Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13578 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 4277-2008 proposto da:
BONA GIANFRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ZAMPINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI

Data pubblicazione: 30/05/2013

GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 83/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 06/02/2007 r.g.n. 1001/06;

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, Bona
Gianfranco, dipendente di AMIAT (Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale) s.p.a., chiedeva di essere inquadrato nel VII livello
contrattuale a decorrere dall’1.09.97, invece che quello inferiore
riconosciuto dal datore, con condanna di quest’ultimo al pagamento
delle relative differenze retributive.
2.- Accolta la domanda e proposto appello da AMIAT spa, la
Corte d’appello di Torino con sentenza del 6.02.07 accoglieva
l’impugnazione e rigettava la domanda.
Rilevava la Corte che il Bona non espletava funzioni direttive in
quanto, quale addetto a pur importanti compiti tecnico-informatici,
non aveva sottoposti, collaborava sia con i preposti di VIII livello con
compiti di supporto e consulenza che con gli altri dipendenti di VII e
VI, senza godere tuttavia della facoltà di adottare decisioni autonome,
in quanto le sue proposte dovevano pur sempre essere approvate da
un funzionario di livello superiore. Analizzato l’art. 10 del contratto
collettivo di categoria (ccril 31.10.95 per i dipendenti delle aziende
municipalizzate di igiene urbana), la Corte concludeva che le mansioni
espletate fossero correttamente inquadrate nel conferito VI livello e
non nel richiesto VII.
3.- Avverso questa sentenza il Bona propone ricorso illustrato
con memoria, contrastato con controricorso da AMIAT spa.
Motivi della decisione
4.- Il ricorso, con unico motivo, deduce violazione dell’art. 2103
c.c. e carenza di motivazione. Dopo aver dato ampio conto delle
dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro nell’istruttoria testimoniale,
parte ricorrente contesta l’assunto del giudice di appello, che ha
individuato il contenuto precipuo della declaratoria del VII livello
nell’esercizio di funzioni direttive ed ha ritenuto la circostanza che il
Bona non avesse collaboratori o sottoposti ostativa al superiore
inquadramento, non assegnando rilievo ad altre funzioni espletate,
quali la collaborazione con preposti di VIII livello e la copertura di
specifici incarichi attinenti lo sviluppo dell’informatica aziendale, tutti
strumentali al raggiungimento degli obiettivi produttivi. In particolare,
il giudice di appello non ha tenuto in adeguato conto la circostanza che
il Bona fosse l’unico soggetto incaricato di occuparsi della nevralgica
funzione informatica e avesse modo di interagire con le ditte esterne
ed i consulenti chiamati ad operare nel settore connesso.
5.- Deve premettersi che il Bona sosteneva di essere stato
inquadrato nel V livello dal 1 0 .09.97 fino al 30.04.00 e nel VI dal

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8. Bona Gianfranco c. AMIAT spa (4277/08)

1°.05.00, per cui aveva chiesto il riconoscimento del VII livello fin dal
1 0 .09.97 e la corresponsione delle relative differenze retributive. Il
giudice di primo grado aveva accolto integralmente la domanda
riconoscendo il VII livello fin dal 1°.09.97; la Corte d’appello,
accogliendo l’impugnazione di AMIAT, ha altrettanto integralmente
rigettato la domanda, nella sostanza affermando la correttezza
dell’inquadramento nel V e nel VI livello, secondo la scansione
temporale assegnata dall’Azienda.
Il ricorso oggi in esame impugna la sentenza di secondo grado
solo per il mancato riconoscimento ab initio del VII livello (si veda al
riguardo il quesito formulato ex art. 366 bis), senza contestare il
mancato esame della questione, implicita nella domanda, della
spettanza del VI livello nel periodo 1.09.97.30.04.00 in cui Bona era
inquadrato nel V livello. Oggetto del ricorso è, dunque, solo la censura
del mancato inquadramento nel VII livello a decorrere dal 1 0 .09.97.
6.- Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello,
secondo lo schema logico suggerito dalla giurisprudenza di legittimità,
ha determinato l’inquadramento spettante al ricorrente individuando
dapprima i criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo di
categoria ed accertando successivamente le attività svolte in concreto
dal dipendente, provvedendo infine al raffronto tra tali mansioni e le
previsioni contrattuali che regolano il rapporto. Nel compiere tale
operazione il giudice ha messo a confronto le declaratorie contrattuali
del VI e del VII livello e, alla luce delle risultanze, ha ricostruito
l’attività svolta dal Bona nel concreto esercizio della prestazione.
In particolare, ha evidenziato che caratteristici della prestazione
dei lavoratori di VII livello sono: l’espletamento di funzioni direttive, la
collaborazione con la direzione o con preposti di VIII livello, la
predisposizione di programmi operativi finalizzati al conseguimento
degli obiettivi aziendali. Lo stesso giudice ha, tuttavia, rilevato che
l’attività svolta dal Bona non ha mai assunto questi contenuti dato che
(a) egli non espletava funzioni direttive, (b) la sua collaborazione con i
preposti di VIII livello aveva carattere tecnico e di supporto e mai si
era estrinsecata nell’adozione di decisioni autonome, (c) i programmi
operativi realizzati non superavano la competenza di tecnico e non
erano tali da abbracciare il “conseguimento degli obiettivi aziendali e
dei relativi piani di lavoro”, richiesto dalla declaratoria contrattuale.
7.- Il ricorrente non condivide questa impostazione, ravvisando
una serie di circostanze che, a suo avviso, se correttamente valutate
avrebbero dovuto condurre l’attività esercitata nell’alveo del VII livello.
Sostiene, infatti, di aver ricevuto ed attuato direttive generali da parte
di uno dei dirigenti-capo dell’Azienda (ovvero da uno dei soggetti
apicali dell’organigramma aziendale) e pone in evidenza come queste

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 50 (cinquanta) per esborsi ed in
€ 2.000 (duemila) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2013
Il residente, r

circostanze fossero state favorevolmente valutate dal primo giudice
(della cui sentenza riporta ampi stralci), il quale dal loro espletamento
aveva fatto derivare il diritto all’inserimento nel VII livello.
Rileva il Collegio che le censure mosse hanno un contenuto
pressoché esclusivamente di fatto, contestando l’accertamento del
giudice di appello con considerazioni di puro merito, in questa sede
inammissibili. Ferma restando Pesaustività degli accertamenti istruttori
(documentali e testimoniali), non risulta, inoltre, evidenziato dal
ricorrente quali sarebbero gli errori compiuti dallo stesso giudice sul
piano logico-argomentativo, essendo ovviamente non sufficiente il
semplice richiamo della favorevole motivazione del primo giudice, ma
richiedendosi la puntuale evidenziazione dei vizi che si assumono
realizzati dal giudice della sentenza impugnata.
8.- Fermi restando i limiti dell’impugnazione appena detti, deve
inoltre rilevarsi che nessuna specifica censura viene mossa al passaggio
della motivazione ove è evidenziato che Bona, pur collaborando con il
funzionario di livello superiore, non aveva mai svolto funzioni direttive
di chicchessia, dato che nessuno dei (molti) testi escussi ha posto in
evidenza che egli avesse sottoposti o, quantomeno, coordinasse altri
collaboratori. E’ questo un passaggio fondamentale della motivazione,
atteso che la declaratoria del VII livello del ccril invocato enfatizza lo
svolgimento delle funzioni direttive, prevedendo testualmente che il
VII livello compete ai “lavoratori con funzioni direttive”.
9.- In conclusione, essendo le censure mosse inidonee a colpire
il decisum della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate
seguono la soccombenza.
10.- I compensi professionali vanno liquidati in € 2.000 sulla
base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a solo
due (studio, introduzione) delle fasi previste per il giudizio di
cassazione ed allo scaglione del valore indeterminato.

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