Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13571 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 04/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22612/2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO RANIERI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO MEO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.A. COSTRUZIONI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio

dell’avvocato SANDRO AMOROSINO, che la rappresenta e difende, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

HOLDING PERSONALE IMP. CAV. G.G. IN A.S., COMAS –

COSTRUZIONI MARITTIME STRADALI S.R.L. IN A.S., CONSORZIO DI

CASALGISMONDO IN A.S., GAZZENA S.P.A. IN A.S., AL KANTARA

S.P.A. IN A.S., LA FLORESTA HOTEL TIMEO S.P.A. IN A.S., SICILIANA

IMMOBILIARE AGRICOLA S.R.L. IN A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 293/2014 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi gli avvocati Massimo RANIERI ed Isabella CORSINI per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nel 2002 Sicilcassa s.p.a. stipulò con l’amministrazione straordinaria del Gruppo Industrie G. un accordo transattivo (poi approvato dal Ministero) che prevedeva la vendita di immobili sociali gravati da ipoteca a favore di Sicilcassa con assegnazione del 71% del prezzo ricavato alla Banca dopo prededuzione del residuo 29%.

L’istituto di credito in questione – ritenendo che gli organi della procedura di a.s. avessero in seguito violato l’accordo – in data 18.11.2009 presentò un esposto al Ministero il quale però rimase silente.

La Banca propose quindi avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione un ricorso L. n. 1034 del 1971, ex art. 21 bis, chiedendo di dichiarare che l’amministrazione aveva tenuto un comportamento illegittimo non provvedendo sull’istanza ed assegnandole un termine per provvedere.

Il TAR dichiarò inammissibile il ricorso sostenendo che la controversia riguardava diritti soggettivi.

Ha proposto ricorso Sicilcassa deducendo che nella specie non vengono in discussione diritti soggettivi ma l’interesse legittimo a che la ricorrente riceva risposta alla propria istanza di attivazione della vigilanza ministeriale, interesse che resterebbe altrimenti privo di tutela giurisdizionale.

Ha resistito con controricorso la Società I.R.A. costruzioni spa in l.c.a..

La Sicilcassa spa in l.c.a ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio accettato dal Ministero dello Sviluppo e dalla I.R.A Costruzioni spa in a.s..

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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