Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13570 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4402/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

H.A.M., H.V., elettivamente domiciliate in ROMA

VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICO CASA giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2011 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito per le controricorrenti l’Avvocato TIENGO in sostituzione

dell’Avvocato CASA che ha chiesto il rigetto o inammiasibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre su un motivo per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano che, con la sentenza n. 82/02/11, depositata il 17.12.2011 e notificata in data 21.12.2011, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di H.V. e H.A.M. per IRPEF relativa all’anno di imposta 2002, con i quali era stata contestata la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata dalla cessione di terreni edificabili nel Comune di Bolzano con contratto preliminare del 21.01.2002 e definitivo del 03.05.2002.

2. Il giudice di appello ha ricordato che, all’epoca del contratto di vendita, il terreno in questione era inserito nel PUC quale “verde agricolo” ed ha affermato che la Delib. Giunta Comunale di Bolzano in data 20 novembre 2001, nella quale, oltre ad autorizzarsi l’acquisto, era specificato che l’area era destinata ad essere trasformata, attraverso apposita variante di PUC in zona residenziale per l’edilizia abitativa agevolata, anche se seguita in data 15.11.2001 dal parere positivo della Commissione Urbanistica Provinciale sull’idoneità dell’area quale terreno edificabile, non era tuttavia idonea a modificare il PUC, nemmeno nei sensi precisati dalla sentenza della Cassazione n. 20097/2009, perchè la L.P. n. 13 del 1997, attribuiva ogni modifica del piano urbanistico comunale al Consiglio e non alla Giunta comunale. Ne ha dedotto che al momento della cessione i terreni non erano suscettibili di utilizzazione edificatoria.

3. Le contribuenti resistono con controricorso, accompagnato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), (già art. 81), L. n. 413 del 1991, art. 11 e della L.P. n. 13 del 1998, art. 87 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che, all’epoca della cessione, l’Amministrazione comunale (futura acquirente) aveva già deliberato di procedere l’acquisto dell’area, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. n. 13 del 1998, art. 87, che condiziona il finanziamento provinciale appunto all’acquisto di aree suscettibili di essere destinate all’edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica. Pertanto, in virtù dell’interpretazione sostanzialistica accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima della formale approvazione da parte del Consiglio comunale, l’area avrebbe acquistato una potenzialità edificatoria economicamente apprezzabile, anche a fronte del corrispettivo effettivamente pagato.

2. Il motivo è infondato.

3. Con un orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo, e quindi che sia già intervenuta, quanto meno, l’approvazione di una variante al piano regolatore generale (Cass. nn. 13142/2014, 7909/2016). Pertanto, come già affermato da questa Corte, un’aspettativa – anche giuridica, corrispondente ad un acquisto L.P. n. 13 del 1998, ex art. 87 – non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo (Cass. n. 25821/2016).

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Il concreto svolgimento della vicenda integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per pervenire all’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.

PQM

 

– Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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