Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13576 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25544-2016 proposto da:

T.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO,

12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PISELLI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1784/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

T.P.M. impugnava il preavviso di fermo amministrativo, notificato a seguito dell’omesso pagamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, di importo complessivamente pari ad Euro 22. 945,58. Il contribuente lamentava l’omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 6031/20/15, accoglieva il ricorso del contribuente per mancanza di prova di notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo, atteso che l’Ufficio non si era costituito in giudizio. Il concessionario per la riscossione appellava la pronuncia, producendo in giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4612/15, accoglieva il gravame, rilevando l’ammissibilità della produzione documentale e la validità della notifica della cartella. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, Direzione Regionale Lazio, si sono costituite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1 e dell’art. 111 Cost., per carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla possibilità di produrre nuovi documenti in sede di gravame. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe erronea, in quanto il deposito da parte del concessionario dei referti di notifica finalizzati a provare la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento, non poteva avvenire per la prima volta nel giudizio di appello. Tali documenti, se non prodotti nel primo grado di giudizio, non potevano essere introdotti successivamente, risultando altrimenti violato il divieto di nuove prove in appello, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1.

1.1. Il motivo è infondato.

Non è contestato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 6031/20/15, aveva accolto il ricorso del contribuente per mancanza di prova di notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo, atteso che l’Ufficio non si era costituito in giudizio.

Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, pertanto tale produzione può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal detto decreto, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 29568 del 2018).

Ne consegue che era consentito ad Equitalia, rimasta contumace in primo grado, produrre in appello i documenti relativi alla prova della notifica della cartella presupposta al preavviso di fermo amministrativo (di cui è stata contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte (Cass. n. 12008 del 2011). Con riferimento al termine per la produzione di documenti, va precisato che nel processo tributario di primo grado la previsione del termine per l’adempimento ha lo scopo di scongiurare il prolungamento del giudizio stesso, mentre la previsione normativa del giudizio di secondo grado ha lo scopo di porre rimedio alla preclusione probatoria derivante dall’omesso adempimento in primo grado. La Corte, con la pronuncia n. 17164 del 2018 ha affermato, infatti, che è ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicchè non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado (v. anche Cass. n. 3661 del 2015; Cass. n. 27774 del 2017; Cass. n. 17164 del 2018).

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b) bis, atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto l’utilizzabilità della spedizione postale da parte del concessionario per la riscossione, secondo le regole relative alle ordinarie spedizioni postali, ritenendo alternative la modalità di notifica di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4, nonchè al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b) bis. Nella fattispecie, con riferimento alla documentazione prodotta da Equitalia Sud S.p.A. non vi sarebbe la prova della spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4, adempimento necessario quando la notifica avviene nelle mani del portiere, come nella specie, sicchè in mancanza consegue la nullità della stessa.

2.1. La censura non ha pregio.

Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso da questa Corte: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 10037 del 2019). Tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016).

Ne consegue che, quando l’ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 911 del 2012; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. 1977 del 2013; Cass. n. 16949 del 2014 con specifico riferimento alla notifica della cartella a mani del portiere). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi di imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e, per quel che qui interessa, alla società concessionaria, di utilizzare le forme semplificate del servizio postale, con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere senza il rispetto della disciplina della notifica a mezzo posta dell’Ufficiale giudiziario. In questa direzione depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente, come si è detto, anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cass. n. 14196 del 2014).

Ne consegue, pertanto, che in caso di notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con consegna a mani del portiere non occorre che si proceda all’invio della seconda raccomandata, non trovando applicazione alla fattispecie l’art. 139 c.p.c. (Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 10037 del 2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto la Commissione Tributaria Regionale riterrebbe correttamente notificati gli atti presupposti al preavviso di fermo come risulterebbe dalla documentazione prodotta. I giudici di appello affermano che “… la notifica della cartella è avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, a norma del quale la notificazione può essere eseguita anche in modo diretto mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla spedizione dell’atto si applicano le norme del servizio postale ordinario, anche con specifico riferimento ad atto notificato a mezzo del portiere e non è necessaria la raccomandata informativa successivamente spedita al destinatario”.

Il ricorrente precisa che tale interpretazione ricalca pedissequamente l’ordinanza n. 3254 del 2016 di questa Corte, ma non potrebbe essere condivisa, in quanto, se è vero che dalla lettura letterale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, si ricava l’assoluta libertà di forma di notificazione/spedizione dell’atto tributario, deve essere altrettanto vero, quale corollario indefettibile di tale ricostruzione sistematica, che il quadro normativo dell’operatività delle norme in tema di spedizione ordinaria impone anche la applicazione delle norme sostanziali e procedurali in materia. Il contribuente rileva di avere formalmente disconosciuto nel corso del giudizio la conformità delle copie depositate agli originali degli atti asseritamente spediti e di avere contestato che il plico spedito contenesse l’atto impugnato, atteso che Equitalia aveva prodotto in atti solo la mera copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativo alla asserita notifica a mezzo posta raccomandata della cartella esattoriale e non anche la cartella stessa, ovvero quello che, secondo quanto dedotto dal concessionario, avrebbe costituito il contenuto di tale raccomandata. Pertanto, il concessionario non avrebbe assolto all’onere di dimostrare la notifica e spedizione dell’atto impositivo non depositando nè la copia della cartella di pagamento, nè la sua matrice.

3. Il motivo non può trovare accoglimento per i principi di seguito enunciati.

Le critiche si riferiscono a diversi profili del procedimento notificatorio. Con riguardo al fatto che il contribuente rileva di avere formalmente disconosciuto nel corso del giudizio la conformità delle copie depositate agli originali degli atti asseritamente spediti, va ribadito l’indirizzo più volte espresso da questa Corte secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “disconosco la conformità”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 7775 del 2014; Cass. n. 127 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020), ciò anche al fine di consentire al giudice di valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi probatori disponibili.

Nella fattispecie non risulta che il ricorrente abbia evidenziato in modo circostanziato le ragioni della contestazione con riguardo agli specifici aspetti per i quali si assume differisca dall’originale, avendo invece genericamente contestato la conformità delle copie depositate agli originali spediti.

Quanto alla omessa produzione della cartella oggetto di notifica da parte del concessionario della riscossione, si condividono i principi espressi da questa Corte, secondo cui: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 20444 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020).

Ne consegue che non è necessario, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notifica, la produzione in giudizio della cartella stessa.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3. Secondo il ricorrente, la disposizione prevede che quando la notificazione della cartella di pagamento avviene a mani diverse dal destinatario l’obbligo della sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. La sentenza, pertanto, andrebbe cassata poichè agli atti del giudizio di secondo grado non vi sarebbe alcuna prova della sottoscrizione dell’originale della cartella di pagamento spedita dal Concessionario, avendo quest’ultimo versato in atti solo un prospetto riassuntivo dell’atto contestato.

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, tenuto conto della novità della questione introdotta per la prima volta con ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta che non vi sarebbe prova della sottoscrizione dell’originale della cartella di pagamento spedita dal Concessionario, ma la questione non è stata dedotta nei gradi di merito. La censura, relativa alla omessa sottoscrizione dell’atto impositivo, implicante un accertamento in fatto, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, sicchè il ricorrente, proponendola in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019). Onere processuale a cui non si è ottemperato. Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, inoltre, non è previsto nessun obbligo di sottoscrizione della cartella da parte del consegnatario della notifica. Quando la notifica della cartella esattoriale avviene per invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, “senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella” (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016).

5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, atteso che la norma individua con chiarezza, prescindendo dalla modalità utilizzata, i soggetti che hanno facoltà di notificare l’atto impositivo, ossia gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario. Secondo il ricorrente, sotto tale profilo le allegazioni documentali non comproverebbero la qualità del soggetto che materialmente abbia eseguito la notifica o la spedizione, con la conseguenza che risulterebbe violata la funzione esecutiva del procedimento che potrebbe essere stata eseguita da chiunque.

5.1. La doglianza va rigettata.

Nel caso in cui la notifica della cartella sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all’ufficio postale opera come mero “nuncius” sicchè la sua identità (o la sua generica inesistenza) non incide sulla validità del procedimento di notificazione (Cass. n. 6198 del 2015). Questa Corte, in più occasioni, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella” (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016). L’accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, infatti, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708 del 2011). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il concessionario si avvalga delle modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la qualità del soggetto che in concreto consegna la cartella all’ufficio postale non assume rilevanza ai fini della validità del procedimento di notificazione, posto che tale soggetto non riveste alcun ruolo specifico nel procedimento notificatorio effettuato a mezzo posta, se non quello di mero nuncius, restando tale modalità di notifica – alternativa a quella di cui alla prima parte del citato art. 26, comma 1, prima parte, questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – del tutto affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all’ufficiale postale. E’ quest’ultimo a garantire, come precisato, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato ad essa (in tale ipotesi, il concessionario), a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. In definitiva, in ipotesi di notifica a mezzo posta, è irrilevante che la che consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti (v. Cass. n. 6198 del 2015 in motivazione).

6. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite a ciascuna delle parti costituite, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già pagato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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