Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13572 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1646/2010 R.G. proposto da:

Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. (già MCC – Mediocredito

Centrale S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via V. Bellini 4, presso l’avv.

prof. Andrea Gemma, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Panama 12, presso l’avv. Massimo Colarizi,

che unitamente all’avv. Giambattista Rizza dell’Avvocatura Comunale

di Torino, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 38, n. 50/38/08 del 4 novembre 2008,

depositata il 27 novembre 2008, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2017

dal Presidente Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo che sia accolto

il ricorso;

Uditi l’avv. Domenico Vetere per delega per la società ricorrente e

l’avv. Fabrizio Mozzillo per delega per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego del Comune di Torino rispetto all’istanza di rimborso ICI presentata dalla società contribuente relativamente al pagamento in misura eccedente il dovuto per l’immobile sito in (OMISSIS) (sede storica della FIAT) acquistato dalla società l’11 maggio 2001 (e concesso in locazione finanziaria il 18 luglio 2001), dopo che la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte, aveva rinunciato all’esercizio del diritto di prelazione.

L’immobile era stato riconosciuto di particolare interesse storico e artistico con D.M. 30 settembre 1994 e come tale soggetto alla protezione assicurata dalla L. n. 1089 del 1939 e a fondamento dell’istanza di rimborso la società reclamava conseguentemente l’applicabilità dei criteri di determinazione dell’imposta di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 3, convertito dalla L. n. 75 del 1993.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale, accertato che il vincolo storico-artistico non gravava sull’intera porzione immobiliare acquistata dalla società – sostanzialmente riguardando solo la “maglia strutturale di facciata” – escludeva che sussistessero le condizioni legittimanti l’applicazione della norma di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memoria.

L’ente locale resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, la società contribuente censura, sotto il profilo del vizio di motivazione e sotto il profilo della violazione di legge – con riferimento alla L. n. 1089 del 1939, artt. 1 e 2 e al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, -, l’aver il giudice di merito affermato – sostanzialmente sulla sola base della “parzialità” del vincolo storico-artistico, in quanto gravante esclusivamente su una specifica porzione dell’immobile in discussione – l’inapplicabilità della regola stabilita dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 per la determinazione dell’imposta.

2. Le censure non sono fondate in quanto esse si palesano funzionali a conseguire un diverso risultato mediante una inammissibile revisione del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità.

3. In verità la sentenza impugnata non difetta in punto di motivazione in quanto offre una approfondita ed analitica giustificazione delle ragioni per le quali il giudice di appello, peraltro allo stesso modo del giudice di prime cure, ha ritenuto di escludere che il vincolo in discussione potesse riguardare l’intero immobile, sì da legittimare ad esso l’applicazione della regola enunciata dalle norme che si assumono violate: dalla ricostruzione storica dei vincoli gravanti sull’immobile attraverso l’analisi dei provvedimenti succedutisi nel tempo (che hanno via via ridotto il numero, la natura e l’estensione del vincolo), alla possibilità di operare sull’immobile stesso interventi senza onerose restrizioni anche sulla facciata “protetta” per quanto riguarda l’aspetto generale, i materiali, il colore o le caratteristiche costruttive per i serramenti esterni, alla inesistenza di forti limitazioni alle potenzialità di ristrutturazione e trasformazione del bene come dimostrato dagli interventi edilizi di grande rilievo che vi sono stati compiuti con estensione non limitate dal “vincolo parziale” esistente (quali la realizzazione del “complesso dell’Hotel (OMISSIS), oggetto della controversia, che hanno stravolto l’impianto originario ma con il rispetto dell’unico vincolo imposto”).

4. Si potrà certo non concordare con le conclusioni alle quale il giudice di merito è pervenuto nella sua analisi e ritenere che quegli stessi fatti, quelle stesse considerazioni, avrebbero dovuto condurre ad un risultato diverso, ma si tratterebbe in ultima analisi di sostituire inammissibilmente le valutazioni della parte a quelle del giudicante, non già di affermare l’esistenza nella sentenza impugnata di un vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente ratione temporis o di ritenere violata una regola normativa il cui presupposto di corretta applicazione riposa proprio su quelle contestate (ma motivate) conclusioni che il giudice ha tratto in esito alla propria (per quanto detto, insindacabile) valutazione degli elementi della fattispecie sottoposta al suo esame.

5. Per queste stesse ragioni non offre alcun utile elemento il richiamo, che la parte ricorrente fa nella memoria, alla sentenza n. 13738 del 2015 di questa Corte.

6. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente censura per vizio di motivazione il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito del diritto di essa società di conseguire il rimborso di quanto pagato in eccedenza al dovuto per il fatto di aver erroneamente calcolato il quantum dell’imposta come riferito a quattro invece che a tre mesi, periodo corrispondente quest’ultimo a quello di effettiva obbligazione della società.

7. La censura non è fondata. La sentenza impugnata è infatti basata, sul punto, sulla ritenuta insufficienza della prova offerta dalla società – sulla quale gravava il relativo onere, trattandosi di istanza di rimborso – in quanto “dall’unico documento disponibile costituito dal bollettino postale, il pagamento risulta effettuato cumulativamente con altro immobile, del quale necessitano i dati per consentire l’attribuzione delle somme pagate per entrambi gli oggetti e determinare quella da rimborsare”.

8. Di fronte q siffatte considerazioni non appare possibile parlare di un vizio di motivazione che, peraltro, non risulta adeguatamente formulato nel ricorso, risolvendosi ogni deduzione in proposito alla generica deduzione dell’esistenza agli “atti del Comune di tutta la documentazione necessaria”.

9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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