Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13571 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13571 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nichi.
Roma / 576
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSIT Ch
IL
3biS”
Ct, 49774/10 (Avv. VITALE)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA IM ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 6981/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato_it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla vi3 dei Portoghesi n 12
ricorrente
contro
il signor BORMANN GERDA + ALTRI
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 5/01/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di BOLZANO.
PREMESSO
Che con nota 62763/2012 la Direzione Provinciale di BOLZANO ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9/11/2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale