Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13577 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4247-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA, 1020, presso lo studio dell’avvocato ALESI FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMARUGI DEBORA, giusta delega in

atti e dal ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2007 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 07/03/2007, R.G.N. 325/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA; udito l’Avvocato TRIOLO

VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 426/06 del 17 maggio 2006, di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo di F.G., riguardante la restituzione di quanto riscosso a titolo di trattamento di integrazione salariale nel periodo 15 dicembre 1993-31 maggio 1995, dovuta alla disposta decadenza dal beneficio conseguente alla mancata comunicazione all’INPS del contemporaneo svolgimento dell’attività di coltivazione di un fondo.

La Corte d’appello di Cagliari precisa che:

a) sono da condividere le censure mosse alla sentenza di primo grado secondo cui un’attività come quella di coltivazione di un fondo, svolta nella specie dal F., non rileva ai fini che qui interessano;

b) infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la finalità della L. n. 160 del 1988, art. 8 è quella di evitare l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in caso di svolgimento di una qualsiasi attività redditizia, come in primo luogo quella di lavoro dipendente ma come può anche essere quella di coltivazione di un fondo se da essa derivi un reddito;

c) comunque deve essere comunicata soltanto l’attività che produce reddito e la relativa omessa comunicazione determina l’applicazione della sanzione della decadenza dalla CIGS, come è accaduto nella specie;

d) comunque, fatta questa precisazione, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado vanno condivise;

e) infatti, l’INPS, perchè il decreto ingiuntivo in argomento potesse essere confermato, avrebbe dovuto provare non soltanto l’avvenuto svolgimento dell’attività di coltivazione di un fondo, da parte del F., ma anche che da tale attività l’interessato ricavasse un reddito tale da escludere il diritto all’integrazione salariale, cioè che si trattasse di un’attività sostitutiva rispetto a quella per la quale aveva ottenuto il trattamento di integrazione salariale;

f) la finalità della normativa è quella di tutelare la corretta gestione dell’intervento di integrazione salariale, pertanto la decadenza può essere comminata soltanto nell’ipotesi in cui i titolari di trattamento di integrazione salariale omettano di dare comunicazione dello svolgimento di attività che siano produttive di un reddito, almeno adeguato al parametro di cui all’art. 36 Cost.;

g) l’Istituto non ha, invece, dedotto alcuna prova su tale fondamentale elemento, limitandosi a sostenere la sufficienza, ai fini della comminata decadenza, della omessa comunicazione della coltivazione del fondo.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, F.G..

L’Istituto ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con “l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

L’Istituto ricorrente rileva – sulla base della giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, richiamando Cass. 28 maggio 2003, n. 8490, resa fra le stesse parti che la Corte d’appello ha sbagliato ad affermare che l’Istituto avrebbe dovuto dare la prova della redditività dell’attività di coltivazione del fondo di cui il F. non ha dato comunicazione.

Infatti dalla natura sanzionatoria della decadenza prevista dal citato art. 8 si desume che, per evitarne l’applicazione, l’interessato è obbligato a comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di qualunque tipo di attività lavorativa che, in astratto, secondo le regole di comune esperienza, sia idonea a produrre reddito, mentre è irrilevante che l’attività stessa non sia prevalente o non sia remunerati va, sicchè non è necessaria la prova relativa alla concreta produzione di reddito per effetto dell’attività in questione.

2.- Preliminarmente si osserva che è da disattendere la censura di inammissibilità del ricorso prospettata dal controricorrente in quanto, in base ad un condiviso orientamento di questa Corte, la mancata indicazione della data nel ricorso per cassazione regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura non invalida il ricorso stesso, potendo la data desumersi da quella in cui la notificazione dell’atto è stata eseguita (Cass. 11 dicembre 1999, n. 13891).

3.- Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati.

Come già affermato da questa Corte nella sentenza 25 maggio 2003, n. 8490 – relativa alla stessa vicenda nuovamente pervenuta all’attenzione di questa Corte a causa della mancata tempestiva riassunzione del processo dopo la disposta cassazione con rinvio – il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 – con riferimento alle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria – stabilisce (comma 4) che “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.

Lo stesso art. 8 prevede poi (comma 5) che “il lavoratore decade dal diritto alla integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

Nel presente caso, la Corte d’appello di Cagliari, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse decadenza per l’omessa comunicazione giacchè nella fattispecie in esame emergeva dalla stessa relazione ispettiva che il F., durante il periodo contestato, aveva coltivato il fondo “in maniera non prevalente” e che tale attività non risultava che fosse stata “redditizia”.

4.- Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata, così operando, non abbia correttamente applicato le norme e i principi giuridici che regolano la complessa materia.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 195 del 1995 e ordinanza n. 190 del 1996) il suddetto comma 5 si riferisce specificamente al lavoratore che trova esclusivamente offerte di lavori temporanei e saltuari, la sola che – in caso di rituale preventiva comunicazione può essere compatibile con la continuazione della situazione di sospensione dell’originario rapporto lavorativo, che è il presupposto del trattamento di integrazione salariale.

Soltanto per tale ipotesi, infatti, può parlarsi di decadenza dal trattamento, visto che nel caso in cui il lavoratore trovi un nuovo impiego a durata indeterminata e a tempo pieno, si ha una perdita per incompatibilità del trattamento di CIGS, con l’obbligo del nuovo datore di lavoro di comunicare l’assunzione all’INPS. Rispetto all’ipotesi di lavori saltuari e temporanei la mancata comunicazione preventiva è, di per sè, sanzionata con la decadenza, senza possibilità di graduazioni secondo criteri di proporzione da collegare alle singole fattispecie, incompatibili con la natura della sanzione e del fatto sanzionato.

Tali principi trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte ove, da tempo, è consolidato il principio – che il Collegio condivide – secondo cui, in base al citato art. 8, comma 5, il lavoratore che non adempia all’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio rispondendo detta comunicazione alle finalità di consentire all’INPS la verifica circa la compatibilità dell’attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell’integrazione salariale (Cass. 14 giugno 2010, n. 14196; Cass. 10 marzo 2009, n. 5720; Cass. 10 gennaio 2006, n. 173; Cass. 1 giugno 2005, n. 11679).

Conseguentemente, le argomentazioni della Corte d’appello non meritano di essere condivise, giacchè la circostanza che l’attività svolta dal F. non fosse “prevalente” e non fosse “redditizia”, non assume rilievo nel caso di specie, riguardante l’applicazione della sanzione della decadenza dal trattamento a causa del comportamento omissivo in argomento, rispetto al quale qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito (come è, nella specie, la coltivazione di un fondo agricolo) è di per sè rilevante.

6.- In sintesi il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione di F.G. al decreto ingiuntivo n. 574/2004, emesso in data 15 dicembre 2004 dal Tribunale di Sassari, con il quale è stato ingiunto al F. di restituire all’INPS quanto indebitamente percepito, quale trattamento di cassa integrazione guadagni, nel periodo 15 dicembre 1993-31 maggio 1995.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di F.G. al decreto ingiuntivo n. 574/2004, emesso in data 15 dicembre 2004 dal Tribunale di Sassari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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