioranza islamica, sulla base di elementi formali, trascurando il documento del Parroco della cattedrale di Trieste, che avrebbe seguito il percorso di catechesi del ricorrente.

La doglianza è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente, secondo cui egli si sarebbe allontanato dal suo paese perchè aderente alla religione cristiana cattolica, fosse priva di attendibilità. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che il richiedente non aveva fornito spiegazioni in merito alla carenza di documenti e dall’inattendibilità del racconto ha fatto discendere “la mancanza di base fattuale per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione”.

Trattasi di accertamento di merito sottratto al controllo di questa Corte, mentre non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, giacchè la censura mette in discussione non il significato e la portata applicativa della norma richiamata in rubrica ma la valutazione di merito, operata dal Tribunale.

Peraltro, deve rilevarsi che, a fronte della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, non vi era il dovere di c.d. cooperazione istruttoria.

Ciò posto, deve rilevarsi che questa Corte ha più volte affermato che la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli di ufficio (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336; 28 settembre 2015, n. 19197).

L’art. 3 citato, infatti, stabilisce che il richiedente “è tenuto a presentare… tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”. Il richiedente, quindi, non gode di alcuna agevolazione rispetto alle regole ordinarie del giudizio civile, tale da giustificare un quadro assertivo non adeguatamente circostanziato.

Una volta allegati, i fatti posti a sostegno della domanda di protezione internazionale vanno provati dal richiedente, sia pure entro speciali limiti e con peculiari agevolazioni. Si è in particolare affermato (Cass., 12 giugno 2019 n. 15794) che, in linea di principio, il giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, come si desume dalla già citata previsione che sollecita il richiedente a depositare la documentazione necessaria, è governato dalle regole generali dettate in ordine al riparto dell’onere probatorio dell’art. 2697 c.c., comma 1, con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non è provata, la domanda è da rigettare.

Se il richiedente, però, proprio a cagione delle persecuzioni o danni gravi subiti nel Paese di provenienza, o anche solo paventati, non è in grado di offrire la prova delle circostanze allegate, il principio dispositivo è attenuato e sorge il dovere c.d. di cooperazione istruttoria. Stabilisce, difatti, del menzionato art. 3, comma 5, che, qualora taluni elementi, posti a sostegno della domanda di protezione internazionale, non siano suffragati da prove (prove che dunque la norma ribadisce di porre di regola a carico dell’interessato), essi sono considerati veritieri, ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda:

1) abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e, così, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

2) abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche, pertinenti al suo caso, e risulti, in generale, credibile.

Il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova, quindi, “per espressa previsione normativa, un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente (in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti) quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda. Si tratta quindi di deficienze, reticenza e non credibilità, parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili” (in questi termini Cass. n. 15794/2019 cit.).

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, all’esito del vaglio di credibilità, condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, il racconto del richiedente è stato considerato dal giudice di merito inattendibile, con la conseguenza che deve affermarsi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che il medesimo richiedente non avesse attivato il dovere di cooperazione istruttoria.

IV) Il quarto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, l’erronea e la falsa applicazione dell’art. 16 della direttiva 32/2013/ UE, sull’assunto dell’illegittima violazione del diritto del richiedente ad una valutazione imparziale della propria domanda nonchè al pieno contraddittorio.

Siffatta doglianza, oltre che generica, è smentita dalla lettura del decreto impugnato, da cui emerge che il Tribunale ha adeguatamente valutato gli elementi a sua disposizione e ha effettuato il vaglio della credibilità del richiedente nel rispetto dei parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il racconto del richiedente è stato ritenuto non veritiero e il medesimo Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione in merito alla carenza di documenti attinente agli eventi narrati, riguardando quelli prodotti la sua vita successiva all’arrivo a Trieste.

Conclusione, questa, che costituisce un apprezzamento, che, come già detto, non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 5.

V) Il quinto motivo denuncia l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale valutato il fatto nuovo dell’effettiva conversione al credo religioso cattolico del ricorrente, quanto meno nel percorso di vita svolto in Italia, come opportunamente documentato, e il correlato pericolo di vedere pregiudicati i suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Il medesimo tribunale avrebbe trascurato di considerare l’integrazione realizzata dal ricorrente in Italia.

Il motivo è inammissibile, giacchè anch’esso volto a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dal tribunale nell’escludere la sussistenza, in capo al ricorrente, di una propria individuale condizione di vulnerabilità. Il tribunale ha ritenuto “poco coerente e plausibile sotto svariati aspetti” il racconto del ricorrente, rimarcando che “il mancato superamento del vaglio di attendibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, esclude in radice la possibilità del suo riconoscimento”.

VI) In conclusione il ricorso è inammissibile. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali, non essendosi costituito ritualmente il Ministero dell’Interno.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA