Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13575 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22010-2014 proposto da:

EDISON SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 566/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Edison S.p.A., proprietaria di due centrali di produzione idroelettrica, denominate Belviso Superiore e Belviso Inferiore, insistenti in un’area ricompresa tra il (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), presentava all’Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di (OMISSIS), il (OMISSIS), una denuncia di variazione su modello DOCFA per l’attribuzione della rendita catastale. L’Ufficio rettificava la rendita proposta dalla contribuente, notificando due avvisi di accertamento. Edison S.p.A. impugnava gli atti impositivi, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, lamentando l’intervenuta decadenza dell’Ufficio ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17, 20, l’eccessività dei valori accertati dall’Amministrazione finanziaria, nonchè l’erroneità del criterio di valorizzazione utilizzato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 54/1/10, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla società contribuente. La sentenza veniva appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in ragione della manifesta illegittimità del decisum dei primi giudici, i quali apoditticamente avevano assunto che i valori accertati erano congrui in quanto coincidenti con quelli contenuti nei documenti della Società (perizia di conferimento redatta dal Dott. G.M. del (OMISSIS)). La contribuente versava in atti la stima patrimoniale giurata degli impianti delle centrali idroelettriche redatta dal Prof. M., con cui si perveniva a conclusioni valutative completamente diverse da quelle dell’Ufficio ed in linea con quelle dichiarate in sede di denuncia DOCFA. La Commissione Tributaria Regionale disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, chiedendo al CTU la determinazione del corretto valore alla data del 31.12.1988 da attribuire ai beni oggetto del procedimento, prendendo come base il costo di costruzione già individuato dal Dott. G.M. nella perizia agli atti. La ricorrente contestava, con memorie e con l’ausilio di osservazioni tecniche predisposte dai consulenti tecnici di parte, l’impostazione assunta dal C.T.U., lamentando come la stessa avesse comportato il raggiungimento di risultati valutativi superiori al 40% di quelli correttamente accertabili, come determinati dalla consulenza di parte del prof. M.. I giudici di appello, con sentenza n. 566 del 2014, rigettavano il gravame, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Edison S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi, illustrati con memorie. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con riferimento all’eccessività dei valori accertati dall’Ufficio ed all’incongruità dei risultati valutativi raggiunti dal C.T.U., oggetto di specifica critica da parte dei consulenti tecnici di parte.

La società ricorrente, in via preliminare ed assorbente, deduce che la sentenza impugnata si rileverebbe nulla in quanto corredata da una motivazione meramente apparente in ordine alla questione, controversa e decisiva, della manifesta eccessività di risultati valutativi raggiunti dall’Agenzia del Territorio e della erroneità della metodologia valutativa adottata dal C.T.U., assunta dai giudici di appello a conferma della validità dei valori accertati dall’Ufficio.

Edison S.p.A. argomenta di avere contestato le conclusioni dell’Ufficio mediante la stima patrimoniale giurata degli impianti delle centrali idroelettriche di Belviso Superiore e Inferiore redatta dal prof. M., il quale, partendo dai valori che anche l’Ufficio afferma essere stati presi alla base dell’accertamento operato (ovvero dai valori della perizia di conferimento dell’azienda recante anche gli immobili delle centrali di cui è causa, redatta nel 1984 del Dott. G.), sarebbe pervenuto a conclusioni valutative uguali a quelle espresse in sede di denuncia DOCFA.

A seguito di tali contestazioni, i giudici del merito hanno nominato un C.T.U., demandando la verifica della correttezza dell’accertamento operato dall’Ufficio. Il consulente avrebbe utilizzato, per calcolare il coefficiente di vetustà, un algoritmo retrogrado affermando che “porta ovviamente a valori inferiori a quelli di partenza. Esso si configura come forma semplificata di quello usato per la valutazione controllata dei cespiti inserita nel metodo patrimoniale – reddituale normalmente usato dalla Union Europeen des Experts Compables Economiques e Financieres (UEC)”.

Edison S.p.A. deduce di avere contestato nel corso del giudizio di secondo grado il metodo utilizzato dal C.T.U., rilevando come nessuna specificazione sarebbe stata fornita in ordine all’intervenuta utilizzazione di un algoritmo retrogrado, in luogo del coefficiente di deprezzamento lineare applicato dal consulente di parte, ing. M., al fine di operare il necessario deprezzamento per vetustà di cespiti (impianti), che si caratterizzerebbero per un decadimento reddituale particolarmente più marcato di quello invocabile per gli immobili.

Edison S.p.A. riferisce di avere ampiamente evidenziato nel corso del giudizio di appello, sia nelle osservazioni predisposte dal consulente tecnico di parte, unitamente al nuovo consulente nominato prof. F. (depositate per l’udienza del 13 gennaio 2014), sia nella memoria redatta per l’ultima udienza di discussione, che la metodologia utilizzata dal C.T.U. (e dallo stesso ritenuta applicabile nella fattispecie in esame) risultava radicalmente non idonea, atteso che la stessa veniva riferita a macchinari e impianti soggetti a rapido decadimento reddituale, e che la sua applicazione alterava in maniera decisiva i corretti risultati valutativi raggiungibili per le due centrali. In particolare, secondo la ricorrente, l’adozione di una erronea formula di deprezzamento avrebbe determinato risultati valutativi superiori al 40- 50%.

A seguito di tali articolate contestazioni, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, atteso che le argomentazioni utilizzate per condividere le conclusioni della C.T.U. non sarebbero idonee a giustificare il superamento delle critiche specifiche articolate dalla società e dai propri consulenti tecnici di parte, in ordine alla dimostrata inapplicabilità della formula del deprezzamento retrogrado. Edison S.p.A. lamenta che l’impostazione espressa dai giudici di appello, ovvero il mero prendere atto della divergenza quantitativa sussistente tra i risultati raggiunti dal C.T.U. e quelli elaborati dalla parte, e il pedissequo ed acritico recepimento dei risultati raggiunti dal consulente, a prescindere da qualsiasi specificazione delle ragioni della loro prevalenza rispetto alle osservazioni critiche formulate dalla parte, si rileverebbe manifestamente insufficiente sotto il profilo motivazionale e determinerebbe l’assoluta impossibilità di comprendere quale sia il ragionamento logico seguito dal giudice del merito per confermare la validità dei risultati valutativi raggiunti dall’Ufficio.

1.1. Il motivo è fondato per i principi di seguito enunciati.

a) La società contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso le specifiche contestazioni espresse all’elaborato peritale versato in atti dal consulente tecnico d’ufficio.

In questo modo, si è dato seguito ai principi espressi da questa Corte secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (Cass. n. 15147 del 2018, Cass. n. 30364 del 2019).

b) Edison S.p.A. ha evidenziato, nel corso del giudizio, sia nelle osservazioni alla C.T.U. predisposte dai consulenti tecnici di parte, sia nella memoria predisposta per l’udienza di discussione, che la formula dell’algoritmo retrogrado adottata dal C.T.U. risulterebbe radicalmente inapplicabile in relazione al caso di specie, sostenendo che tale errore ha assunto carattere decisivo ai fini dell’alterazione dei corretti risultati valutativi accertabili per determinare il valore delle due centrali idroelettriche. La ricorrente ha rilevato anche che l’adozione dell’erronea formula di deprezzamento avrebbe comportato risultati valutativi superiori del 40-50% rispetto a quelli determinabili nel caso di specie.

Nonostante le contestazioni espresse dalla contribuente, di cui si dà meramente atto nella motivazione della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno concluso per il rigetto del gravame, affermando testualmente: “A parte l’entità del divario al quale si è appena fatto riferimento, il cui carattere assorbente non pare revocabile in dubbio, con particolare riguardo al richiamo al metodo del deprezzamento lineare, il C.T.U. lo ha ritenuto non applicabile con motivazioni assolutamente congruenti e, come tali, pienamente condivise dal Collegio regionale, che richiama espressamente tutti i suoi scritti e, segnatamente, la “Replica alle osservazioni del CTP Edison”, redatta il 15 luglio 2013″.

Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che integra un vizio di motivazione della sentenza nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una di queste omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad una acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato dalle conclusioni delle consulenze di parte, senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente eseguiti (Cass. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770 del 2018).

c) Nella fattispecie, i giudici del gravame, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, hanno enunciato una motivazione apparente, omettendo completamente di esaminare e di valutare (anche al solo fine di confutare) le critiche che erano state rivolte dalla parte alla consulenza, così privando la sentenza nella sua consistenza formale della esplicitazione del ragionamento decisorio (Cass. n. 9105 del 2017).

La laconicità delle argomentazioni adottate, formulate in termini. di mera adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, non consente in alcun modo di ritenere che all’affermazione della suddetta condivisione i giudici di appello siano pervenuti attraverso un compiuto esame delle contestazioni ampiamente dedotte nel corso del giudizio dalla società appellante, e quindi con una attenta valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 18625 del 2010; Cass. n. 11138 del 2011). Questa Corte ha, infatti, precisato che: “La motiva pione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ‘error in procedendo, quando benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

La Commissione Tributaria Regionale, invero, non ha indicato affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando per la motivazione, genericamente e per relationem, alle osservazioni del consulente d’ufficio anche con riferimento alle risposte alle deduzioni espresse dai consulenti di parte, senza dare conto delle critiche mosse dalla società contribuente alla relazione di consulenza tecnica e senza riportarne neppure in sintesi il contenuto, al fine di rendere intellegibile il percorso logico giuridico che ha portato alla decisione (Cass. n. 10668 del 2005; Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 23560 del 2013).

Ne consegue che la sentenza impugnata è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto risulta avere una motivazione apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendì (Cass. n. 161 del 2009, Cass. n. 3828 del 2002), senza alcuna esplicitazione del quadro probatorio offerto dalle parti, laddove sarebbe stato necessario che il giudice del merito illustrasse le ragioni idonee a giustificare la totale condivisione delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle valutazioni espresse dai C.T.P..

2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delle restanti censure (le quali potranno essere riproposte al giudice del merito in sede di rinvio), con cui si è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, avendo l’giudici di appello recepito acriticamente la validità del metodo valutativo adottato dal C.T.U., e violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1, 5, 13 e della Tabella A e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62, in ordine alla condanna alle spese della società ricorrente.

3. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame in relazione al motivo accolto, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA