Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13570 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 02/07/2020), n.13570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19229/2018 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Vigliena, 9,

presso lo studio dell’avvocato Malara Alessandro che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Di Punzio Ilaria;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da S.T., cittadino (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale nelle diverse forme. Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato attratto con l’inganno nella setta dei (OMISSIS), dedita ad attività illecite e coinvolta in scontri con sette rivali, dalla quale non sarebbe potuto uscire pena l’uccisione da parte degli altri membri, ed aveva riferito di temere sia le sette rivali sia la polizia, incaricata dal governo, secondo il suo convincimento, di uccidere tutti gli appartenenti alla setta.

Il Tribunale ha ritenuto scarsamente verosimile il racconto ed ha, pertanto, escluso la fondatezza del timore del ricorrente di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica, e, quindi, il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, nonchè il rischio di condanna a morte o tortura o altra forma di trattamento inumano in caso di rientro nel suo Paese, così come la situazione di violenza indiscriminata.

A tale riguardo il Tribunale ha dato atto che dalle fonti informative consultate risulta che nella zona del Delta del Niger, dalla quale proviene il ricorrente, si registrano episodi di criminalità legati alla produzione del petrolio, ma ha rilevato che non è emersa alcuna connessione personale tra il ricorrente e le turbolenze che interessano la zona. Il Tribunale ha, pertanto, negato anche il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla protezione umanitaria, il giudice di merito ha escluso che ricorrano ragioni particolari di fragilità, non dedotte.

2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre S.T. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria. Il Ministero intimato non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,14, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. e), della Convenzione di Ginevra. Avrebbe errato il Tribunale nel non riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente sulla base della considerazione della mancata richiesta di protezione allo Stato contro le eventuali violenze della setta in cui era stato attratto. Nel ricorso si fa riferimento al sistema politico e di amministrazione della giustizia estremamente compromesso, agli arresti arbitrari, alle uccisioni illegali, alla tortura e ad altri maltrattamenti, alla mancanza di un sistema giuridico che consenta di assicurare livelli minimi di protezione dagli atti di persecuzione.

2.- La censura è immeritevole di accoglimento.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), definisce rifugiato, al fine del riconoscimento del relativo status, “il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese….”.

Nella specie, il giudice di merito ha escluso la configurabilità di tali condizioni, ritenendo che la fuga del ricorrente dal suo Paese sia stata determinata piuttosto dalla volontà di sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni illecite. Di tale convincimento il Tribunale ha fornito ampia spiegazione, facendo riferimento alla scarsa credibilità della narrazione dello stesso ricorrente, con particolare riguardo alla genericità della descrizione dell’ingresso nella setta, alla non verosimiglianza del convincimento, da lui dichiarato, che le forze di polizia fossero state inviate a sterminare tutti gli aderenti alle sette, alla incomprensibilità della ragione per la quale egli non avrebbe potuto chiedere protezione contro eventuali violenze, avuto riguardo all’atteggiamento statuale di repressione delle gang, e posto che il cultismo è stato bandito e posto fuori legge.

A fronte di tale articolato iter logico, il ricorrente, attraverso la formale contestazione della violazione di legge, tende sostanzialmente a conseguire il non consentito obiettivo di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di merito.

3.- Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 e art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe omesso la valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, pretermettendo la necessaria comparazione tra i rischi di privazione dell’esercizio dei diritti umani in caso di rientro del ricorrente nel suo Paese di origine e la integrazione dello stesso in Italia.

4.- La doglianza è priva di fondamento.

In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019, sent. n. 4455 del 2018).

Deve, peraltro, sottolinearsi che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (cfr., ex aliis, ord. n. 3681 del 2019).

Nella specie, il giudice di merito ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione di fragilità individuale. Nè il diritto alla forma di protezione in esame può essere affermato in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani al Paese di provenienza, quale dedotto dal ricorrente (v., sul punto, Cass., ord. n. 17072 del 2018).

5.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Avrebbe errato la Corte di merito nel negare al ricorrente il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare che, in caso di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nel Paese di origine del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, lett. c), detto riconoscimento prescinde dalla prova di una specifica esposizione dello stesso richiedente ad una grave minaccia.

6. – La censura è infondata.

Il giudice di merito ha compiuto un accertamento approfondito della situazione della Nigeria, basato su fonti informative ufficiali espressamente citate, all’esito del quale ha fornito una descrizione compiuta delle condizioni di detto Paese, segnalando, con particolare riferimento alla zona di origine del richiedente, una particolare forma di criminalità, collegata essenzialmente alla produzione di petrolio, inferendone non già la esistenza di un conflitto armato, ma di violenze ed aggressioni nei confronti dei contrabbandieri del petrolio, e concludendo nel senso che il rischio legato al rimpatrio non può essere predicato per il solo fatto della provenienza del richiedente da tale regione in assenza di alcun tipo di connessione personale tra lo stesso e le turbolenze della zona.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non si dà luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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