Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13577 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21227/2017 R.G. proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Augusti Manni,
con domicilio eletto in Roma, via Messina 30;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,
n. 1102/4/17, depositata l’8 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio
2021 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.A. ha impugnato, davanti alla CTP di Roma, un’intimazione di pagamento per registro, sanzioni pecuniarie ed interessi.
La CTP di Roma, con sentenza n. 8475/39/15, ha accolto il ricorso.
Equitalia sud spa ha proposto appello.
La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1102/4/17, ha accolto l’impugnazione.
B.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La parte intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto datato 19 settembre 2018, B.A. ha dato atto di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con riferimento alle somme oggetto di causa.
Per la giurisprudenza di legittimità, in presenza della menzionata dichiarazione del debitore con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite, in considerazione della ragione della pronuncia.
La modalità di definizione della controversia comporta che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
PQM
La Corte,
– dichiara estinto il giudizio; – compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021