Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13573 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BECHI VITTORIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATI NICOLETTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/02/2006 r.g.n. 569/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato BECHI VITTORIO;

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA per delega D’AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Orvieto del 20-6-2002 C.F. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Orvieto dal 1-7-1970 al 30-6-1990, con qualifica di dirigente e mansioni di vice direttore generale e di aver percepito dal 1-7-1990 il trattamento pensionistico INPS e quello previsto dal Fondo integrativo istituito presso la Cassa. Il ricorrente lamentava, quindi, che dal 1-1-1998 la Cassa, quale gestore del detto Fondo, non aveva più corrisposto gli incrementi del trattamento pensionistico integrativo dovuti per effetto dell’applicazione degli adeguamenti al costo della vita e dei miglioramenti retributivi del pari grado in servizio e ciò in violazione dell’ari 18 del regolamento del Fondo, in base ad un’errata interpretazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 (inapplicabile alle prestazioni erogate dai fondi integrativi, a differenza della disciplina di cui al comma 4 dello stesso articolo). Chiedeva, pertanto, che accertato il suo diritto alla perequazione automatica la società fosse condannata al pagamento delle differenze dovute, per il periodo 1998/2001, quantificate in Euro 9.042,86, oltre interessi e rivalutazione.

Instauratosi il contraddittorio, la Cassa di Risparmio si costituiva affermando la legittimità del proprio operato in base alla applicabilità del citato L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4 al trattamento integrativo de quo e concludeva per il rigetto della domanda.

Il Giudice del lavoro del Tribunale adito, con sentenza n. 143/2003, accoglieva il ricorso e condannava la Cassa al pagamento in favore del ricorrente della somma richiesta, “quale differenza tra quanto erogato effettivamente e quanto dovuto, con interessi e rivalutazione”.

La Cassa di Risparmio di Orvieto proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte, in particolare dolendosi del fatto che il primo giudice aveva erroneamente interpretato la disciplina della materia e che non aveva neppure tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva in corso di causa ridotto la domanda, non pretendendo più l’applicazione dei miglioramenti retributivi del pari grado in servizio (c.d. clausola oro), liquidando l’intera somma richiesta.

L’appellato si costituiva contestando gli assunti avversari e precisando che nelle somme riconosciute non era ricompreso l’adeguamento a titolo di clausola oro.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 24-2-2006, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

In particolare la Corte territoriale, confermava la tesi della inapplicabilità dell’art. 59, comma 13, ai trattamenti integrativi aziendali, sia in base al criterio letterale sia in base ad una coerente valutazione complessiva della normativa (che, invece, per quanto riguarda il comma 4 dello stesso articolo, richiamava espressamente anche le “prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio”).

La Corte territoriale, poi, riteneva inconferente il richiamo della Cassa al disposto della L. n. 448 del 1998, art. 34 e, in sostanza, ribadiva che “non è affatto illogico che ad una uniformità di disciplina relativamente ai meccanismi di perequazione si accompagni una diversità di disciplina relativamente al blocco delle perequazioni”.

Infine, sul quantum, la Corte di merito rilevava che dai prospetti allegati al ricorso ed anche dalla memoria di costituzione in appello si evinceva che non era stato calcolato alcun “adeguamento per la “clausola oro””.

Per la cassazione di tale sentenza la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il C. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la Cassa ricorrente, denunciando violazione della L. n. 499 del 1997, art. 59, comma 13 e vizio di motivazione, in sostanza, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “i trattamenti integrativi non sono menzionati dalla norma, per cui secondo un’interpretazione letterale, la sospensione della perequazione ad essi non si applica”.

In particolare la ricorrente deduce che il citato comma 13 “facendo riferimento ai trattamenti AGO ha l’unico fine di individuare l’ambito di operatività della disposizione (vale a dire cosa deve essere superiore a “cinque volte il trattamento minimo INPS”) e non a definire su quali trattamenti non spetti “la perequazione automatica al costo della vita prevista per l’anno 1998”.

In sintesi, secondo la ricorrente, il “legislatore con il comma 13 non aveva necessità di indicare le forme interessate in quanto il comma 4 aveva già compiuto l’irreversibile equiparazione di tutte le forme pensionistiche in punto di perequazione automatica”, uniformando i sistemi perequativi “per tutte le forme pensionistiche tramite il meccanismo perequativo fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11”, per cui “la diretta applicazione dell’art. 11 comporta, anche in mancanza di esplicito richiamo nel comma 13, l’estensione di qualsiasi disposizione integrativa o modificativa di esso quale è indubitabilmente il comma 13, nonostante la modifica sia temporanea e si risolva in una sospensione prima totale e poi parziale dell’efficacia della disciplina originaria”.

A conferma di ciò la ricorrente invoca la L. n. 448 del 1998, art. 34 che “nell’attribuire proporzionalmente gli oneri perequativi in funzione di ciascun trattamento pensionistico percepito dal beneficiario sia per assicurazione generale obbligatoria sia per fondo integrativo conferma che la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 si riferisce tanto ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria quanto ai trattamenti integrativi”, così rappresentando una “sorta di norma di chiusura nell’armonizzare il sistema” e richiama inoltre il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 “che riferendosi genericamente alle pensioni previdenziali ed assistenziali, senza alcuna a discriminazione ai fondi integrativi, ha espulso dalla loro perequazione la così detta clausola oro”.

La ricorrente lamenta quindi che la Corte d’Appello di Perugia avrebbe “completamente omesso di valutare la volontà del legislatore risultante dal contesto normativo complessivo volto ad una riduzione della spesa compatibilmente con le risorse finanziarie ed alla armonizzazione tramite omogeneità delle forme pensionistiche”.

Infine la ricorrente deduce che, comunque, “la variazione apportata al sistema di perequazione delle pensioni al comma 13 appare limitata solo ad INPS per il 1998 ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici” ivi compresi quelli integrativi per il periodo successivo (v. terzo periodo dello stesso comma 13).

Preliminarmente va rilevato che le censure avanzate dalla ricorrente riguardano esclusivamente la questione della applicabilità della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 ai trattamenti pensionistici integrativi aziendali (in tal senso, peraltro, si esprime anche il quesito di diritto, la cui formulazione, però, non assume rilevanza nella fattispecie, stante la inapplicabilità dell’art. 366 bis c.p.c. ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 24-2-2006, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006). Ogni altra questione esula, quindi, dalla presente controversia.

Ciò posto, osserva il Collegio che la disciplina dell’art. 59 citato, seppure (comma 4) ha esteso, a decorrere dal 1-1-1998, a tutte le “prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3” (ivi comprese quelle integrative) “esclusivamente” il meccanismo di perequazione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 (“con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio”), tra l’altro ha dettato, però, (comma 13) una normativa (temporanea) di sospensione e di restrizione della perequazione automatica con riferimento ai soli trattamenti pensionistici “dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme sostitutive od esclusive”.

Come questa Corte ha più volte affermato “la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4 che comporta l’aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di diversi meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso art. 59, comma 3 che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai decreti legislativi n. 563 del 1996, n. 124 del 1993 e n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato D.Lgs. n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione” (v. Cass. 11-5-2002 n. 6804, Cass. 20-8-2003 n. 12254, nonchè Cass. 22-11-2006 n. 24777, che ha altresì chiarito che – invece – “il successivo comma 13 della L. n. 449 del 1997 concerne le pensioni INPS particolarmente elevate e, a seconda dell’ammontare di esse, esclude o limita fortemente la perequazione automatica”, affermando il principio di diritto secondo cui “con riguardo a quest’ultima categoria di pensioni, la perequazione automatica rimane bloccata, mentre la pensione integrativa si adegua secondo l’art. 59, comma 4 cit.”).

Come è stato, poi, precisato e va qui ribadito, “la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale). Conseguentemente, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, l’adeguamento della pensione spettante non si applica sull’intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l’adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio” (v. Cass. 16-7-2007 n. 15769).

In particolare, come questa Corte ha spiegato, la L. n. 447 del 1997, art. 59 costituisce “un corpus normativo che in ciascuna delle diverse disposizioni reca la precisa individuazione delle forme pensionistiche oggetto di regolamentazione (comma 1 : forme pensionistiche obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative;

comma 2: anche le forme integrative per gli enti di cui alla L. n. 70 del 1975; commi 3, 4 e 5: tutte le forme pensionistiche non obbligatorie)”. Nè, come pure è stato chiarito, “giova alla tesi della ricorrente la formulazione della sopravvenuta L. 23 dicembre 1998, n. 448, che (art. 34) nel dettare la disciplina del meccanismo di rivalutazione delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1999, comprende esplicitamente nel trattamento complessivo le erogazioni a carico dei fondi integrativi e aggiuntivi” (disponendo che l’aumento della rivalutazione automatica dovuto “viene attribuito su ciascun trattamento in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo”), in quanto ciò non significa affatto che le dette erogazioni siano state soggette alla disciplina di cui alla precedente L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13.

Del resto, tale disciplina, nel quadro del corpus normativo sopra evidenziato, per la sua natura chiaramente eccezionale (oltre che temporanea) non può essere estesa al di là dell’ambito dei trattamenti pensionistici espressamente previsti dallo stesso comma 13.

Per tale ragione, quindi, il Collegio, in continuità con l’indirizzo espresso nelle sentenze n. 24777/2006 e 15769/2007, ritiene di non poter condividere la diversa interpretazione accolta da Cass. 20-5- 2010 n. 12344, secondo cui “la previsione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, ultima parte disciplina l’applicazione dell’indice di perequazione automatica delle pensioni secondo le modalità in essa previste anche nei confronti dei trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative del regime generale”.

Tale interpretazione, infatti, enunciata in una fattispecie relativa al 1999 (oggetto della parte finale della norma in esame), da un lato trascura la rilevanza della natura eccezionale dell’intero comma 13, all’interno del corpus costituito dall’articolo 59, dall’altro si fonda sulla ampia locuzione (“indice di perequazione delle pensioni”) contenuta nell’ultima parte del detto comma 13, senza considerare la stretta connessione logica e temporale che sussiste tra tale ultima parte e le due parti (riguardanti il 1998) che precedono, senza soluzione di continuità, nel dettato dello stesso comma.

Non può leggersi, infatti, l’ultima parte del medesimo comma 13, se non nell’insieme del dettato del comma stesso, che esordisce riferendosi espressamente ai soli trattamenti “dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive” e, del resto, una distinzione dell’ambito dell’intervento restrittivo, operato dal legislatore, a seconda dell’anno, neppure risulterebbe in qualche modo spiegabile.

Infine neppure sembra al Collegio decisivo l’argomento generale della armonizzazione della previdenza complementare nel sistema dell’art. 38 cost., comma 2, che in qualche modo “prova troppo” e che, in ogni caso, non può non arrestarsi davanti alla natura eccezionale e temporanea della norma in esame (a parte anche la considerazione che, peraltro, il trattamento pensionistico di cui alla presente causa risulta maturato in data 1-7-1990, anteriormente, quindi, alla entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. n. 124 del 1993).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del C..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al C. le spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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