Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2709-2010 proposto da:

S.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

DELLA VALLE 1, presso 10 studio dell’avvocato STEFANIA ORECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DE BERNARDI giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEBERNARDI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, ha confermato la insussistenza, affermata dal primo giudice, delle condizioni per riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per aver svolto l’attività di medico convenzionato USL corrispondendo canoni di locazione per lo studio professionale, essendosi avvalso di beni strumentali, ed avendo sostenuto spese riferibili all’esercizio dell’attività, in misura significativa rispetto al reddito lordo prodotto, ricorrendo quindi il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 giacchè la CTR non ha considerato che, sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, l’assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso di totale mancanza di qualsiasi supporto e che per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo è necessario un quid pluris, in termini di disponibilità di studio professionale o di collaboratori, che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista, rendendone più efficace e remunerativa l’attività. Evidenzia che, nella specie, l’attività di medico convenzionato è stata svolta, negli anni di riferimento, con prevalente apporto di lavoro personale ed in assenza di particolari dotazioni di beni strumentali.

Il ricorso è infondato.

Va, preliminarmente, esaminata la questione del dedotto giudicato favorevole, formatosi sulle annualità 2000 e 2001, che può essere agevolmente risolta, confutando la tesi del ricorrente, mediante l’applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni” (Cass. 2294172013).

Va, pertanto, esclusa l’efficacia esterna del giudicato di cui si discute nella presente causa in quanto si tratta di accertamenti non fondati su fatti necessariamente comuni ai singoli anni d’imposta, stante l’esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati, nel tempo, nell’esercizio dell’attività soggetta all’imposta.

La ulteriore questione concernente la debenza dell’IRAP va risolta in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette” (ex plurimis, Cass. n. 25311/2014; n. 26293/2016).

La decisione gravata si basa sull’entità dei canoni di locazione corrisposti dal medico per lo studio professionale, sull’impiego di beni strumentali e sul sostenimento di spese “in misura significativa rispetto al proprio reddito lordo”, nonchè sulla non secondaria circostanza, emergente dagli studi di settore, che “l’ambito di attività che eccede quella non convenzionata è superiore all’1%” ed è frutto di un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di un’autonoma organizzazione;

I medici, infatti, pur svolgendo un’attività “vincolata” a favore delle ASL, mantengono comunque la qualifica di lavoratori autonomi e, come tali, restano liberi di esercitare la professione sanitaria privatamente percependo redditi diversi da quelli elargiti dal SSN, cosa che necessariamente si riverbera sulla organizzazione dell’attività;

Si tratta di valutazioni meritali non superate dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente il quale, per la rivestita qualità di attore in senso sostanziale, è gravato dall’onere di provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda di rimborso (Cass. S.U. n. 12109/2009; Cass. n. 3776/2007), e che non sono state oggetto di adeguata censura, apparendo generica, alla luce del principio sopra enunciato, quella formulata per violazione di legge, mentre neppure è stato censurato sotto il profilo del vizio motivazionale, che comunque non consente una rivalutazione, in sede di legittimità, del materiale probatorio, compito esclusivo del giudice di merito.

Vero è che il ricorrente finisce per confutare aprioristicamente l’inclusione dei medici convenzionati fra i soggetti passivi di IRAP senza considerare però che la convenzione non trasforma il medico in un dipendente del S.S.N. e non gli toglie la libertà di organizzare in piena autonomia il suo lavoro professionale, per cui se il professionista si avvale di beni strumentali e/o dell’opera altrui in misura eccedente il minimo indispensabile – e tale profilo non è stato utilmente criticato – il presupposto imponibile dell’IRAP si realizza appieno (Cass. n. 14201/2015; Cass. n. 21954/2010).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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