Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13574 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 04/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17781/2013 proposto da:

A.M., B.R., BE.SI.,

BE.CH., L.C.F., M.F.,

D.N. (distrattario), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato

CARMELO RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA

D’AGOSTINO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE NAIMO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Elisabetta ALESSANDRA per delega dell’avvocato

Nicola D’Agostino e Giuseppe NAIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso in via principale per il sollevarsi

la questione di illegittimità costituzionale o rinvio a nuovo ruolo,

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 14 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibile, per carenza di capacità processuale del Presidente della Regione Calabria, l’opposizione da questi proposta avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore di A. M. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, per spettanze retributive arretrate relative al servizio pre-ruolo, svolto nel periodo 14 aprile 1980-8 agosto 1986.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della suddetta sentenza, ha escluso la carenza di capacità processuale della Regione Calabria, ha revocato i suddetti decreti ingiuntivi di pagamento e ha dichiarato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riguardando le spettanze retributive richieste periodi dei rapporti di lavoro dei beneficiari antecedenti il 30 giugno 1998.

3. Avverso tale ultima sentenza A.M. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contestando, con il terzo motivo, la suddetta dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Calabria ha resistito con controricorso.

La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per la questione di giurisdizione. Entrambe le parti hanno depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1. Preliminarmente deve essere esaminata la questione – affrontata dalle parti nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza –

del rilievo da attribuire, nel presente giudizio, all’ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891, con la quale è stata sollevata, da queste Sezioni Unite, questione di costituzionalità del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, in relazione all’art. 117 Cost., primo comma, “nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

1.1. Nella motivazione sulla rilevanza dell’anzidetta questione è stato precisato che, in quel giudizio, le Sezioni unite – che erano state chiamate a stabilire se, in un giudizio correttamente iniziato innanzi al giudice amministrativo, il Consiglio di Stato avesse fatto corretto governo della propria giurisdizione nel dichiarare la decadenza di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (già D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17), per essere stata la domanda dei ricorrenti, attinente a rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e come tale attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, proposta dopo il 15 settembre 2000 – non potevano esimersi dal valutare la rispondenza di detto art. 69, comma 7, al parametro costituzionale dell’art. 117 Cost., comma 1, specialmente dopo le sopravvenute sentenze della Corte EDU 4 febbraio 2014 Mottola ed altri c. Italia e 4 febbraio 2014 Staibano ed altri c. Italia, nella quali, in analoghe controversie, è stato affermato che la legge italiana, nel fissare la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha posto un ostacolo procedurale costituente sostanziale negazione del diritto invocato.

1.2. Nella stessa ordinanza n. 6891 è stata altresì sottolineata la diversità della fattispecie ivi esaminata rispetto a quella nella quale, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza 30 settembre 2014 n. 20566, hanno ritenuto l’irrilevanza della questione della conformità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, all’art. 117 Cost., comma 1, precisando che, l’incostituzionalità in quella occasione era stata dedotta nell’ambito di un giudizio promosso dinanzi al giudice del lavoro per un rapporto di lavoro cessato prima del 30 giugno 1998, sicchè l’eccepita incostituzionalità della norma non avrebbe comunque potuto interferire sulla ivi riscontrata carenza di giurisdizione – “ratione temporis” – del giudice ordinario, derivante dalla avvenuta proposizione della domanda dinanzi a questo giudice, anzichè al giudice amministrativo.

1.3. Quest’ultima è anche la situazione che si verifica anche nel presente giudizio, come risulta dall’esposizione del fatto e come meglio si dirà più avanti, pure con riguardo alle relative conseguenze.

Pertanto, anche nella presente controversia – così come nel caso deciso dalla sentenza n. 20566 del 2014 cit. e diversamente dal giudizio di cui all’ordinanza n. 6891 del 2016 cit. – la questione della conformità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, all’art. 117 Cost., comma 1, nei termini indicati, è irrilevante.

2 – Sintesi dei motivi di ricorso.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denunciano: a) omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio; b) violazione delle norme in materia dei requisiti dell’atto di riassunzione del giudizio, con riguardo alla prospettata intervenuta estinzione del giudizio di primo grado, con conseguente esecutività dei decreti ingiuntivi opposti.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità o inammissibilità dell’originario ricorso in opposizione e dei successivi atti della difesa della Regione.

Si rileva che l’originaria opposizione avverso i decreti ingiuntivi è stata proposta dal procuratore costituito in forza di diversi decreti del Dirigente dell’Avvocatura regionale tutti emessi nel 2001, quantunque lo Statuto regionale riservasse i poteri dispositivi, in merito alle liti attive e passive della Regione Calabria, alla Giunta regionale. Si assume, quindi, l’inefficacia della costituzione in giudizio e, conseguentemente, l’inammissibilità e/o nullità della proposta opposizione ai decreti ingiuntivi i quali sarebbero, quindi, da considerare, ormai definitivi e coperti da giudicato interno.

2.3. Con il terzo motivo si censura la gravata sentenza, sotto il profilo della prospettata erroneità della pronuncia con la quale la Corte territoriale ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, osservandosi che il diritto azionato dai diversi ricorrenti – pagamento di spettanze economiche – troverebbe la propria fonte in atti della Regione successivi al 15 settembre 2000.

Si aggiunge che la Corte d’appello non ha considerato che, nella specie, il procedimento monitorio è stato intrapreso unicamente per interessi e rivalutazione monetaria sulla somma capitale già riscossa in data 10 febbraio 2001, sicchè si sottolinea che il diritto ad agire dei ricorrenti si fonda su atti successivi a tale ultima data.

Si deduce, in particolare, che, a seguito della nota del 20 marzo 2000 della Regione di riconoscimento del proprio debito, quale risultante in solo capitale nei decreti ingiuntivi non opposti, soltanto in epoca successiva alla avvenuta corresponsione del capitale e dell’emissione dei conseguenti decreti da parte del dirigente regionale competente sarebbe stato possibile determinare l’ammontare di quanto dovuto e quindi chiedere il pagamento degli accessori del credito.

Solo allora – e quindi dopo il 30 giugno 1998 – il credito per interessi e rivalutazione è divenuto, certo, liquido ed esigibile e quindi tale da far valere dinanzi al giudice ordinario.

3 – Esame delle censure.

3. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

4. Il primo motivo è inammissibile perchè le censure in esso proposte risultano formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti l’esame o la valutazione di documenti o atti processuali e/o la relativa motivazione è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4 (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

Con la precisazione che è jus receptum che, ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente è tenuto ad indicare specificamente, a pena d’inammissibilità del ricorso, non soltanto gli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, ma anche i dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 18 novembre 2015, n. 23575; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

4.1. Nella specie i ricorrenti si limitano a prospettare l’irregolarità di un atto di riassunzione del giudizio e l’intervenuta estinzione del giudizio di primo grado con conseguente esecutività dei decreti ingiuntivi opposti, ma non lo fanno osservando il suddetto duplice onere, il cui rispetto è finalizzato a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti.

5. Il secondo motivo del ricorso è infondato.

Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, la decisione della Corte d’appello di escludere la carenza di capacità processuale della Regione Calabria è stata presa in conformità con il consolidato e condiviso orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui nel regime precedente all’adozione dello Statuto della Regione Calabria con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25, ai sensi del vigente art. 123 Cost., l’attribuzione alla giunta regionale – prevista dall’art. 27, comma 1, lett. f), dello statuto del 1971 – della facoltà di deliberare in materia di liti attive e passive della Regione era delegabile al dirigente dell’avvocatura regionale, come peraltro stabilito dalla L.R. n. 7 del 1996, art. 10, comma 5, sostituito dalla L.R. n. 12 del 2005, art. 1, comma 10. Pertanto, alla Giunta regionale era consentito, per un verso, delegare i dirigenti dell’avvocatura regionale con un proprio atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti nonchè, qualora detti dirigenti avessero autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, ratificare il loro operato con un proprio atto individuatore della lite pendente, rappresentato all’occorrenza dalla deliberazione n. 205 del 2004 con riguardo alle liti in essa contemplate (Cass. SU 11 gennaio 2008, n. 480; Cass. SU 8 maggio 2007, n. 10371; Cass. SU 13 marzo 2009, n. 6065) 6. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso avendo la Corte d’appello correttamente declinato la giurisdizione del giudice ordinario.

E’ sufficiente rilevare che questa Corte (Cass. SU 26 maggio 2004, n. 10182; Cass. SU 15 novembre 2002, n. 16161; vedi anche – in analoga fattispecie a quella in esame – Cass. SU 7 luglio 2005, n. 16778) ha affermato – e qui ribadisce – che del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone un discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento, non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata; pertanto, nel caso in cui il lavoratore-

attore riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo antecedente al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale deve essere attribuita al giudice amministrativo in sede esclusiva.

6.1. Nella specie è pacifico – come ha osservato la Corte d’appello – che le differenze retributive oggetto dei decreti ingiuntivi opposti afferiscano ad un periodo lavorativo fino ad agosto 1986 e quindi di molto anteriore all’1 luglio 1998.

6.2. Nè la giurisdizione del giudice ordinario potrebbe essere ritenuta sussistente in base alla considerazione della emanazione, in epoca successiva al 30 giugno 1998, di atti da parte della Regione Calabria inerenti al credito azionato che pur avendo la valenza di atti di riconoscimento di debito, non incidono sul riparto di giurisdizione che si radica nel giudice amministrativo unicamente in funzione del criterio cronologico della attinenza della controversia a periodo lavorativo precedente al 1 luglio 1998.

6.3. In particolare, è del tutto ininfluente, ai suddetti fini, l’argomento secondo cui nella attuale controversia si fa valere il credito per interessi e rivalutazione, divenuto, certo, liquido ed esigibile soltanto dopo il 30 giugno 1998.

Va, infatti, osservato che, nel presente giudizio, si discute di spettanze retributive arretrate relative al servizio pre-ruolo, svolto nel periodo 14 aprile 1980-8 agosto 1986 e dei relativi accessori e, quindi, di crediti afferenti a rapporti di pubblico impiego svoltisi nel suddetto periodo, per i quali vale la regola del cumulo automatico di interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti maturatisi prima dell’entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, pertanto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo trova specifica conferma nel consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di pubblico impiego, qualora il dipendente chieda gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie di retribuzioni tardivamente corrisposte; tale giurisdizione, peraltro, non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito da parte della P.A. datrice di lavoro, giacchè tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene (Cass. SU 1 settembre 1999, n. 613; Cass. SU 19 giugno 2000, n. 447; Cass. SU 6 maggio 2003, n. 6888; Cass. SU 4 agosto 2010, n. 16050).

4 – Conclusioni.

7. Il ricorso va quindi interamente respinto, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale vanno rimesse le parti, con gli effetti di “traslatio iudicii” predicati da Cass. SU 22 febbraio 2007, n. 4109 (cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, vedi, per tutte: Cass. SU 5 ottobre 2015, n. 19787), e nel rispetto del principio generale, affermato da Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l’opposto principio – non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, ma presupposto dall’intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali – per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l’esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, “deve essere espunto, come tale, dall’ordinamento”.

Alla soccombenza consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale vanno rimesse le parti. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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