Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13576 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22007-2009 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

PRAMAGGIORE 16, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LUCIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO GIOVANNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CENTRO SANITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIZZA S. ANDREA DELLA

VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che la

rappresenta e difende, unitamente agli avvocati PROIA GIAMPIERO e

PETRASSI MAURO, giusta delega in atti e procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5621/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2009 r.g.n. 3458/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico;

Udito l’Avvocato COSTANTINO GIOVANNI;

uditi gli avvocati MELLARO MASSIMO e PETRASSI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. P.A., dipendente del Centro di Sanità s.p.a. con mansioni di coordinatrice amministrativa del relativo poliambulatorio, lamentava di essere stata demansionata con ordine di servizio n.20 del 7 novembre 2000. Il Tribunale di Roma, in data 27 dicembre 2000, emetteva provvedimento cautelare con cui ordinava alla resistente di assegnare la P. a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al 7 novembre 2000.

Il provvedimento risultava confermato in sede di reclamo dal medesimo Tribunale in composizione collegiale in data 9 aprile 2001.

Con ricorso del 15 febbraio 2001, la P. instaurava il giudizio di merito, ove veniva anche dibattuta la questione della legittimità o meno delle nuove mansioni attribuite alla lavoratrice, a seguito del provvedimento cautelare, con ordine di servizio n. 3 dell’11 gennaio 2001.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 15 febbraio 2005, dichiarava l’illegittimità del demansionamento operato nei confronti della ricorrente a far data dal 7 novembre 2000, con conseguente ordine di assegnare la stessa alle mansioni precedentemente svolte.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Centro di Sanità s.p.a.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 maggio 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’avvenuta reintegra, da parte della società, della P. nello svolgimento di mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al 7 novembre 2000, compensando per un terzo le spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la P., affidato a tre motivi.

Resiste il Centro di Sanità s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte di merito indebitamente esteso la pronuncia a fatti e circostanze vellicatisi successivamente all’emanazione dell’ordinanza cautelare da parte del tribunale di Roma, ed in particolare dal 7 novembre 2000 (data dell’originario demansionamento, in tesi conseguente l’ordine di servizio n. 20 in pari data) alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio ordinario (15 febbraio 2001), e segnatamente dell’ordine di servizio n. 3 dell’11 gennaio 2001, con cui, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso, la resistente l’aveva adibita a nuove mansioni.

Con il secondo motivo la P. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’affermata estensione dell’oggetto del giudizio di primo grado a fatti successivi all’ordine di servizio n. 20 del 7 novembre 2000.

2. – I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La disciplina dei procedimenti cautelari introdotta dalla L. n. 353 del 1990, prevede innanzitutto che, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, l’ordinanza di accoglimento – che già deve contenere il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito – diviene inefficace ove quest’ultimo non sia tempestivamente iniziato (artt. 669 octies e novies c.p.c.), evidenziando così la strumentalità della prima rispetto al secondo.

A differenza del previgente regime in materia (non rilevando qui le modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convenuto in L. 14 maggio 2005, n. 80), il giudizio di merito è per un verso condizione di efficacia del provvedimento cautelare – che ha natura strumentale e provvisoria rispetto al primo (Cass. 9 marzo 2011 n. 5555) – d’altro canto esso non configura un reclamo o una impugnazione del provvedimento, bensì un giudizio, a cognizione piena, diretto ad accertare la persistente attualità ed efficacia del provvedimento adottato (Cass. 8 settembre 2005 n. 17866). La pretesa della ricorrente, diretta ad escludere che nel giudizio di merito possano dedursi circostanze sopravvenute, risulta in contrasto già con l’art. 669 terdecies c.p.c. che impone alle parti di allegare, anche in sede di eventuale reclamo, circostanze e motivi sopravvenuti.

Ciò vale a maggior ragione per il giudizio di merito, di cognizione piena e natura autonoma rispetto a quello cautelare, ove ben possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase sommaria (Cass. 10 novembre 2010 n. 22830, Cass. 9 marzo 2011 n. 5555), mirando a verificare l’illegittimità o meno della situazione cautelata e la persistente attualità del provvedimento d’urgenza.

3. – Con il terzo motivo la P. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 2103 c.c.. Lamenta in particolare la ricorrente che la corte di merito si limitò a ritenere “assolutamente carente l’allegazione degli elementi di fatto circa l’inesatto adempimento della datrice di lavoro” rispetto all’originario provvedimento cautelare, essendosi essa limitata “a definire dubbia l’equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedenti, senza qualsiasì minima indicazione concreta relativa alle nuove mansioni svolte”, ritenendo peraltro che l’appellante solo nelle note autorizzate dedusse che le nuove mansioni affidatele erano inferiori a quelle precedentemente svolte, lamentandone, peraltro, preminentemente la diversità di orario rispetto alle precedenti.

Ravvisava in ciò la ricorrente la violazione del principio, evincibile dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale, secondo cui sarebbe spettato alla datrice di lavoro provare che le nuove mansioni affidatele erano legittime in base all’art. 2103 c.c., come statuito da questa Corte con sentenza 6 marzo 2006 n. 4766. Il motivo è infondato.

Pur dovendosi condividere le considerazioni della ricorrente circa la ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale (Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) ed in tema di demansionamento in particolare (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766), osserva la Corte che nella specie la corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che la stessa deduzione dell’appellante circa il demansionamento derivante dalle nuove mansioni attribuitele sia stata assolutamente generica e carente, non specificando neppure gli elementi di fatto posti a suo fondamento, e non potendo tale lacuna deduttiva essere colmata in sede di note autorizzate. A questo punto l’accenno, contenuto nella sentenza impugnata “ma quanto dedotto non risulta provato in atti”, da cui potrebbe evincersi che sarebbe stato onere della ricorrente provare la violazione degli obblighi contrattuali scaturenti dall’art. 2103 c.c., risulta irrilevante nella ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata.

Più in particolare la corte territoriale ha accertato che le mansioni assegnate alla P. con l’ordine di servizio n. 3 del 2001, ove le stesse risultano analiticamente indicate, non risultavano in contrasto con l’art. 2103 c.c., e che la stessa ricorrente si era al riguardo limitata, e solo nelle note autorizzate, a ritenere semplicemente “dubbia” la loro equivalenza professionale, “avendo, piuttosto, mirato le proprie doglianze sul nuovo orario di lavoro” (pag. 4 sentenza impugnata).

Deve allora considerarsi che l’accertata mera e tardiva negazione di svolgere le mansioni di cui all’analitico ordine di servizio n. 3 del 2001, per un verso involge principi processuali non censurati in questa sede (quanto alla tardività o meno della deduzione), d’altro canto attiene alla stessa necessaria allegazione (gravante sul lavoratore ed esclusa dalla corte territoriale con valutazione congrua ed immune da vizi logici) dell’inadempimento del datore di lavoro (su cui poi grava l’onere di provare la sua insussistenza).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 47,00 Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generati, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA