Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13573 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21824/2010 R.G. proposto da:

Immobiliare Genziana di Tellone Amerina & C. s.a.s., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza Gondar 11, presso l’avv. Carlo Azzoni, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 35, n. 11/35/10 del 15 dicembre 2009, depositata il 25

gennaio 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2017

dal Presidente Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo che sia accolto

il ricorso.

Preso atto che nessuno è comparso per le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella relativa a ICI per gli anni dal 2000 al 2002 rispetto alla quale la società contribuente lamentava il difetto di motivazione e il vizio di notifica degli avvisi di accertamento ad essa prodromici.

La Commissione adita rigettava il ricorso, decisione che era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva correttamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamento presupposti.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’ente locale non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61 per non esserle stata comunicata la data dell’udienza di trattazione nei termini normativamente previsti.

2. La disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio all’udienza del 25 novembre 2016 la consentito di accertare che in effetti la lamentata mancanza della comunicazione prevista dalle norme citate c’è stata, non risultando prova agli atti dell’avvenuta spedizione e soprattutto della ricezione da parte della società contribuente dell’avviso relativo alla data dell’udienza di trattazione.

3. Il motivo si palesa pertanto fondato alla luce di quanto affermato più volte da questa Corte: “Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 1786 del 2016).

4. La fondatezza del primo motivo assume valore assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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