Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13575 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13575 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 27968-2008 proposto da:
GAMMA 2006 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo
studio dell’avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BARILLARI GIANNI, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

609
contro

MIOLO CLAUDIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 30/05/2013

avverso la sentenza n. 364/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 07/07/2008 r.g.n. 136/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R. Gen. N. 27968/2008
Udienza 19/2/2013
Gamma 2006 c/ Miolo Claudio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 264/2008 del 7 luglio 2008
veniva confermata la decisione di primo grado del Tribunale di Padova con la quale,

s.r.l. era stata condannata la società al pagamento in favore del Miolo della somma di
€ 59.280,07 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e T.F.R.. Riteneva
la Corte territoriale che la voce “ulteriore retribuzione produttori”, contrariamente
all’assunto della società appellante, andasse considerata come elemento fisso ed
irriducibile.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Gamma 2006 s.r.l. in
liquidazione (già Bieffecar s.r.l. in liquidazione) affidandosi a tre motivi.
E’ rimasto solo intimato Claudio Miolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società denuncia: “Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e precisamente dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ. (in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”. Censura la decisione impugnata nella
parte in cui ha ritenuto nuove le argomentazioni difensive svolte in sede di atto di
appello rispetto a quelle formulate nell’atto difensivo del giudizio di primo grado.
Rileva che nell’iniziale atto di costituzione l’emolumento denominato “ulteriore
retribuzione produttori” era stato presentato dalla Bieffecar come un emolumento di
natura variabile in quanto subordinato – in ordine al suo riconoscimento – al
verificarsi di circostanze estrinseche, rispetto alla prestazione lavorativa e meramente
contingenti.

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in parziale accoglimento del ricorso di Claudio Miolo nei confronti della Bieffecar

R. Gen. N. 27968/2008
Udienza 19/2/2013
Gamma 2006 c/ Mick Claudio

2. Con il secondo motivo la società denuncia: “Contraddittoria e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole della natura di emolumento fisso e

produttori” pur in presenza di variazioni nell’importo della stessa che ne
sottolineavano la spettanza in rapporto ai risultati raggiunti.
3. Con il terzo motivo la società denuncia: “Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e precisamente degli artt. 420, comma 5, 421, comma 2, e 437,
commi 2 e 3, cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
civ.)”. Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato priva di
efficacia la deposizione del teste Cavaliere ritenendo che i capitoli di prova su cui lo
stesso era stato chiamato a deporre (superandosi così da parte del giudice di primo
grado la preliminare valutazione di ammissibilità) fossero generici e non precisi. Si
duole, altresì, della mancata rilevazione da parte della Corte territoriale dell’omesso
esercizio da parte del primo giudice dei poteri di ufficio al fine di meglio
circostanziare le deposizione del teste predetto e del conseguente mancato esercizio
da parte dello stesso giudice del gravame dei poteri d’ufficio di cui all’art. 437 co. 2,
cod. proc. civ..
4. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del secondo motivo di
ricorso.
Tale motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto la natura pienamente retributiva dell’emolumento
denominato “ulteriore retribuzione produttori” sulla base di elementi ricavati dalle
buste paga e cioè da documenti che, come è noto, dato il loro contenuto obbligatorio,

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continuativo attribuita dalla Corte territoriale alla voce “ulteriore retribuzione

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Udienza 19/2/2013
Gamma 2006 c/ Miolo Claudio

ancorché non più penalmente sanzionato, fanno fede nei confronti del datore di
lavoro per quanto riguarda le voci in esse indicate. Così ha ritenuto che la
corresponsione di detto emolumento (costituente la parte più significativa della
retribuzione globale di fatto) in modo continuativo fosse significativa, al di là della

formale inclusione nella sezione della busta paga riservata agli elementi variabili,
della diretta dipendenza di tale voce con le mansioni stabilmente svolte dal
lavoratore in seno all’azienda, irrilevanti essendo, al fine di escluderne la fissità ed
irriducibilità, minime variazioni dell’importo registrate sui cedolini di alcuni mesi
(tre su ventriquattro complessivi). In buona sostanza, ad avviso della Corte di merito,
la scelta operata dalla società di continuare a corrispondere periodicamente tale
emolumento è indicativa della volontà della medesima di adottarlo in maniera
definitiva, con la conseguenza che tale attribuzione è da considerarsi rientrante nella
c.d. retribuzione globale di fatto per la quale, appunto, opera il principio di
irriducibilità.
Del resto, il carattere della continuatività di un determinato compenso non può
essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla
particolare natura del compenso stesso, attraverso un’indagine volta ad accertare,
oggettivamente e in concreto, i requisiti dell’obbligatorietà, della continuatività e
della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso. Pertanto, anche
l’emolumento il quale, astrattamente, presenti il carattere dell’eventualità, siccome
collegato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e alla relativa
valutazione della parte datoriale, perde tale caratteristica laddove, attraverso
un’indagine di fatto (come tale riservata al giudice del merito e insindacabile in sede
di legittimità, ove, come nella specie, congruamente motivata), risulti la sua avvenuta

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Udienza 19/2/2013
Gamma 2006 c/ Miolo Claudio

continuativa erogazione nel tempo al dipendente in misura pressoché sempre uguale
(tale che l’eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera
residualità e, sostanzialmente, di eccezionalità); ne consegue ulteriormente che detto

quanto accade per quelle indennità costituenti soltanto corrispettivo delle particolari
modalità della prestazione lavorativa e cioè di caratteristiche estrinseche della stessa,
non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore.
5. Le suddette considerazioni consentono, altresì, di ritenere assorbito l’esame del
primo motivo di ricorso.
6. Il terzo motivo, con cui la parte ricorrente si duole del fatto che non siano stati
esercitati i poteri d’ufficio del giudice, presenta profili di inammissibilità, non
evincendosi quando ed in che termini i suddetti poteri d’ufficio siano stati sollecitati
alla Corte di merito, ed è comunque infondato per avere il giudice di appello, con una
motivazione ancora una volta corretta sul piano logico-giuridico, che, dopo che le
parti avevano esplicitato le loro posizioni reciproche e dopo le risultanze processuali,
il datore di lavoro non era riuscito a comprovare il suo assunto sicché il gravame
doveva ritenersi infondato. Né risulta che in tale contesto istruttorio l’esercizio dei
poteri d’ufficio avrebbe potuto incidere in maniera decisiva sulle risultanze
processuali derivanti dal libero e compiuto esercizio del diritto di difesa di entrambe
le parti. Peraltro, con specifico riferimento alla deposizione del teste Cavaliere, la
Corte territoriale ha riferito la genericità della formulazione dei capitoli di prova e, di
conseguenza, della deposizione testimoniale meramente confermativa dei primi, al
fatto che non era stato posto in rilievo se le circostanze oggetto di prova fossero state
dal teste apprese per conoscenza diretta ovvero in altro modo, il che rendeva la

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emolumento non può che rientrare nella garanzia della irriducibilità diversamente da

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Udienza 19/2/2013
Gamma 2006 c/ Miolo Claudio

stessa, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, inidonea a fondare l’assunto
della società.
7. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o

8. Infine, nulla va disposto in ordine alle spese processuale essendo il Miolo
rimasto solo intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.

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