Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13579 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13579 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 3904-2008 proposto da:
OGLIASTRO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato

COLA

DI

MAFFEI

RIENZO
ROSA,

69,
che

presso lo studio
la rappresenta e

difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
831

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè ‘contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data pubblicazione: 30/05/2013

80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati, ALESSANDRO
RICCIO, ANTONELLA PATTERI, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA

del ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 122/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 19/03/2007 r.g.n. 1372/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

PULLI, giusta delega in calce alla copia notificata

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’i /2 — 9/3/07 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato
l’impugnazione proposta da Ogliastro Francesca avverso la sentenza del giudice
del lavoro del Tribunale di Palermo che le aveva respinto la domanda diretta al

insussistenza delle condizioni sanitarie richieste per l’accesso al predetto
beneficio.
Nel rigettare l’appello la Corte territoriale ha ritenuto dirimente la circostanza della
mancanza di prova dell’iscrizione della ricorrente nelle liste di collocamento
obbligatorio o della presentazione della relativa domanda di iscrizione, non
potendo a questa parificarsi la documentazione inviata alla ASL per
l’accertamento della disabilità o la relazione conclusiva della Commissione
sanitaria della disabilità.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Ogliastro Francesca, la quale
affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.
Rimangono solo intimati l’Inps ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione
La ricorrente denunzia, con un motivo unico, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche, in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché l’erroneità della motivazione con riferimento a
punti decisivi della controversia, ponendo in evidenza il fatto che al momento della
domanda amministrativa aveva superato i sessant’anni, mentre alla data di
emissione della sentenza era già ultrasessantacinquenne, per cui era da ritenere
superata la necessità della sussistenza del requisito dell’iscrizione al
collocamento. Inoltre, la ricorrente aggiunge che in corso di causa, vale a dire in
data 19/5/04, depositò la ricevuta attestante la presentazione dell’istanza
dell’11/3/04 tesa ad ottenere l’iscrizione nelle liste degli invalidi (all. n. 1 del
fascicolo di parte di 10 grado), ma che tale documento non fu esaminato dal primo

1

la

conseguimento dell’assegno di invalidità di cui alla legge n. 118/71 per l’accertata

giudice nonostante che dallo stesso potesse evincersi la sussistenza del requisito
dell’incollocazione.
Il ricorso è fondato.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.

requisito della “incollocazione al lavoro” – previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del
1971, prima della sostituzione ex art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 può essere integrato, nel regime introdotto dalla legge n. 68 del 1999, anche dalla
domanda rivolta alle commissioni sanitarie per l’accertamento dello stato di
invalidità, presupposto di iscrizione negli elenchi degli aspiranti
al collocamento agevolato.”
Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 7315 del 20/5/2002) che “ai fini del
riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di
“incollocazione al lavoro” va inteso come stato di disoccupazione di cui l’assistito
ultracinquantacinquenne (ma di età inferiore ai sessantacinque anni) deve dare la
prova, eventualmente anche per presunzioni, escluse, peraltro, quelle fondate su
mere asserzioni collegate all’età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla
notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi, posto
che l’art. 1 legge n. 482 del 1968 esclude dall’iscrizione in tali liste , o nella lista di
collocamento ordinario, coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni,
atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro secondo un
meccanismo che tenga conto della sua menomazione. Peraltro il requisito
dell’incollocabilità al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento
della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, in quanto,
essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti di
iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non
avrebbe alcun rilievo effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento
della domanda amministrativa.”

2

itAl)

Sez. Lav. n. 9502 del 12/6/2012) ” in tema di assegno mensile di invalidità civile, il

:

Orbene, tenendo presenti tali principi si rileva che nella fattispecie alla data di
emissione della sentenza di primo grado la ricorrente aveva già compiuto i
sessantacinque anni; inoltre, la Corte d’appello non ha esaminato il documento
prodotto sin dal primo grado, rappresentato dalla ricevuta dell’istanza diretta alla

Da tutto ciò consegue che ha ragione la ricorrente a sostenere che la Corte
territoriale è incorsa in errore nel momento in cui ha ritenuto non provata la
ricorrenza del requisito della incollocazione, sia perché all’epoca della decisione
aveva superato la soglia dei sessadcinque anni di età, per cui a quella data il
requisito in questione non era più richiesto, sia perché prima del compimento dei
sessantacinque anni aveva, comunque, fornito la prova di aver inoltrato istanza
per l’iscrizione nelle liste degli invalidi civili.
Occorre, infatti, ricordare che questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass.
Sez. Lav. n. 5085 del 29/3/2012) che “ai fini dell’assegno mensile di invalidità
civile, nel regime anteriore alla sostituzione dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971,
operata dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007, deve ritenersi
“incollocato al lavoro” l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per
non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto
(o avendo presentato domanda di iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8
della legge n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni
compatibili.”
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Palermo che, nel
verificare la sussistenza degli altri requisiti per il riconoscimento o meno del
beneficio richiesto, provvederà, in diversa composizione, anche in ordine alle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

iscrizione nelle liste degli invalidi civili.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2013

Il Consigliere estensore

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