Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16285-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato BERETTA STEFANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., D.M.S., L.F., SI.

E., SA.EL., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell’avvocato GUARNASCHELLI

GIORGIO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/11/2006 r.g.n. 5/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega BERETTA STEFANO;

udito l’Avvocato GUARNASCHELLI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per: sospensione in subordine

rigetto.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Trieste, in riforma delle sentenze di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con Sa.El., D.M.S., E.S., Si.El. e L. F.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; le lavoratrici hanno resistito con controricorso;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. in corso di causa sono stati depositati distinti verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti la controversia fra Poste Italiane s.p.a. e le lavoratrici S., D.M., Sa. e L.;

5. dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dalle lavoratrici interessate, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente le controversie de quibus, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti delle lavoratrici sopra elencate in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti delle suddette lavoratrici deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

6. tenuto conto del contenuto degli accordi transattivi intervenuti tra le parti suddette, che hanno anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione;

7. per quanto riguarda la lavoratrice Si.El., la stessa è stata assunta con contratto con decorrenza 22 marzo 2000 stipulato per esigenze eccezionali… ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997;

8. la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato in data successiva al 30 aprile 1998;

9. tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo; devono essere pertanto rigettati i motivi di ricorso (terzo, quarto, quinto, sesto e settimo) che censurano la suddetta conclusione circa l’illegittimità del termine sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione;

10. al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

11. sono altresì infondati i motivi di ricorso (primo e secondo motivo) con i quali la società ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia della lavoratrice dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere a sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

12. l’ottavo motivo di ricorso, col quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c. in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato la società, in relazione alla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto de quo, al pagamento nei confronti della lavoratrice, delle retribuzioni maturate dalla data della richiesta del tentativo di conciliazione è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo della suddetta richiesta, della quale viene contestata l’idoneità a costituire atto di costituzione in mora (cfr., ad esempio, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412);

13. parimenti inammissibili sono il nono e il decimo motivo di ricorso con i quali viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227, 2099 e 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di aliunde perceptum;

si tratta, infatti, di motivi relativi alla pretesa violazione di una regula iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. e attinenti all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato; la società ricorrente con tale motivo lamenta infatti del tutto genericamente e quindi in maniera inammissibile che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione; deduce inoltre, sempre in modo del tutto generico, che la quantificazione del danno che non tenga conto della compensano lucri cum damno e dell’eventuale concorso colposo del debitore comporta violazione delle norme civilistiche sopra richiamate; il nono motivo così riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: Se nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. – il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una nuova occupazione; e se l’aliunde perceptum debba essere accertato anche sulla base delle prove costituende e/o d’ufficio, una volta che il datore di lavoro ne abbia eccepito la deducibilità ai fini della quantificazione del danno;

risulta evidente la non riconducibilità del quesito, in tali termini formulato, allo schema previsto dalla legge; la risposta a tale quesito si risolverebbe infatti in una affermazione inidonea ad assumere rilevanza conclusiva ai fini della decisione del motivo, atteso che una siffatta formulazione del quesito di diritto non indica in modo chiaro l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658);

per quanto riguarda la deduzione di vizio della motivazione (decimo motivo), essa è rimasta sostanzialmente priva di autonoma rilevanza essendo comunque riconducibile al lamentato vizio di violazione di legge; entrambi i motivi devono ritenersi pertanto inammissibili;

14. con riferimento agli ultimi tre motivi esaminati, concernenti, in buona sostanza, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010;

tale richiesta della società non può essere accolta; va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che i motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in caso di inammissibilità delle censure in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, come del caso di specie, non sussistono i presupposti per applicare lo ius superveniens;

il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di S. E., D.M.S., S.E., e L.F.;

compensa fra le suddette lavoratrici e Poste Italiane s.p.a. e spese del giudizio di cassazione; rigetta il ricorso nei confronti di Si.El.; condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti di quest’ultima, delle spese processuali liquidate in Euro 43,00 oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA