Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13572 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23322/2018 proposto da:

I.T.,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze

sezione di Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano I.T., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui solo il Ministero intimato ha

resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo – rubricato testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – si censura il disconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di fonti non specificamente indicate nè aggiornate, nonchè l’omessa considerazione del Rapporto di Amnesty International 2017-2018 che evidenzierebbe una situazione di gravissima criticità e instabilità politica, nonchè violenze diffuse e indiscriminate, sull’intero territorio della Nigeria, anche nella zona del Sud e in particolare il Delta State da cui proviene il ricorrente (mentre la moglie e i due figli vivono a (OMISSIS)).

3.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

3.1. Innanzitutto essa contrappone diverse valutazioni di merito alla puntuale motivazione resa, a pag. 5 della sentenza impugnata, in punto di insussistenza di una condizione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno o internazionale nella zona Sud della Nigeria, e in particolare nella regione del Delta del Niger, a differenza della zona del Nord e Nord est del Paese, caratterizzate dalla presenza del gruppo terroristico di Boko-Haram; giudizio, questo, che la corte d’appello ha invero desunto da fonti qualificate e aggiornate, reperite su (OMISSIS) e specificamente indicate, quali: “l’ultimo rapporto annuale pubblicato da Amnesty international”; “le informazioni date dall’UNHCR”; il “resoconto annuale 2016 Human right watch” e il “rapporto Amnesty international 2015-2016”.

3.2. Il giudice a quo ha quindi esaminato dette fonti giungendo ad escludere che nella zona di provenienza del richiedente vi sia una condizione di violenza indiscriminata, sulla base di una valutazione di merito di sua esclusiva pertinenza, in ossequio ai principi già espressi da questa Corte, secondo i quali lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione o da situazioni di violenza indiscriminata (Cass. 18540/2019, 13088/2019, 28433/2018). La doglianza si traduce perciò in una inammissibile sollecitazione del riesame del merito (conf., da ultimo, Cass. 1777/2020).

3.3. Va altresì ricordato che, per consolidato indirizzo di questa Corte (ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (ossia l’art. 9 e art. 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30).

3.4. La stessa Corte giust. (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36) ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sè una minaccia individuale definibile come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE). Deve quindi concludersi che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state motivatamente escluse dalla corte territoriale all’esito di una valutazione delle Country of origin informations (COI) acquisite, non sindacabile in questa sede.

3.5. Va comunque ribadito che il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, implica, alternativamente: i) una contestualizzazione della minaccia ivi prevista, in rapporto alla specifica condizione personale del richiedente; ii) l’esistenza di un conflitto armato interno, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. Ebbene, solo nel secondo caso il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, tramite le COI, l’esistenza della situazione di violenza indiscriminata (Cass. 19716/2018), mentre nel primo non può essere chiamato a supplire ad eventuali carenze probatorie del richiedente (Cass. 14006/2018, 13858/2018); fermo restando, peraltro, l’onere del richiedente di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi del giudice (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

4. Con il secondo mezzo – rubricato testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – si lamenta l’assenza di una “valutazione comparativa”, in quanto “la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine erano e sarebbero (in ipotesi di rientro) del tutto inadeguate” sarebbe “in re ipsa”, sia perchè altrimenti sarebbe “contraddittoria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la propria vita”, sia perchè “il rimpatrio in Nigeria” gli imporrebbe “condizioni di vita del tutto inadeguate”, essendo egli tra l’altro affetto da diabete mellito.

4.1. Anche questa doglianza si traduce in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016; conf. da ultimo Cass. 6939/2020, 7192/2020).

4.2. Inoltre, la censura motivazionale non rispetta i nuovi parametri del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non rispettati. Sarebbe stato infatti onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

4.3. Quanto alla dedotta mancanza di una “valutazione comparativa”, premesso che, ai fini della protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019; conf., da ultimo, Cass. 1040/2020), le Sezioni Unite di questa Corte al riguardo hanno recentemente ribadito come “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, tuttavia “senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020).

4.4. Orbene, ai fini di una simile verifica – che il giudice può effettuare anche esercitando i poteri istruttori officiosi – risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019); nel caso di specie, invece, il ricorrente assume che la prova del termine di paragone della valutazione comparativa sarebbe “in re ipsa”, così sottraendosi allo specifico onere di allegazione dei fatti da sottoporre a valutazione. Fatti che risultano comunque presi in considerazione dalla corte territoriale, la quale a pag. 7 della sentenza si è espressa anche sulla inconferenza della patologia sofferta (diabete mellito), stante l’equivalenza dei protocolli terapeutici italiani e nigeriani.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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