Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13570 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BANCO DI NAPOLI s.p.a., (P. IVA (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, via XX settembre 3, presso lo

studio Rappazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Rocco di

Torrepadula;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9034/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata in data 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11.01.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. Il Banco di Napoli ha impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni e interessi per omesso pagamento dell’imposta di registro dovuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7304/2012, emesso dal Tribunale di Napoli in data 7 novembre 2011 in favore del Banco e nei confronti di una società, quale debitrice principale, e altri soggetti, nella qualità di fideiussori. L’Agenzia delle entrate ha liquidato l’imposta di registro in misura fissa sulla parte del decreto ingiuntivo che concerne i crediti principali, trattandosi di operazioni bancarie già assoggettate ad IVA, e in misura proporzionale sull’importo garantito da ognuno dei fideiussori. Il Banco, di contro, deduce che si dovrebbe applicare solo l’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di un’operazione già assoggettata a IVA in virtù del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, anche per i fideiussori. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello il Banco e la CTR della Campania con sentenza depositata in data 24.10.2017 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il rapporto tra il fideiussore e il debitore principale non è una prestazione soggetta IVA; che la natura accessoria della fideiussione non rileva in campo tributario dove vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi e quindi la tassazione del contratto di fideiussione non è attratta dalla disciplina IVA per il solo fatto che il creditore sia soggetto” IVA; che nel caso di specie non si rilevano gli estremi di solidarietà cumulativa per lo stesso debito e quindi non si può applicare il regime tributario agevolato della “confideiussione”.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Banco affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso Agenzia. La causa è stata trattata alla adunanza camerale dell’11 gennaio 2021. Ha depositato memoria la parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. Deduce che al fine di applicare correttamente il criterio di alternatività tra imposta di registro e IVA, fissato dall’art. 40, è essenziale che il creditore abbia la qualità di soggetto IVA e che l’adempimento sia riconducibile nell’ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare l’IVA. Ciò posto il principio della unicità della tassazione esige che la stessa regola si applichi anche nei confronti dell’obbligato in solido pur se la sua esposizione alla pretesa creditoria nasce da un rapporto distinto.

Con il secondo morivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e l’art. 6. Parte ricorrente osserva, in via subordinata, che pur volendo applicare imposta di registro in misura proporzionale la percentuale dello 0,50% deve essere calcolata solo su una delle garanzie personali rilasciate da ciascun debitore potendosi ravvisare nel caso di specie una “confideiussione”.

Di contro l’Agenzia deduce che nel caso di specie vengono prestate garanzie personali autonome per il medesimo debitore da più fideiussori, con contratti distinti, realizzandosi così una pluralità di fideiussioni; di conseguenza, si applica l’aliquota dello 0,50% sull’importo garantito da ognuna delle fideiussioni enunciate.

3.1- Il primo motivo è fondato.

Preliminarmente si osserva che non viene qui in applicazione il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18520 del 10/07/2019, ove si afferma che in tema d’imposta di registro il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.

Nel caso di specie si verte, invece, in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori.

Occorre quindi muovere dai principi già affermati nel tempo da questa Corte secondo i quali “La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad I.V.A. gode, giusta il principio dell’alternatività previsto dal D.P.R n. 131 del 1986, art. 40, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Il dato secondo cui l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti I.V.A. non assume rilievo” (Vedi Cass. n. 9390/2007; Cass. n. 16098/2000; Cass. n. 3572/1998).

Ciò premesso, deve considerarsi elemento dirimente ai fini impositivi il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte nel rapporto principale con il debitore o in quello di garanzia. Da ciò discende, come logico corollario, l’identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l’obbligazione di uno dei debitori derivi da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.

La posizione del creditore è decisiva, poichè tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di soggetto IVA, e se l’adempimento reclamato e riconducibile nell’ambito di una fattispecie che implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare l’IVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA medesima.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni questa Corte ha già ritenuto che tanto basta per giustificare l’operatività del canone della prevalenza dell’IVA sull’imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all’IVA, senza che assuma rilevanza la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell’obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione; per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento.

E’ stato pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non e applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale bensi, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa Allegata, art. 8, comma 1, lett. b), nota II, l’imposta in misura fissa, serica che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA “(Cass. n. 21702/2020). A questo principio il Collegio intende dare continuità.

Ne consegue in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

Il recente consolidamento della giurisprudenza giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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