Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13575 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2703-2010 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA

VALLE 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ORECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DEBERNARDI giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEBERNARDI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva affermato l’insussistenza delle condizioni per riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, per aver esercitato l’attività di geometra corrispondendo compensi a terzi in misura non insignificante rispetto al proprio reddito lordo e disponendo di beni strumentali eccedenti rispetto a quelli ordinari, tutti funzionali all’attività professionale, quindi, ricorrendo il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 giacchè la CTR non ha considerato che, in base ad una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, l’assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso di totale mancanza di qualsiasi supporto, e che per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo è necessario un quid pluris, in termini di studio professionale o di collaboratori, che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista, rendendone più efficace e remunerativa l’attività. Evidenzia che, nella specie, l’attività professionale di geometra è stata svolta, negli anni di riferimento, con prevalente apporto di lavoro personale ed in assenza di particolari dotazioni di beni strumentali.

Il ricorso è infondato.

La questione posta dal ricorrente va risolta in conformità del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette” (ex plurimis, Cass. n. 25311/2014; n. 26293/2016).

La decisione gravata, secondo la quale i compensi corrisposti dal professionista a terzi collaboratori risultano non “insignificanti” rispetto al reddito prodotto, ed i “beni strumentali” posseduti “eccedenti rispetto a quelli ordinari”, contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di autonoma organizzazione, basato sulla valutazione della documentazione prodotta in giudizio, ivi comprese le copie delle dichiarazioni dei redditi e del registro bei beni ammortizzabili, che non è oggetto di adeguata censura, apparendo alla luce del principio sopra enunciato la stessa generica, e neppure viene censurata sotto il profilo del vizio motivazionale, che comunque non consentirebbe una rivalutazione, in sede di legittimità, del materiale probatorio, compito esclusivo del giudice di merito.

Si tratta, in buona sostanza, di valutazioni, quelle della CTR, non superate dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente il quale, per la rivestita qualità di attore in senso sostanziale, è gravato dell’onere di provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova della sussistenza delle condizioni di esclusione dell’imposta (Cass. S.U. n. 12109/2009; Cass. n. 3676/2007).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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