Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13578 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34723/2018 proposto da:

O.C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Reggiani Tania, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1956/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) O.C.M., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo, rubricato come violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, si contesta la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, in quanto desunta dalla corte d’appello esclusivamente da due circostanze: la sua partenza dalla Nigeria dopo due anni dalla morte del padre, cui erano seguite le pressioni per convincerlo ad entrare a far parte della setta degli (OMISSIS); la sua mancata richiesta di protezione alla polizia nigeriana.

4. Anche il secondo mezzo, rubricato come violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 5, lett. c), art. 7, art. 8, lett. b) e art. 14, è diretto a contestare la valutazione del giudice d’appello circa il difetto di veridicità e credibilità della narrazione del ricorrente, ritenuta non condivisibile.

4.1. I due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e infondatezza.

4.2. Invero, sebbene formulati come “violazione di legge”, essi veicolano censure motivazionali circa la contraddittorietà ed estrema genericità del narrato, che il giudice d’appello ha tratto da una serie di circostanze, puntualmente indicate a pag. 8 della sentenza, tali da escludere la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, alla luce dei criteri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

4.3. D’altronde, il ricorrente nemmeno indica in qual modo il giudice a quo si sarebbe discostato dai predetti parametri – peraltro ritenuti da questa Corte non già tassativi, bensì meramente indicativi (Cass. 20580/2019) – mentre il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce, tra l’altro, che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. Pertanto, qualora le dichiarazioni del richiedente non siano suffragate da prove, come nel caso in esame, esse vanno sottoposte a una verifica di “veridicità”, mediante un controllo di coerenza – intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – nonchè di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni), anche a bilanciamento del potere-dovere del giudice di acquisire d’ufficio elementi probatori (segnatamente sulla situazione del paese di provenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) e di ritenere così provati, appunto, fatti che sarebbero altrimenti risultati sforniti di prova.

4.3. Orbene, per giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente (e quindi sulla sua attendibilità), nei termini sopra indicati, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile ratione temporis), dunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile – ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie – restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018; da ultimo, Cass. 5114/2020).

4.4. In particolare, le contestazioni genericamente mosse non rispettano il paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (la cui violazione non viene nemmeno prospettata), che postula l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la circostanza che il ricorrente provenga dal sud della Nigeria non sarebbe rilevante ai fini dell’esclusione della protezione sussidiaria.

5.1. La censura è inammissibile poichè invoca sostanzialmente una valutazione delle Country of origin informations (COI) diversa da quella effettuata dal giudice d’appello, il quale, sulla base delle fonti qualificate disponibili, aggiornate a maggio 2018 (conformi a quelle riportate a pag. 19 del ricorso) ha osservato che non ricorrono le condizioni di cui al l’art. 14, lett. c) cit. “poichè la Nigeria, per la parte (sud Nigeria) di provenienza dell’appellante, non risulta essere connotata da situazioni di conflitto armato o preda di situazioni di anarchia e caos indiscriminato”.

5.2. Va comunque ricordato che, per consolidato indirizzo di questa Corte (ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (i.e. art. 9 e art. 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte giust. sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; sentenza 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30). La stessa Corte giust. (Grande Sezione, sentenza 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36) ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sè una minaccia individuale definibile come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE). Deve quindi concludersi che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state escluse dalla corte territoriale all’esito di una valutazione delle COI acquisite, non sindacabile in questa sede se non per il tramite di una censura motivazionale conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel caso di specie nemmeno prospettata.

6. Il quarto mezzo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con riguardo al rigetto della protezione umanitaria, sul rilievo che al ricorrente, “in caso di rientro nel proprio Pese di origine, non sarebbe garantito il diritto (…) ad un livello adeguato per sè e per la propria famiglia”.

6.1. La censura è infondata, avendo il giudice a quo correttamente rilevato la mancata allegazione di “specifiche situazioni soggettive” (diverse da quelle contenute nella narrazione ritenuta non credibile) connesse a “lesioni di diritti umani di particolare entità”, tali da giustificare la concessione del permesso invocato.

6.2. Invero, ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente (…) altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (Cass. 23778/2019, in linea con Cass. 4455/2018; conf. Cass. Sez. U., 29460/2019; da ultimo, Cass. 1040/2020).

6.3. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato come, “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, precisando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 2460 e 2461 del 2019).

6.4. Tuttavia, “perchè il giudice possa effettuare una simile verifica comparativa, eventualmente anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 17169/2019, 8908/2019, 27336/2018, 4455/2018), mentre nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della mancata allegazione di “specifiche situazioni soggettive” e del resto nello stesso ricorso si fa riferimento solo a profili generici quali “l’aspettativa di vita, l’istruzione ed il reddito nazionale lordo pro-capite” della Nigeria peraltro sulla base di dati non aggiornati (Human Development Report 1980-2015).

7. Il quinto motivo, con cui si lamenta “Omessa valutazione del complesso delle dichiarazioni rese dinanzi la Commissione territoriale di Ancona. Mancata valutazione di report internazionali. Mancata applicazione di regole di esperienza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)”, poichè “i report aggiornati di Amnesty International” descriverebbero la Nigeria come un “Paese dove diritti umani sono gravemente compromessi” è inammissibile perchè del tutto generico.

8. Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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