Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13573 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22501-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI G.M. SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente –

Nonchè da:

ALTAVITA ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA IRA, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC A/13, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 259/2014 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto del (OMISSIS) l’Istituto di Riposo per Anziani di (OMISSIS) (ora Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza – Ira) vendeva a Impresa Costruzioni G.M. s.p.a. un terreno edificabile sito in Comune di (OMISSIS) chiedendo l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, ed impegnandosi a completare l’intervento edilizio nel termine di cinque anni.

Con distinti avvisi di liquidazione l’agenzia delle entrate rideterminava il valore dell’immobile da Euro 2.303.100,00 ad Euro 2.803.794,00 e revocava l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in quanto la società acquirente non aveva provveduto all’utilizzazione edificatoria dell’area nei termini previsti avendola ceduta ad altra società in data (OMISSIS).

Avverso gli avvisi di liquidazione proponevano distinti ricorsi parte acquirente e parte venditrice. La commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti annullando l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato, ai fini dell’imposta di registro, il valore del terreno e riconoscendo la legittimità del provvedimento di revoca. L’agenzia delle entrate proponeva appello mentre l’Istituto di Riposo per Anziani di (OMISSIS) e la società Impresa Costruzioni G.M. S.p.A. proponevano appello incidentale. La CTR del Veneto, in accoglimento degli appelli incidentali, accoglieva i ricorsi originari dei contribuenti sul rilievo che, pur essendo gli avvisi di liquidazione sufficientemente motivati, l’ufficio non aveva addotto in corso di causa elementi idonei a contraddire quanto dotto dai contribuenti circa il reale valore del terreno. Inoltre la revoca della agevolazione non era giustificata poichè il terreno era stato ceduto nel quinquennio da Impresa Costruzioni G.M. s.p.a. ad un fondo immobiliare chiuso, privo di soggettività giuridica, di cui la società medesima deteneva quote di valore pari a quello del terreno medesimo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. Impresa Costruzioni G.M. S.p.A. si è costituita in giudizio con controricorso mentre Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza – Ira si è costituita in giudizio ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, alla L. n. 212 del 2000, art. 7, all’art. 2697 c.c., al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Sostiene che ha errato la CTR nel dichiarare che l’ufficio, nel determinare il valore del terreno, aveva fatto immotivatamente riferimento al valore più alto indicato negli atti assunti quali comparativi. Invero l’atto impositivo faceva menzione del fatto che il valore indicato era espressione del più probabile valore di mercato delle aree aventi caratteristiche similari. E la legittimità dello stesso si fondava sul giudizio comparativo con immobili similari, ancorchè non identici.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR enunciato il giudizio finale sul valore del terreno senza indicare le fonti di conoscenza e le ragioni del giudizio.

3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto congruo il valore indicato dalle parti senza esaminare i motivi di appello proposti dall’Amministrazione finanziaria.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Sostiene che il fondo immobiliare chiuso cui Impresa Costruzioni G.M. S.p.A. ha ceduto il terreno nel quinquennio, denominato (OMISSIS), pur essendo privo di autonoma soggettività giuridica, è un ente distinto dal soggetto cedente, per il che si è verificata una cessione vera e propria da cui deriva la revoca dell’agevolazione.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza – Ira deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che ha errato la CTR nell’affermare che l’avviso di liquidazione era sufficientemente motivato. In particolare gli atti addotti a comparazione non erano stati allegati all’atto impositivo e neppure ne era stato in esso trascritto il contenuto essenziale.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ragioni. In primis, con riferimento alla censura che appare essere riferita al giudizio circa la motivazione degli avvisi di liquidazione, la ricorrente è priva di interesse, avendo la CTR affermato che gli appelli incidentali dei contribuenti sul punto erano infondati, essendo gli avvisi sufficientemente motivati. In secundis, con riferimento alla censura involgente il valore attribuito al terreno sulla base degli atti di comparazione, il motivo sottende la rivalutazione del merito della causa che può formare oggetto di ricorso per cassazione solamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Mette conto considerare che questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, che tale “mancanza” si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. SS. UU. n. 19881 del 22/09/2014; Cass. n. 20112 del 18/09/2009). Nel caso che occupa la CTR ha dato conto delle ragioni della decisione avendo affermato la fondatezza di quanto sostenuto dai contribuenti, ovvero che i due atti di compravendita presi a confronto avevano ad oggetto terreni con caratteristiche diverse rispetto a quello per cui è causa, avendo un diverso indice di edificabilità e di caratteristiche urbanistiche, mentre l’Ufficio nulla aveva dedotto sul punto.

8. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Invero la ricorrente si duole del fatto che la CTR, nel confermare il valore indicato in atto di Euro 150,00 per mq. in luogo di quello indicato dall’Ufficio in Euro 180,00 per mq., non avrebbe adeguatamente confutato i motivi di appello svolti. Sennonchè, lungi dall’indicare quali fossero i motivi non esaminati e l’attinenza degli stessi al decisum, ha riportato con nota a piè di pagina il contenuto integrale dell’appello, limitandosi così alla mera fascicolazione e demandando inammissibilmente alla Corte di enucleare i punti di possibile rilevanza.

9. Il quarto motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte, i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 36 e 37, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Ed è stato ulteriormente affermato che, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (Cass. n. 12062 del 08/05/2019; Cass. n. 16605 del 15/07/2010).

Il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 36, prevede, invero: “1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento….

La società di gestione, nel caso di fondo immobiliare chiuso, in una prima fase raccoglie il capitale al fine di investirlo acquistando o costruendo beni immobili e, in una seconda fase, inizia ad acquistare gli immobili.

Ne consegue che l’aver la società Impresa Costruzioni G.M. s.p.a. venduto alla società di gestione del fondo denominato (OMISSIS) il terreno per cui è causa nel quinquennio dall’acquisto senza aver prima completato l’intervento edilizio, alla cui realizzazione è connesso il beneficio fiscale (si veda: Cass. n. 11691/2017), assume la valenza giuridica di un atto di trasferimento, e ciò indipendentemente dal fatto che la cedente abbia potuto ottenere, quale corrispettivo, quote del fondo di valore pari a quello del terreno, trattandosi comunque di soggetti distinti, ovvero della venditrice e dell’acquirente società di gestione SGR la quale ha poi destinato l’immobile al fondo immobiliare chiuso, patrimonio separato che, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 36 “… costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.”.

10. Il motivo di ricorso incidentale svolto da Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza – Ira è infondato. Va dato atto che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione ( Cass. n. 3388 del 06/02/2019; Cass. n. 21066 del 11/09/2017; Cass. n. 25153 del 08/11/2013).

Nel caso che occupa l’avviso di accertamento, che il controricorrente ha trascritto nel controricorso in adempimento dell’onere dell’autosufficienza, reca le indicazioni essenziali dell’atto di comparazione nel senso precisato poichè in esso è fatta menzione non solo degli estremi dell’atto ma anche al contenuto essenziale di esso (inclusione nel piano particolareggiato, volumetria massima realizzabile ed indicazione del valore unitario).

11. Il ricorso principale va dunque accolto nei limiti indicati e va rigettato il ricorso incidentale. L’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Per l’effetto il ricorso originario dei contribuenti va accolto avuto riguardo al valore accertato e va rigettato con riguardo alla richiesta agevolazione. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della reciproca soccombenza. Poichè il controricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti limitatamente al valore accertato. Compensa le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente Altavita- Istituzioni Riunite di Assistenza – Ira, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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