Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13579 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

e sul ricorso 18413-2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA., VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE

EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1846/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2006 R.G.N. 9809/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 dicembre 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.S.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

il ricorso principale contiene due distinti motivi; col il primo viene denunziata violazione di legge (art. 1362 e segg.) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; col secondo viene denunziata violazione di legge (artt. 1217 e 1233 cod. civ.);

poichè la sentenza è stata depositata in data 30 maggio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nei caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità;

nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla prima censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il “momento di sintesi” nell’accezione sopra indicata;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui al ricorso principale riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si potrebbe porre il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010; ed infatti costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, come nel caso di specie, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass, 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; con a conseguenza che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs.

2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; tale condizione non ricorre nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte;

all’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale in quanto, come nel caso di specie, tardivo (cfr. Cass. (ordin.) 22 marzo 2007 n. 6937);

in applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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