Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1358 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17206/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Paravani Stefania, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Nanula Valentina, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 545/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 545/2019 depositata il 27-3-2019, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S., alias S., S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, di religione (OMISSIS) e vigile del fuoco, riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè aveva intrattenuto, in violazione del divieto vigente nel suo Paese, una relazione con una collega rimasta incinta, era stato licenziato e sottoposto a detenzione e processo per la suddetta relazione clandestina e rischiava di subire una condanna alla reclusione per il reato commesso. La Corte territoriale ha rilevato che con unico motivo di gravame l’appellante si doleva dell’omessa considerazione della situazione del Paese di transito (Libia), oltre che di quella del suo Paese di origine, e, ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, del fatto che era stato inserito da oltre un anno in un programma di integrazione all’interno della (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, dovendo prendersi in considerazione la situazione del Paese di origine, ove sarebbe dovuto avvenire il rimpatrio, e non quella del Paese di transito, nonchè dovendo escludersi la rilevanza, ai fini della protezione umanitaria, dello svolgimento di lavoro a termine in Italia, considerato che nel Paese di origine il richiedente aveva ancora la sua famiglia con la quale aveva mantenuto i contatti e che neppure era attuale il rischio paventato dall’appellante di subire, in caso di rimpatrio ed in conseguenza della relazione vietata intrattenuta con la sua collega, una condanna, della quale lo stesso cittadino straniero aveva riferito di non avere notizie.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,: (i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla giurisprudenza di merito, di legittimità e comunitaria, e la violazione del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria sulla sua vicenda personale e nell’indagine sulla situazione del (OMISSIS) ed al grado di violenza indiscriminata e di insicurezza ivi esistente, come da fonti che richiama, deducendo di avere pertanto diritto alla protezione internazionale e, in ogni caso, a quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c); (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua vicenda personale, le gravi violazioni di diritti umani perpetrati in (OMISSIS) e il serio percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia e documentato, nonchè senza effettuare alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.

2. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.1. Le censure riferite alla violazione del dovere istruttorio ufficioso in relazione alla vicenda personale narrata dal ricorrente, ai fini del riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., sono in parte inammissibili e in parte infondate.

Il ricorrente non censura specificamente l’affermazione della Corte di merito secondo la quale difetta di attualità il rischio da egli paventato di subire, in caso di rimpatrio, una condanna per la relazione avuta con la sua collega e vietata dalle leggi del (OMISSIS) (pag. n. 7 sentenza), considerato, peraltro, che lo stesso ricorrente riferiva di non avere notizie circa una sua condanna per tale condotta. In particolare nel ricorso è richiamata la suddetta affermazione della Corte d’appello (pag. 4), ma nessuna critica viene espressa a tale riguardo, sicchè, sotto detto profilo, le doglianze non si confrontano con il percorso argomentativi della sentenza impugnata e sono inammissibili. Una volta esclusa dai Giudici di merito la rilevanza delle vicende personali narrate perchè non più attuali, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi, come nella specie, sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale e non rapportabili alla vicenda personale del richiedente. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti ritenuti privi di effettiva rilevanza, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019). Sotto questo secondo profilo, pertanto, le censure sono infondate.

2.2. Merita accoglimento la doglianza che riguarda il mancato espletamento del dovere istruttorio ufficioso sulla verifica della situazione del Paese di origine del ricorrente.

Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità oppure nell’irrilevanza delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, anche con riferimento ai presupposti che consentono la protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c) ed afferma di avere allegato nei giudizi di merito che nel suo Paese sussiste una situazione di violenza indiscriminata.

La Corte d’appello non ha espresso alcun giudizio in ordine alla sussistenza in (OMISSIS) dei presupposti ex art. 14, lett. c) citato, pur dando atto che dovesse essere considerata la situazione del Paese di origine del ricorrente (pag. n. 4 sentenza), nè a tale riguardo ha svolto alcuna indagine, tramite le fonti di conoscenza.

La Corte di merito non si è attenuta, pertanto, ai principi di diritto suesposti e, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del citato art. 14, lett. c), ricorre il vizio di violazione di legge denunciato.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso merita accoglimento nei termini precisati, restando assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA