Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13579 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 04/07/2016), n.13579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14381/2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, GIUSEPPINA GIANNICO, CHERUBINA

CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO, FRANCESCA FERRAZZOLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio

dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RENATO BIANCHINI, VITALIANA VITALETTI BIANCHINI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/05/2014 R.G.N. 166/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO;

udito l’Avvocato BIANCHINI RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 497 in data 23 – 27 maggio 2013 la Corte di Appello di ANCONA rigettava l’interposto gravame dell’INPS avverso le sentenze del giudice del lavoro di MACERATA (n. 494 8 novembre –

2010/23 dicembre 2011, non definitiva, e n. 178/11 del 12 aprile 2011 – 20 gennaio 2012, notificate il 21 febbraio 2012), che avevano accolto la domanda di C.G., ma limitatamente al trattamento retributivo spettante dal primo luglio 1998 al 31 ottobre 2001, commisurato alle mansioni effettivamente svolte e corrispondenti alla qualifica di C4, con conseguente condanna dell’Istituto, all’esito di apposita c.t.u. contabile, al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di 16.987,28 oltre interessi legali dal 29 marzo 2011 al saldo, quali differenze dovute su quanto già percepito, dando atto tra l’altro che con ordine di servizio n. 15 del 10 aprile 2001 allo stesso funzionario, rag. C., era stato assegnato l’incarico provvisorio di posizione organizzativa di coordinamento del processo abilitante dell’area risorse umane e strumentali, incarico durato sino alla formale revoca del 31 ottobre 2001.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un solo articolato motivo, cui ha resistito il /CATENA/ mediante controricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c., dalle parti, che peraltro sono comparse alla pubblica udienza, tenutasi il 24 febbraio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del proprio ricorso l’I.N.P.S. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 52 T.U. n. 165/2001, nonchè degli artt. 16, 17 e 18 del c.c.n.l. per il personale enti pubblici non economici anni 1998 – 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Accordo quadro in materia di mansioni superiori del 22 ottobre 2001, nonchè degli artt. 24, 28, 29 e 30 c.c.n.l. 1998/2001; ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 17, 18, 19 del medesimo c.c.n.l., violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 15, e dell’art. 36 Cost., tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Istituto si duole del riconoscimento, in favore del C., del diritto al pagamento, unitamente alle differenze stipendiali tra il livello ricoperto e quello effettivamente svolto (C4), degli emolumenti derivanti dall’indennità di posizione organizzativa, dell’indennità di funzione e dal salario di professionalità. In base alla richiamata contrattazione collettiva, l’ente sostiene che il personale inquadrato nella posizione C4 non percepisce in via automatica, cioè per il solo fatto di tale posizione ordinamentale, la rivendicata indennità, per il cui pagamento occorre il conferimento formale della posizione organizzativa, previo svolgimento di apposita procedura concorsuale. Nella specie il C. non soltanto non rivestiva la qualifica C4, ma neppure aveva conseguito la posizione organizzativa stessa, laddove occorreva quanto meno una valutazione comparativa dei dipendenti interessati.

Peraltro, alla luce pure di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo quadro in materia di mansioni superiori del 22 ottobre 2001 (diritto al trattamento economico, pari alla differenza tabellare e alla corrispondente misura dell’indennità integrativa speciale, previsto per la posizione organizzativa corrispondente alle mansioni esercitate, fermo restando quanto percepito a titolo di retribuzione di anzianità), al C. spettava la differenza delle sole voci retributive denominate stipendio tabellare e indennità integrativa speciale, ma non anche l’indennità di posizione organizzativa, siccome integrante un trattamento meramente accessorio, tanto più che lo stesso art. 52 del dl.vo n. 165/01 si limita a prevedere unicamente la corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

Inoltre, il ricorrente ha citato il principio di diritto, affermato dal Consiglio di Stato (02/07/2010, ud. 10/11/2009, dep. 02/07/2010, n. 4236), secondo cui le mansioni superiori svolte dal dipendente rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perchè gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perchè l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi, soprattutto laddove si era sostenuto che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale. In conclusione, nell’ambito del pubblico impiego, non sono le mansioni, ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell’art. 97 Cost.. Ciò comporta che l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tale maggiorazione retributiva (rinviando altresì alla decisione del C.d.S. – Ad. plen. n. 22 del sette giugno 18/11/1999, secondo cui pure nell’ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l’assetto rigido della Pubblica Amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch’esso, secondo il paradigma dell’art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica; con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva).

L’Istituto ricorrente, quanto poi alla c.d. indennità di funzione, osservava che parimenti la Corte di Appello era incorsa nella denunciata violazione di legge, in relazione alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, poichè l’art. 19 del CCNL per gli anni 1998 –

2001, nella specie ratione temporis applicabile, aveva dichiarato decaduto il previgente sistema indennitario, laddove al secondo comma era stato previsto che le quote di salario accessorio corrisposte, sino alla data di entrata in vigore dello stesso contratto, a titolo di salario di professionalità e di altre indennità, fossero conglobate nel c.d. assegno di garanzia. Inoltre, l’art. 19, comma 3, aveva disposto che le quote di salario accessorio, già corrisposte a titolo d’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto sarebbero state – denominate “indennità di funzione CCDE 98”. Di conseguenza, in applicazione di tale nuovo regime regolamentare il /CATENA/ dall’agosto 1999, data di entrata in vigore del cit. art. 19, aveva percepito il nuovo emolumento (assegno di garanzia della retribuzione), che comprendeva tutte le precedenti indennità accessorie. Quindi, contra legem appariva la decisione della Corte territoriale, secondo cui andava corrisposta con decorrenza luglio 1998, un’indennità di funzione all’epoca non prevista, peraltro strettamente connessa alla qualifica di formale appartenenza. Ed analoghe considerazioni valevano per il salario di professionalità, poi anch’esso superato in base al succitato art. 19 per gli anni 1998 – 2001, essendo confluito nell’unica voce retributiva dell’assegno di garanzia della retribuzione.

Dunque, secondo l’I.N.P.S., la Corte marchigiana non aveva tenuto in debito conto il disposto dell’art. 24 c.c.n.l. anni 1998 – 2001, che individuava esattamente le voci sulle quali procedere alla liquidazione delle differenze retributive in caso di mansioni superiori, nè aveva correttamente intrepretato le disposizioni della negoziazione collettiva integrativa, che avevano disciplinato le singole voci in discussione.

Le anzidette censure, nei limiti in cui possono dirsi ammissibili, come di seguito precisate, vanno disattese, poichè infondate.

In relazione al periodo considerato (luglio 1998/2001), la Corte distrettuale ha ampiamente argomentato, disattendendoli, le ragioni per cui giudicava infondati i motivi, anch’essi esposti, dell’interposto gravame.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, secondo la Corte territoriale, quanto al secondo motivo di gravame, ai fini della spettanza delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori, e segnatamente dell’indennità di posizione organizzativa, non era decisiva l’eventuale illegittimità del provvedimento formale di attribuzione di specifica posizione organizzativa, essendo viceversa sufficiente che tale posizione fosse stata istituita con la connessa responsabilità in capo al funzionario, atteso che ai fini retributivi (e non già ai fini del diritto alla stabilità dell’incarico nella posizione medesima) per formale conferimento doveva intendersi il provvedimento scritto del dirigente inoltrato all’Amministrazione, senza che eventuali vizi di legittimità possano comportare una lesione dei diritti retributivi del funzionario investito della posizione organizzativa. A tale scopo richiamava l’ordine di servizio n. 15 del 10 aprile 2001, relativo al nuovo organigramma funzionale ed alla configurazione del nuovo quadro delle posizioni organizzative delle unità di processo, emesso dal direttore della sede I.N.P.S. di Macerata, con assegnazione al funzionario rag. C. dell’incarico provvisorio di posizione organizzativa ivi precisata, fino alla formale revoca sopraggiunta con la comunicazione datata 31.10.2001; ciò che determinava il diritto del predetto alla relativa indennità durante il periodo di effettivo assolvimento dell’incarico, quindi correttamente computata in sede di c.t.u. contabile da aprile a ottobre 2001, senza peraltro alcuna violazione del divieto di cumulo con l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, che era stata invece calcolata soltanto fino al marzo 2001. Inoltre, secondo i giudici dell’appello, nemmeno potevano escludersi i compensi per il lavoro straordinario, effettivamente prestato, e neppure gli emolumenti accessori (salario di professionalità ed indennità di funzione), considerato che la garanzia delle differenze retributive da mansioni superiori trovava titolo nell’art. 52 Olmo n. 165/01 (… per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore), sicchè non operando la norma distinzioni limitative, la stessa comprendeva anche il trattamento accessorio.

Orbene, le anzidette argomentazioni appaiono del tutto corrette in punto di fatto e di diritto e le stesse non possono dirsi affatto superate dai contrari motivi posti a sostegno del ricorso dall’INPS, che invero non confuta nello specifico quanto ampiamente e legittimamente chiarito dalla Corte di merito con la pronuncia impugnata, peraltro conforme ai principi che regolano la materia del pubblico impiego c.d. privatizzato, sicchè non rilevano neanche i diversi orientamenti della citata giurisprudenza ammnistrativa (d’altro canto, presumibilmente formatasi in relazione a fatti e vicende verificatisi fino al 30-06-1998).

Pertanto, va data continuità ai principi desumibili dalla sentenza delle Sezioni unite civili di questa Corte, n. 25837 del 11/12/2007, secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni principio enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per la particolare importanza della questione di diritto risolta cfr. in motivazione n. 25837 del 20 novembre – 11 dicembre 2007: “… La Corte d’appello di P., nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che il R ha svolto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica funzionale di inquadramento e che, pertanto, ha diritto al riconoscimento di una retribuzione che tenendo conto, alla stregua dell’art. 36 Cost., della qualità del lavoro spiegato sia correlata alle mansioni superiori svolte. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello – dopo avere evidenziato come il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, comma 6, (poi modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25) sia stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva – sono state supportate dalla considerazione che nella giurisprudenza sia ormai principio acquisito la necessità un giusto contemperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto anche nel caso che l’utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite.

6.1. La giurisprudenza amministrativa ha seguito un orientamento volto al diniego dell’applicabilità dell’art. 36 Cost., al pubblico impiego sul presupposto che su detta norma volta al rispetto della giusta retribuzione dovessero prevalere gli artt. 97 e 98 Cost., non potendo il rapporto di pubblico Impiego essere in alcun modo assimilato ad un rapporto di scambio e dovendosi, anche ai fini del controllo della spesa, rispettare l’esigenza di conservazione di un assetto della pubblica amministrazione rigido e trasparente, espressione della quale è quella della supremazia del parametro della qualifica su quello delle mansioni, sicchè in una siffatta ottica ostavano all’applicabilità dell’art. 36 Cost., pure le norme codicistiche dell’art. 2116 c.c., e art. 2041 c.c. (cfr. per tale indirizzo ex plurimis: Cons. Stato, Sez. 5^, 28 febbraio 2001 n. 1073; Cons. Stato, Sez. 6^, 4 dicembre 2000 n. 6466; Cons. Stato, Sez. 5^, 12 ottobre n. 1438; Cons. Stato, Sez. 6^, 29 settembre 1999 n. 1291).

Nonostante tale indirizzo – secondo cui, come visto, il principio della corrispondenza ex art. 36 Cost., della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale – anche di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. 6^, 7 giugno 2005 n. 2184;

Cons. Stato, Sez. 6^, 23 gennaio 2004 n. 222), si sono sul punto tuttavia manifestate, in alcune pronunzie dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, significative aperture verso una maggiore tutela del lavoratore essendosi ritenuto: che le differenze retributive vanno riconosciute al lavoratore sin dal momento dell’emanazione del D.Lgs. n. 387 del 1998, e non a partire dalla stipulazione dei nuovi contratti collettivi (Cons. Stato, Ad, plen. 28 gennaio 2000 n. 10), e che è consentita la trasposizione di regole privatistiche nell’area del pubblico impiego, sicchè l’art. 2126 c.c., può trovare applicazione anche in un rapporto instauratosi con la pubblica amministrazione, senza il rispetto delle norme che ne regolano la costituzione, con l’effetto che al dipendente di mero fatto della pubblica amministrazione devono essere riconosciute le prestazioni retributive e previdenziali (Cons. Stato, Ad. plen. 29 febbraio 1992 n. 1).

6.2. A diverse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza dei giudici della legge per avere, infatti, la Corte costituzionale con numerose pronunzie patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato a prescindere dalla eventuale irregolarità dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost. ord. 26 luglio 1988 n. 908); che il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell’impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall’art. 36 Cost.) (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l’impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell’art. 2126 c.c., e, tramite detta disposizione, dell’art. 36 Cost. – perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell’ordinamento e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2).

6.3. L’estensione della norma costituzionale all’impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come –

pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001, il trattamento economico dell’impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione con priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell’art. 48 del suddetto decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 Cost.. Principio questo che per poggiare sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo – qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare una attività contrassegnata dall’implicazione della stessa persona del lavoratore, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia – da un lato ha portato autorevole dottrina a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall’altro ha spinto ad affermare, sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della sufficienza e della proporzionalità ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi, che l’attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione del datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto) attestano una dimensione sociale della retribuzione e la sentita esigenza della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore.

6.4 Le considerazioni svolte forniscono le coordinate per la soluzione della problematica oggetto dell’esame di queste Sezioni Unite. Ed alla stregua di quanto sinora enunciato e proprio in conformità della ricordata giurisprudenza della Corte Costituzionale – in mancanza di ragioni nuove e diverse e per una consequenziale doverosa fedeltà ai precedenti, sulla quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge – deve essere ribadito il principio fissato dai giudici di legittimità secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo, disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio. Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130 cui adde, da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, che precisa anche che l’applicazione dell’art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza; ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 8 gennaio 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 19444).

6.5. Corollario di quanto sinora esposto è che – stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione – il disposto dell’art. 36 Cost., non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell’attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento (cfr. sul punto: Cass. 25 ottobre 2004 n. 20692).

…6.6 Nè al fine di patrocinare una interpretazione del dato normativo diversa da quella seguita sulla scia della giurisprudenza costituzionale vale prospettare la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un’equa retribuzione ex art. 36 Cost., al lavoratore cui vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l’accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perchè, come è stato rimarcato da più parti, il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e sinanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alle gestione dell’organizzazione del lavoro, ma non vale di ceno sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si è evidenziata la rilevanza costituzionale….”.

V. inoltre Cass. sez. un. civ. n. 3814 in data primo – 16/02/2011, secondo cui in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori: le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e dei principi generali di tutela del lavoro – artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 – nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l’insussistenza delle predette condizioni di temporaneità – cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010…., allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l’attribuzione del relativo trattamento, poichè nel pubblico impiego “privatizzato” il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l’applicabilità anche nel pubblico impiego dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 4063 del 2010, cit.). Quanto, poi, all’inclusione della retribuzione di posizione e di quella di risultato nel calcolo del trattamento differenziale, con la stessa pronuncia le Sezioni unite hanno osservato: “E’ vero, infatti, che si tratta di elementi retributivi accessori, e non fondamentali, della retribuzione, connessi ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007). Non di meno, come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 29671 del 2008), l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi i predetti emolumenti accessori”.

…cfr. altresì Cass. lav. n. 4382 del 23/02/2010, secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto l’applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali – principio enunciato dalla in controversia concernente lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito dell’Amministrazione finanziarla, consistite nella reggenza di uffici apicali per i quali era prevista la qualifica nona, con la conseguente conferma della decisione della Corte territoriale, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo al 30 giugno 1998).

Dunque, l’impugnata decisione di merito appare del tutto corretta, anche sotto il profilo giuridico – sostanziale, in conformità ai succitati principi di diritto. Per il resto, il ricorso de quo è inammissibile, siccome insufficientemente enunciato (cfr., in pan., art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), soprattutto in relazione allo svolgimento del processo di primo grado, nonchè in relazione ai motivi di appello avverso le sentenze di prime cure, quindi confermate a seguito dell’interposto gravame, sebbene con opportune integrazioni (v. pag. 6, punto 8., della pronuncia n. 497/13 qui impugnata).

Infatti, posto tra l’altro che nel testo della sentenza impugnata, circa i motivi di appello non si coglie alcuno specifico riferimento all’art. 19 del CCNL 1998/2001 – che avrebbe dichiarato decaduto il previgente sistema indennitario, per cui con decorrenza agosto 1999 il dipendente avrebbe percepito il nuovo emolumento “assegno di garanzia della retribuzione”, comprensivo dl tutte le precedenti indennità accessorie, nonchè parimenti in ordine al salario di professionalità -, tale questione non risulta essere stata neanche ritualmente, nè compiutamente allegata dall’I.N.P.S. con il suo ricorso circa le doglianze a suo tempo formulate con l’interposto gravame, sicchè, non risultando peraltro nemmeno denunciata una qualche omissione di pronuncia al riguardo, le relative censure sono da considerare inammissibili in questa sede.

Ogni altro motivo, infine, deve ritenersi assorbito dalle precedenti considerazioni circa la correttezza della decisione impugnata, alla stregua delle anzidette argomentazioni.

Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna di parte soccombente alle spese, di guisa che ricorrono pure gli estremi di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente Istituto al pagamento delle relative spese, che liquida a favore del controricorrente in 3000,00 (tremila/00) Euro per compensi professionali, oltre 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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