Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13579 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24409-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.I., INVECO DI C. & C SNC, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO ESPOSITO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 550/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.La società IN. VE.CO di C. & C s.n.c. e M.I. impugnavano, innanzi alla CTP di Firenze, un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’atto di permuta del (OMISSIS), con il quale la ditta Cristalleria Laica di M.I., a fonte della cessione di due immobili siti nel comune di (OMISSIS), concedeva in permuta alla società IN.VE.CO una porzione di fabbricato sito nel comune di (OMISSIS), dichiarando il valore globale di Euro 700.0000,00; importo che, l’Ufficio riteneva incongruo, tanto che procedeva alla rettifica del valore attribuito agli immobili, accertando il maggior valore dei cespiti sulla base dei valori OMI.

I contribuenti impugnavano l’atto impositivo, lamentando l’illegittimità dell’applicazione dei valori OMI, nonchè l’errata valutazione degli immobili permutati. La CTP con separate sentenze accoglieva integralmente il ricorso della società IN.VE.CO e riduceva nei confronti del contribuente M. il valore rettificato ad Euro 800.000,00.

Proposto appello sia dall’Agenzia delle Entrate sul rilievo della legittima applicazione dei valori OMI ai fini della rettifica dei valori attribuiti ai cespiti in permuta che dal M., la CTR della Toscana, riuniti i ricorsi, confermava le decisioni di primo grado.

Ricorre per la cassazione della sentenza n. 550/2016, depositata il 21.03.2016, l’Agenzia delle entrate svolgendo due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso e memorie.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per essere la motivazione della sentenza impugnata “una estrinsecazioni di affermazioni prive di connessione tra loro e di riferimenti alla concreta fattispecie”.

L’amministrazione finanziaria deduce che la sentenza è “oggettivamente incomprensibile” in quanto avrebbe confermato genericamente l’operato dei primi giudici, sostenendo che pur avendo ritenuto che i valori OMI costituiscono meri indizi avrebbe omesso di valutare in concreto la congruità dei valori attribuiti dall’ufficio in sede di rettifica.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè della L. n. 226 del 2006, art. 1, comma 307, e della L. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente equiparato i valori OMI a mere presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali caratterizzano le presunzioni legali relative; nonchè per aver ignorato che i valori OMI non potessero da sole integrare una sufficiente motivazione dell’atto impositivo ex art. 52 cit..

4. La prima censura è destituita di fondamento.

Occorre premettere che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto)-conseguenza in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.

Rimane quindi estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia- erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.

La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o.in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n. 23940 del 2017; n. 22598 del 2018). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).

Ebbene, nella specie la motivazione risulta del tutto idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, avendo la CTR chiaramente escluso la rilevanza probatoria dei valori OMI, attribuendo loro la natura di meri indizi che, se non suffragati da altre prove di evasione non possono ai fini fiscali giustificare una ripresa tassabile. Per poi aggiungere che i valori determinati dalle parti risultavano congrui (tenuto conto della rettifica operata nei confronti del contribuente M. in primo grado), in considerazione del fatto che quest’ultimo non si era costituito in giudizio per i danni al tetto dell’immobile di (OMISSIS), il cui ripristino gravava in toto sulla società IN.VE.CO.

5. Parimenti destituito di fondamento è il secondo mezzo.

Occorre sottolineare, invero, che in tema di imposta di registro, è onere dell’Amministrazione finanziaria provare in giudizio l’effettiva sussistenza dei presupposti applicativi del criterio di rettifica indicato nell’avviso di liquidazione (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 6 giugno 2016, n. 11560; Cass. 9 maggio 2017, n. 11270).

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che i valori risultanti dall’Osservatorio del mercato immobiliare non possano, da soli, essere posti a base di atti impositivi fondati sul maggior valore dei beni oggetto degli atti di trasferimento. Quei parametri emergenti dall’OMI, in altre parole, hanno la valenza probatoria di un indizio, e dunque devono essere valutati solo nel contesto di un più ampio quadro indiziario dal quale si possa inferire il maggior valore di un immobile rispetto a quanto dichiarato nell’atto di trasferimento, a maggior ragione se si considera che i detti parametri costituiscono a loro volta il frutto di una rielaborazione tramite un procedimento inferenziale di dati eterogenei (da ultimo, cfr. Cass., n. 21813 del 2018; Cass., sez. 5, n. 2155/2019, che, seppure in tema di determinazione della base imponibile dei tributi diretti, esprime un principio di diritto valido anche ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi indiretti; Cass. n. 2155 del 2019; Cass. n. 24550 del 2020). La reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. in L. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di “presumptio de presumpto”.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla società contribuente che liquida in Euro 7000,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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