Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati

presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 675/40/03 della Commissione tributaria

regionale di Roma, sez. staccata di Latina, emessa il 17 dicembre

2003, depositata il 30 dicembre 2003, R.G. 1733/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’11 gennaio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente proponeva impugnazione dell’ordinanza di chiusura temporanea dell’esercizio commerciale deducendo che tutti gli accertamenti posti a base dell’ordinanza erano stati definiti ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 cosicchè erano venute meno le condizioni per la irrogazione di sanzioni accessorie.

L’Ufficio delle Entrate di Latina si costituiva rilevando che la sanzione si fondava sul disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 secondo cui l’accertamento definitivo di tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi nel corso del quinquennio, comporta la sospensione temporanea della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.

La C.T.P. di Latina accoglieva il ricorso rilevando che la disposizione richiamata dall’amministrazione finanziaria andava interpretata come diretta a sanzionare esclusivamente le violazioni per le quali non era intervenuta la definizione agevolata.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R..

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12.

Non ha svolto difese la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo le Amministrazioni ricorrenti dal tenore letterale del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, si evince chiaramente che la recidiva deve essere valutata in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 3, (secondo cui ai fini della recidiva non rilevano le violazioni regolarizzate per definizione agevolata prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3).

Il ricorso è fondato. A partire dalla sentenza n. 2439 del 5 febbraio 2007 questa sezione della Corte di Cassazione civile ha ripetutamente affermato che in tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione. Prevede infatti il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2 (denominato “sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto”) che “qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi”.

Come ha ribadito, da ultimo, la sentenza n. 25671 del 24 ottobre 2008, appare inevitabile sottolineare che per la citata disposizione la sospensione deve essere disposta “anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria”. E tra le ipotesi di non irrogazione viene in rilievo quella contenuta nell’ultima parte del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 2, per il quale “la definizione agevolata” (cd. oblazione), da essa resa possibile, “impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”. La mancata irrogazione delle sanzioni accessorie “in applicazione” delle disposizioni indicate dalla norma, quindi, per espressa previsione di legge, non costituisce ostacolo all’irrogazione della sanzione della “sospensione” di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12. Questa interpretazione testuale che appare la unica dotata di una coerenza logica e sistematica si inquadra in un rapporto di specialità in quanto, come già è stato osservato da questa sezione (con la sentenza 5 febbraio 2007 n. 2439), il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, costituisce norma speciale rispetto a quella, richiamata, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 per cui, in linea di principio, deve ribadirsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, “l’irrogazione” della sanzione prevista dall’art. 12 non può ritenersi mai “impedita” dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni “dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio” costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della “sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività”.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in relazione alla recente definizione di una giurisprudenza consolidata di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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