Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1358 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017,  n. 1358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13739/2013 proposto da:

R.R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO MANNETTA;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA PREZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIULIO SANDULLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato MANNETTA Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SANDULLI Massimo Giulio, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – R.L. convenne in giudizio R.R.A., chiedendo il riscatto delle quote pari ai 4/5 dell’eredità paterna e materna che gli altri coeredi – R.G., R.G., R.A. e Ro.Le. – avevano ceduto al convenuto in violazione dell’art. 732 c.c..

Nella resistenza di R.R.A., il Tribunale di Ariano Irpino accolse la domanda attrice.

2. – Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.R.A. sulla base di un’unico motivo.

Resiste con controricorso R.L..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 732 e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale errato a non ritenere pienamente valido ed efficace quella parte del contratto di compravendita che riguardava gli immobili che erano stati inclusi nella proposta notificata all’attrice ex art. 732 c.c.(gli immobili siti in (OMISSIS)) e per non avere – di contro – limitato l’inopponibilità della compravendita ai solo immobili (quelli siti in (OMISSIS)) che non erano stato oggetto di denuntiatio.

La doglianza è infondata.

Ai sensi dell’art. 732 c.c., “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la c.d. denuntiatio della vendita, proprio perchè finalizzata a consentire all’erede di evitare che divenga parte della comunione persona a questa estranea, deve essere tale, per rispettare il disposto dell’art. 732 c.c., da consentire al destinatario di avere la concreta possibilità di comprendere il tenore dell’offerta e di valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza per stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione (Cass., Sez. 2, n. 6320 del 18 aprile 2003, Rv. 562333).

Se ne ricava che grava sull’alienante uno specifico dovere di informazione completa dei coeredi, in quanto costoro devono essere resi edotti di ogni aspetto rilevante della cessione, in particolare dell’identità dei beni trasferiti e del prezzo complessivo della vendita.

La vendita della quota ereditaria ha carattere unitario, in relazione ad ogni atto negoziale, e non è frazionabile in tante cessioni quanti sono i beni facenti parte della quota acquistati dal terzo; ciò anche perchè l’esercizio del retratto successorio comporta l’integrale sostituzione al compratore del coerede che lo abbia esercitato, al punto che, per consolidata giurisprudenza, non è consentito a quest’ultimo il riscatto parziale, non essendogli permesso di modificare il contenuto della compravendita (Cass., Sez. 2, n. 5374 dell’11 maggio 1993, Rv. 482300).

Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che, con l’atto di vendita del 1999, erano stati ceduti beni ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuntiatio e che era mutato anche il prezzo in essa indicato.

Pertanto, la resistente non ha avuto la possibilità, nel ricevere la denuntiatio, di vagliare la convenienza dell’operazione che le veniva comunicata. Non può escludersi, infatti, che se l’attrice avesse saputo anche della cessione della quota ereditaria relativa ad immobili ulteriori rispetto a quelli inclusi nella proposta comunicata, si sarebbe potuta determinare diversamente.

Non rileva il fatto che nell’atto di compravendita il prezzo corrisposto sia stato ripartito tra i diversi immobili, in quanto ciò non esclude che la convenienza dell’affare va valutata nella sua globalità.

Infine, è inconferente il riferimento del ricorrente al fatto che l’art. 732 consente di alienare anche solo una parte della quota ereditaria. Invero, la cessione parziale della quota ereditaria nulla ha a che fare con la pretesa possibilità di effettuare una denuntiatio parziale e di sottrarre al riscatto i beni oggetto di denuntiatio; possibilità quest’ultima che – per quanto detto – va esclusa.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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