Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13576 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13576 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 1738-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
2013
793

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

e.

contro

BEGUM DNAYAT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 30/05/2013

BERGAMO

3,

presso lo studio dell’avvocato ANDREONI

AMOS, che la rappresenta e difende giusta delega in

– controricorrente –

avverso la sentenza n.

917/2007

della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

05/03/2013

dal Consigliere Dott. GIOVANNI

MAMMONE;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega
ALESSANDRO RICCIO;
udito l’Avvocato ANDREONI AMOS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 15/10/2007 R.G.N. 41/06;

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Milano ed in
contraddittorio con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), Begum Dnayat, cittadina extracomunitaria titolare di carta di
soggiorno per ricongiungimento familiare, chiedeva la concessione
dell’assegno sociale ex art. 3 della 1. 8.08.95 n. 335 in quanto priva di
reddito.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla Begum, la
Corte d’appello di Milano con sentenza del 15.10.07 accoglieva
l’impugnazione e dichiarava il diritto alla richiesta prestazione a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla concessione della
carta di soggiorno (marzo 2002). Accertava in fatto la Corte che tale
documento era stato concesso per ricongiungimento familiare ai sensi
dell’art. 29, c. 3, del d.lgs. 25.07.98 n. 286 e che la richiedente
apparteneva ad un nucleo familiare composto da sei persone che
cumulativamente non raggiungeva un reddito superiore a quello
minimo che detto art. 29 considerava necessario per il
ricongiungimento (nella specie il triplo dell’importo annuo dell’assegno
sociale). La Corte, rilevato che l’attrice, in quanto priva reddito
individuale, possedeva il requisito previsto dall’art. 3 della legge n. 335
del 1995 per la concessione dell’assegno sociale al cittadino italiano,
per il principio di parità di trattamento tra cittadino nazionale e
cittadino extracomunitario, fissato dall’art. 2 della legge n. 286 del
1998, riteneva che dovesse essere concessa la richiesta prestazione.
3.- Contro questa sentenza propone ricorso l’INPS. Risponde
con controricorso Begum.
Motivi della decisione
4.- Con unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione
dell’art. 3, c. 6-7, della 1. 8.08.95 b. 335 e dell’art. 29, c. 3, del d.lgs.
25.07.98 n. 286, rilevando che tale normativa deve essere intesa nel
senso che il ricongiungimento familiare presuppone necessariamente
che il cittadino extracomunitario per tale motivo autorizzato a
soggiornare stabilmente sul territorio nazionale (e perciò munito di
carta di soggiorno) sia in possesso di reddito tale da consentirgli
l’autonomo sostentamento e che, pertanto, non possa essergli
concesso alcun sussidio di carattere assistenziale a carico dello Stato.
Dato che non può ritenersi che il legislatore abbia creato egli stesso
una situazione di disagio che richiede la protezione dell’assistenza
sociale, dovrebbe ritenersi che la richiedente, essendo inserita in un
nucleo familiare titolare di reddito tale da garantire il sostentamento di
tutti i soggetti che sono entrati in Italia per il ricongiungimento, sia in

Svolgimento del processo

5. INPS c. Begum Ndayat (1738/08)

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situazione reddituale tale che gli consenta di godere di sufficienti mezzi
di sostentamento senza dover ricorrere alle prestazione assistenziali.
5.- Il quadro normativo in cui la presente controversia si
inquadra è il seguente.
L’art. 3 della 1. 8.08.95 n. 335 ha sostituito l’istituto della
pensione sociale previsto dall’art. 26 della 1. 30.04.69 n. 153 (come
modificato dal d.l. 2.03.74 n. 30, conv. dalla 1. 16.04.74 n. 114) con
l’assegno sociale. Detto art. 3 prevede che “con effetto dall’1.01.96, in
luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di
base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». … Alla formazione del
reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e
contributiva, t qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice
civile” (c. 6).
La pensione sociale, espressamente riservata dalla disposizione
di legge ai cittadini italiani residenti in Italia, rientra tra le prestazioni
che l’art. 41 del d.lgs. 25.07.98 n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, estende agli stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale. Detto art. 41, infatti, riprendendo
il testo dell’art. 39 della 1. 6.03.98 n. 40, prevede che “gli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e
per gli indigenti”.
Successivamente, l’art. 80 della successiva 1. 23.12.00 n. 388
(legge finanziaria 2001) ha previsto che “ai sensi dell’art. 41 del d.lgs.
25.07.98 n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni
e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e

5. INPS c. Begum Ndayat (1738/08)

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dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni” (c. 19). La portata di tale disposizione è stata ampliata
da alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 306 del 2008 e 187 del
2010, nonché Cass. 5.07.11 n. 14733) per alcuni aspetti che qui non
rilevano.
Sulla base di questa composita disciplina legislativa sopra riferita,
deve ritenersi che gli stranieri, anche extra comunitari, in possesso di
carta di soggiorno hanno diritto di accedere, alle stesse condizioni
previste per i cittadini italiani, alle prestazioni di assistenza sociale e in
particolare, per quanto qui interessa, all’assegno sociale.
7.- La presente controversia e la conseguente posizione
negatoria dell’assegno sociale assunta dall’INPS nascono dal fatto che
la richiedente è titolare di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 30, c. 4,
del d.lgs. 286 in quanto ha effettuato il ricongiungimento familiare con
il figlio e capofamiglia, ai sensi dell’art. 29 dello stesso d.lgs. n. 286.
Quest’ultima disposizione prevede che lo straniero che chiede il
ricongiungimento deve dimostrare di avere la disponibilità di un
alloggio e di un reddito annuo che — nel caso di specie, trattandosi di
un ricongiungimento di un numero di familiari superiore a quattro —
deve essere non inferiore al triplo dell’importo annuo dell’assegno
sociale. Essendo tali condizioni esistenti nel caso di specie, dovrebbe
concludersi che la richiedente, essendo inserita nel nucleo familiare del
figlio, goda di reddito sufficiente al proprio sostentamento e, pertanto,
non possegga il requisito reddituale per godere dell’assegno sociale.
8.- Per quanto riguarda il titolo amministrativo, deve rilevarsi
che la carta di soggiorno, in base al già citato d.lgs. n. 286 del 1998,
può essere concessa o allo straniero stabilmente e regolarmente
soggiornante in Italia (art. 9) o al familiare del medesimo che sia
entrato in Italia per ricongiungersi a lui (artt. 29-30). Entrambe le
categorie di soggetti titolari di carta di soggiorno (in via diretta, art. 9, e
per ricongiungimento familiare, artt. 29-30) rientrano tra gli stranieri
che possono accedere alle prestazioni di assistenza sociale ai sensi
dell’art. 41 dello stesso d.lgs. n. 286, il quale fa riferimento esclusivo
agli “stranieri titolari della carta di soggiorno”, prescindendo dal
motivo legittimante la concessione.
9.- Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, incontestato il
requisito anagrafico (non essendo posto in dubbio che la richiedente
sia ultrasessantacinquenne), per il requisito reddituale deve richiamarsi
quella parte della norma-base dell’art. 3, c. 6, della legge n. 335 per la
quale “alla formazione del reddito concorrono i redditi … di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 50 (cinquanta) per esborsi ed in
€ 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre Iva e Cpa, con
distrazione a favore dell’antistatario Avv. Amos Andreoni.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2013
lUPresidente

Pacifico agli atti che l’attrice non gode di alcun reddito proprio e
trae il suo sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del
figlio, soggetto autore del ricongiungimento familiare, deve ritenersi
non rilevante, ai fini della concessione dell’assegno sociale la
circostanza che detto nucleo familiare, goda di un reddito annuo pari o
superiore al triplo dell’importo annuo della prestazione richiesta.
Infatti, ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge n. 335 il reddito da prendere
a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la
prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri
redditi ivi specificamente indicati, che nel caso di specie non sono
ravvisabili.
Le obiezioni mosse dall’INPS non toccano il descritto quadro
legislativo e sono frutto di considerazioni che sono prive di carattere
sistemico ed hanno un significato più che altro metagiuridico.
10.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, come di seguito liquidate, seguono la
soccombenza e vanno distratte a favore del difensore di parte
controricorrente dichiaratosi antistatario.
I compensi professionali vanno liquidati in € 2.500 sulla base del
d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi
previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione e decisione)
ed allo scaglione del valore indeterminato.

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