Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13572 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13572 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com2nichi.
ROMaa5/571.5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 O 11A6.. 2013
!L
i F !Inzief,
„
iviregt;o
*
Cci
Ct. 20750/11 (Avv. Palasciano)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 15200/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm(mailcertavvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Mutto Carlo
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 61/28/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Torino.
PREMESSO
che con nota prot. n. 28713/2012 del 4.9.2012 la Direzione Provinciale di
Biella ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 2 ottobre 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale