Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13575 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33383/2018 proposto da:

C.E., (alias C.A.), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Giuseppe Macora n. 18/20, presso lo studio dell’avvocato

Faggiani Guido e rappresentato e difeso dall’avvocato Dalla Bona

Roberto, giusta procura unita al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Commissione territoriale per la protezione internazionale di Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto dal cittadino senegalese C.E. (alias C.A.) per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria denegata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Milano. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso affidato a otto motivi e successivamente corredato da memoria. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente si rileva che l'”atto di procura alle liti” allegato al ricorso manca sia dell’indicazione del provvedimento avverso il quale si propone ricorso per cassazione, sia della certificazione della data del suo rilascio.

2.1. Invero, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), nello stabilire che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, pone un onere più gravoso rispetto all’ordinario requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione, che ai sensi dell’art. 83 c.p.c., si limita ad imporre, a pena di inammissibilità, “che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione” (Cass. 7014/2017, 24422/2016).

2.2. Al riguardo è stata ritenuta “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. 17717/2018).

2.3. Da ultimo, poi, questa Corte ha precisato che “in tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (Cass. 2342/2020; cfr. Cass. 1043/2020).

2.4. In ogni caso, anche a voler trascurare i superiori rilievi, il ricorso va comunque rigettato, poichè tutti i motivi proposti presentano profili di inammissibilità e infondatezza.

3. Con i primi tre motivi – tutti rubricati testualmente “art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 – 35 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, error in procedendo art. 360 c.p.c., n. 4” – il ricorrente, premessa un’ampia dissertazione sulla disciplina convenzionale e nazionale degli istituti di protezione e di asilo vigenti nel nostro ordinamento, lamenta in primo luogo che il Tribunale di Milano si sia pronunciato con rito camerale anche sulle “domande soggette a rito ordinario di cognizione (protezione umanitaria – annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale)” con ciò infliggendo “un vulnus irrimediabile per i diritti del sig. C. che si vede pregiudicato il diritto di difesa (ad es. con riguardo alla possibilità di esercitare il diritto di impugnazione mediante atto di citazione in Corte di Appello)”, laddove “il dovere di cooperazione ufficiosa attribuito al tribunale avrebbe richiesto” la declaratoria di inammissibilità di tali domande, ovvero la loro separazione da quelle soggette a rito speciale; aggiunge, in secondo luogo, che il D.L. n. 13 del 2017 (cd. decreto Minniti) riconduce le domande connesse a quelle di protezione internazionale (strettamente intesa) alla “competenza” delle sezioni specializzate, ma non anche al rito speciale camerale; ribadisce, infine, che con il rito ordinario di cognizione avrebbe dovuto essere trattata – previa separazione “ex art. 103-104 c.p.c.” anche la domanda di annullamento del provvedimento negativo della Commissione Territoriale.

3.1. I motivi presentano profili di inammissibilità e infondatezza, peraltro già rilevati, con ampia motivazione cui si rinvia, in precedenti di questa Corte aventi ad oggetto fattispecie del tutto analoghe (Cass. 9658/2019; Cass. 25703/2019); con la precisazione che a pag. 3 del decreto impugnato si dà espressamente conto delle ragioni per le quali nel procedimento – promosso dal ricorrente con atto di citazione – è stato assunto apposito “decreto di conversione del rito”.

3.2. Ed invero, il ricorrente è innanzitutto carente di interesse a denunciare con ricorso per cassazione la mancata adozione del rito ordinario o sommario di cognizione, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, dopo avere egli stesso instaurato il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, senza eccepire in alcun modo nel giudizio camerale la mancata adozione (peraltro da egli stesso provocata) del rito ordinario per la domanda di protezione umanitaria, previa separazione dei giudizi da lui congiuntamente instaurati (Cass. 25703/2019; cfr., da ultimo, Cass. 2120/2020).

3.3. E’ stato comunque osservato che, pur essendo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modificazioni in L. n. 132 del 2018) operante per le sole azioni volte al riconoscimento della protezione internazionale, “qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c.” (Cass. 9658/2019). Ciò anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa tale da evitare la duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente, senza che siano ostative le peculiarità del rito camerale, ex art. 737 c.p.c., previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, comunque idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tal caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte, con conseguente insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa e tantomeno di illegittima compressione del diritto di proporre appello (Cass. 17717/2018), dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato (Cass. 25703/2019).

4. Con il quarto motivo si deduce “error in procedendo art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – violazione della Direttiva 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis”. La censura si articola in due parti: nella prima si deduce che “compito del Giudice non è valutare la “inconsistenza” e/o credibilità e/o inattendibilità o meno del richiedente asilo”, bensì “valutare se si sia formata la prova – per presunzione – in base ai requisiti prescritti dalla norma speciale”, ossia il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; nella seconda si lamenta, sotto l’aspetto procedurale, che la Commissione Territoriale non ha trasmesso la documentazione, che la videoregistrazione non è stata eseguita e che all’udienza di comparizione è stata respinta l’istanza di nuova audizione del ricorrente.

4.1. Il motivo è, quanto alla prima parte, inammissibile, poichè non coglie la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato, nel quale il tribunale afferma apertamente non esservi “ragioni per dubitare della credibilità del racconto del richiedente, segnatamente con riferimento alla sua nazionalità e alla sua appartenenza alla etnia (OMISSIS)”, ma anche, al tempo stesso, doversi “escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato” – in difetto di “un particolare profilo del richiedente che lo esponga in maniera personale e differenziata rispetto alla pluralità delle persone della zona rispetto a fenomeni riconducibili agli asseriti episodi di guerriglia in Casamance” -, così come della protezione sussidiaria.

4.2. Con riguardo alla sua seconda parte, la censura per un verso difetta di autosufficienza – a fronte della inequivocabile disamina delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione avanti la Commissione territoriale, pedissequamente trascritte a pag. 5 e s. del decreto – per altro verso è infondata, dal momento che alla fissazione dell’udienza (qui pacificamente avvenuta) non consegue automaticamente l’obbligo del giudice di fissare una ulteriore audizione del ricorrente, ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (ex multis, Cass. 3862/2020, 5973/2019, 3029/2019, 17717/2018), come del resto già chiarito dalla CGUE, nel senso che “la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva” (Corte giust., 26/07/12017, Moussa Sacko, in causa C-348/16).

4.3. Nel caso di specie, il tribunale ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario dare corso alla nuova audizione richiesta dal difensore, non avendo questi “addotto nel proprio atto introduttivo, nè in udienza, specifiche ragioni a fondamento della richiesta di audizione”, riprendendo “la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazioni di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell’audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio” (pag. 2 decreto). La decisione sul punto risulta perciò immune da vizi, avendo il tribunale adeguatamente motivato l’esclusione della necessità di procedere all’audizione, sottolineando la sufficienza delle informazioni acquisite (Cass. 2817/2019, 4788/2020); di contro, la doglianza risulta generica ed esplorativa, perchè non è accompagnata dall’indicazione delle circostanze che avrebbero potuto essere illustrate (Cass. 1782/2020).

5. Con il quinto motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – error in procedendo art. 360 c.p.c., n. 4 – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – violazione della Direttiva 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007”, richiamandosi “l’attenzione sul fatto che il sig. C. ha lamentato (questa è la sua vicenda) appunto che il livello di violenza in SENEGAL (ed in particolare in Casamance) è tale da mettere a rischio quotidianamente la incolumità di chi vi abita”, ma che al riguardo sarebbero mancate indagini officiose del giudice.

5.1. La censura è infondata, in quanto il tribunale ha acquisito e ampiamente valutato le COI attraverso plurime fonti attendibili e aggiornate, come risulta chiaramente a pag. 7 e s. del decreto impugnato. Essa è anche inammissibile poichè, a fronte di siffatta congrua motivazione, risulta del tutto generica, non indicando quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (cfr. Cass. 2119/2019, Cass. 1782/2020).

6. Il sesto mezzo prospetta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – error in procedendo art. 360 c.p.c., n. 4 – art. 5, comma 6 TUI – Direttiva 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007 – art. 2Cost. – art. 8 CEDU” in quanto la valutazione della domanda di protezione umanitaria dovrebbe “prescindere dall’assenza o meno di prove o principi di prove” e dovrebbe basarsi su una “consistente attività istruttoria ufficiosa da parte del Giudice”.

6.1. La censura è inammissibile, avendo il tribunale sottolineato come il ricorrente non avesse “allegato fatti astrattamente rilevanti”, nè “riferito di circostanze o documenti attestanti ragioni di radicamento socio-personale in Italia o l’inserimento nella realtà lavorativa”.

6.2. Invero, ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente (…) altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (Cass. 23778/2019, in linea con Cass. 4455/2018; conf. Cass. Sez. U., 29460/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020).

6.3. Tuttavia, affinchè il giudice possa effettuare una simile verifica, eventualmente anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè fornisca elementi idonei dai quali possa desumersi che il suo rimpatrio potrebbe comportare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019), mentre nella fattispecie in esame, come detto, dal decreto impugnato risulta che tale onere non è stato assolto.

7. Con il settimo motivo si deduce “error in procedendo art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – art. 111 Cost. – art. 6 CEDU – art. 101 c.p.c. – D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a) – D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 – D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9, introdotto con D.L. n. 13 del 2017”, per asserito difetto di contraddittorio sulle C.O.I. acquisite dal tribunale, dal momento che “gli elementi fondanti la decisione della Commissione Territoriale erano in gran parte ignoti al richiedente” e il tribunale avrebbe dovuto quantomeno indicare le COI acquisite d’ufficio ed assegnare un termine a difesa ex art. 101 c.p.c..

7.1. La censura è inammissibile.

7.2. In primo luogo, la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale e di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma in un’ottica funzionale volta a garantire l’eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto dal diritto di difesa della parte, con conseguente necessità, per la parte che lamenti la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, di specificare in cosa consista il concreto pregiudizio subito (Cass. Sez. U, 20935/2009; conf. Cass. 18635/2011, 1201/2012, 26831/2014, 6330/2014, 15037/2018, 2125/2020).

7.2. In secondo luogo, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la nullità di un mezzo di prova, quali sono le COI, non comporta la nullità (derivata) della decisione, quanto, piuttosto, l’eventuale assenza di giustificazione delle statuizioni in fatto della sentenza, la quale, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) sarebbe priva di (valida) motivazione. Ne deriva che tale vizio sotto il profilo della censura dell’apparato argomentativo è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17247/2006, 18587/2014, 5192/2020); nel caso di specie, invece, il ricorrente non prospetta nè l’inattendibilità, nè l’errata lettura, delle fonti utilizzate dal giudice di merito, nè allega altre fonti idonee a privare di rilievo quanto in esse riferito, nè infine richiama circostanze fattuali decisive che avrebbe potuto sottoporre al contraddittorio.

7.3. Più in generale, occorre osservare che è proprio il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ad imporre l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, non potendo perciò ipotizzarsi la violazione dell’art. 115 c.p.c., ravvisabile solo qualora il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass. 5422/2019, 7580/2019). Di conseguenza, se la parte ha offerto in visione le COI al momento in cui introduce la domanda, e tra essa e il momento della decisione trascorre del tempo o accadono eventi rilevanti, il giudice deve integrarle con COI più aggiornate (Cass. 28990/2018). Inoltre, il fatto che il giudice non possa modificare i fatti posti a fondamento della domanda, il cui onere di allegazione grava sul richiedente, già di per sè esclude in radice che possa prospettarsi, per il solo fatto della assunzione officiosa delle COI, una cd. “sentenza della terza via”, intesa nel senso di una pronuncia che modifichi o ampli il thema decidendum, con conseguente violazione dell’art. 101 c.p.c.. Le COI devono infatti essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente, ed il concetto stesso di pertinenza va necessariamente coniugato con quello della loro attualità (Cass. 2125/2020).

7.4. Pertanto, qualora la parte non abbia offerto alcuna informazione precisa, pertinente e aggiornata sulle condizioni del paese di origine, e cioè informazioni idonee a supportare la valutazione della credibilità e del rischio, l’acquisizione d’ufficio delle COI costituisce attività integrativa che sana la sua inerzia, e quindi non diminuisce le garanzie processuali del soggetto, anzi le amplia, nè lede in alcun modo i suoi diritti. Di conseguenza, nessun vulnus concreto al diritto di difesa si può in questo caso prospettare se il giudice non sottopone preventivamente le COI assunte d’ufficio al contraddittorio, purchè renda palese nella motivazione a quali COI ha fatto riferimento, onde consentire, eventualmente, la critica in fase di impugnazione (Cass. 29056/2019, 2125/2020).

8. Con l’ottavo motivo si solleva infine questione di legittimità costituzionale, rispetto all’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9, introdotto con D.L. n. 13 del 2007, nella parte in cui dette norme prevedono che la Commissione territoriale possa procedere alla raccolta di prove (videoregistrazione/redazione del verbale di audizione/raccolta delle COI) essenziali, destinate a conservare efficacia nel successivo giudizi davanti al Tribunale, senza che il richiedente possa svolgere attività difensiva al riguardo.

8.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta questioni di lesione del diritto di difesa con riferimento alla fase amministrativa svolta davanti alla Commissione territoriale, e non alla fase giudiziale, ove gli elementi di prova precedentemente raccolti vengono ridiscussi nel contraddittorio delle parti, come rilevato in un recente arresto di questa Corte – avente ad oggetto fattispecie del tutto analoga – cui s’intende dare continuità (Cass. 25703/2019).

8.2. In particolare, con riferimento alla novella del 2017, questa Corte ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018).

9. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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