Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13573 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30268/2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n.

8, presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura,

rappresentato e difeso dall’avvocato Feroci Consuelo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1646/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso del cittadino (OMISSIS) S.R. avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona di diniego di ogni forma di protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deducono, contestualmente, “errores in iudicando e in procedendo – violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in particolare dello stesso D.Lgs. n. 251, artt. 2, 7, 8 e 14. – Mancata audizione del ricorrente”. In particolare, il ricorrente contesta: che il sistema di protezione non è improntato alla tutela di situazioni esclusivamente di origine “pubblica”, sicchè sarebbe irrilevante (oltre che infondata) la qualificazione delle minacce ultraventicinquennali di morte – da parte di una famiglia che si reputa proprietaria della terra assegnata dallo Stato ai genitori del ricorrente – come “vicenda di vita privata”; che il giudizio di non credibilità del richiedente sarebbe superficiale, tanto più per non avere nè il tribunale nè la corte d’appello “rivolto alcuna domanda” al richiedente, sebbene questi “fosse presente all’udienza”, basandosi perciò solo “sul racconto fornito alla Commissione”.

3.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

3.2. La corte territoriale ha chiaramente rilevato che “i fatti narrati, oltre a non essere supportati da riscontri oggettivi”: i) “sono caratterizzati da vaghezza e non sono circostanziati, specie con riferimento alle minacce subite: queste, che si protrarrebbero da almeno 25 anni senza mai concretizzarsi in episodi violenti, si rivelano pertanto scarsamente credibili quale reale motivo che ha indotto il richiedente a lasciare il proprio Paese e a non volervi fare ritorno”; ii) “in ogni caso, attengono ad una vicenda di vita privata, suscettibile di tutela mediante il ricorso alle competenti autorità nazionali”.

3.3. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte (di recente ribadito da Cass. 6936/2020), in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ma anche – laddove non risulti impossibile – a fornirne la prova. Solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo trova dunque deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019) il quale stabilisce, tra l’altro, che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

3.4. La valutazione di affidabilità del dichiarante è dunque il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati – sia pure non tassativamente – nell’art. 3 del D.Lgs. cit., nonchè dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). Segnatamente, la norma suddetta impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente – che non risultino suffragate da prove – non solo a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

3.5. Il ricorrente non indica in qual modo il giudice a quo si sia discostato dai parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sicchè, a fronte di dichiarazioni non suffragate da prove, la verifica di “veridicità”, svolta attraverso il controllo di coerenza intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone), nonchè di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni), rappresenta anche un bilanciamento del potere-dovere del giudice di acquisire d’ufficio elementi probatori (segnatamente sulla situazione del paese di provenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) e, come detto, di ritenere finanche provati fatti sforniti di prova.

3.6. Orbene, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente (e quindi sulla sua attendibilità) nei termini sopra indicati è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile ratione temporis) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile – ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie – restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018; da ultimo Cass. 5114/2020).

3.7. Inoltre, la censura non rispetta – anche con riguardo all’inquadramento fattuale della vicenda – i nuovi canoni dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (la cui violazione non viene nemmeno prospettata), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia,

onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

3.8. Per il resto, la censura è comunque infondata, poichè alla fissazione dell’udienza – pacificamente avvenuta – non consegue automaticamente l’obbligo del giudice di rinnovare l’audizione del ricorrente, ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (ex multis, Cass. 3862/2020, 5973/2019, 3029/2019, 17717/2018), come già chiarito dalla CGUE, nel senso che “la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva” (Corte giust., sentenza 26/07/12017, Moussa Sacko, in causa C-348/16).

3.9. La doglianza risulta comunque generica ed esplorativa, in quanto non accompagnata dall’indicazione delle circostanze che avrebbero potuto essere illustrate in sede di nuova audizione (Cass. 1782/2020).

4. Con il secondo mezzo, rubricato “errores in iudicando e procedendo – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32 e successive integrazioni e modificazioni”, ci si duole che in altri casi, a fronte di elementi quali “grado di integrazione raggiunto, conoscenza ottima della lingua italiana e sussistenza di un contratto di lavoro” è stato concesso il permesso per motivi umanitari, sicchè la decisione impugnata sarebbe “ingiustificatamente discriminatoria”.

4.1. La censura è inammissibile perchè del tutto generica ed afferente il merito della valutazione operata dal giudice d’appello, con motivazione ampia e conforme agli orientamenti di questa Corte.

4.2. In particolare, se è vero che ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020) e che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020), è pur vero che, ai fini di una simile verifica, effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, risulta però “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019); ma tale onere, nella specie, non risulta assolto.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese delle parti intimate.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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