Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2019, (ud. 18/10/2018, dep. 20/05/2019), n.13578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28639-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2,

presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO

DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 353/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.G. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21 novembre 2017 contro la Confederazione generale dell’Agricoltura italiana avverso la sentenza n. 353 del 2017, depositata dal Tribunale ordinario di Grosseto il 21 aprile 2017, non notificata.

2. La Confederazione generale dell’Agricoltura italiana resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità per tardività dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti costituite.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria del ricorrente, condivide le conclusioni cui è pervenuto il relatore nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

2. Nel caso di specie, è stata impugnata una sentenza in materia di opposizione a precetto; nel corpo del provvedimento impugnato si chiarisce che la causa ha ad oggetto la contestazione del F. circa la esecutività del capo della sentenza contenente la condanna alle spese facente parte della sentenza del Tribunale di Roma n. 8714 del 2011, posta in esecuzione.

Trattandosi di una opposizione esecutiva, ad essa non era applicabile la sospensione feriale dei termini per impugnare, neppure dinanzi alla Corte di cassazione. La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica infatti ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 stesso codice ed anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti decisori, aventi valore di sentenza, resi nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare (da ultimo, Cass. n. 21568 del 2017);

Poichè la sentenza è stata depositata il 21 aprile 2017, e il ricorso è stato notificato il 21 novembre 2017, la notifica del ricorso è intervenuta oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e quindi oltre la consumazione del termine c.d. lungo per impugnare, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non assoggettabile a sospensione feriale.

Nella memoria il ricorrente richiama il precedente di questa Corte, costituito dalla sentenza n. 6672 del 2010, così massimato: “Ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e dell’art. 92 ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione, abbia cessato di essere contestata e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo”.

Trattasi però un precedente isolato, e superato dal prevalente orientamento espresso, tra le altre, da Cass. n. 27747 del 2017 (che a sua volta richiama Cass. n. 12150 del 2016):” La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.” Nello stesso senso, già in precedenza, v. Cass. n. 23410 del 2013.

Il collegio ritiene non vi siano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento prevalente, che assicura una omogeneità di trattamento in presenza di una eadem ratio, ed evita il rischio di diversificare la durata del termine ad impugnare a seconda dell’oggetto della singola impugnazione, laddove il criterio preso in considerazione dal legislatore è quello, unitario, delle opposizioni in materia esecutiva, per prevalutazione di legge necessitanti di una tempestiva definizione.

Il ricorso pertanto è inammissibile in quanto tardivo. Ciò esime dal doverne esaminare, ed anche dal dover riportare, i motivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese in Euro 1.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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