Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1357 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1357 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 7770-2007 proposto da:
PARADISO ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODELLA
DANIELA giusta procura in atti;

– ricorrente contro
DELL’ARTE SALVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I.
GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato CONTENTO
GIANCARLO, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente
all’avvocato CONTENTO GIANCARLO giusta procura in atti;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- controficorrente avverso la sentenza n. 790/2006 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 16/05/2006 R.G.N. 1797/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2000 l’avv. Salvo Dell’Arte,
iniziando la causa di merito relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c.
da lui instaurato unitamente al padre, avv. Sebastiano Dell’Arte, notaio
in pensione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il
notaio Alessio Paradiso chiedendo la condanna dello stesso al
risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell’improvviso
allontanamento di quest’ultimo dallo studio, dal quale aveva distratto la
clientela, le impiegate e i mezzi.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando quando assunto ex
adverso ed evidenziando di non aver sottratto alcunché allo studio in
parola, i cui componenti avevano indebitamente trattenuto strumenti
da lui acquistati, e proponeva al riguardo domande riconvenzionali.
Con sentenza del 3 giugno 2003 il Giudice adito – per quanto rileva in
questa sede – dichiarava inammissibile la domanda di conferma
dell’ordinanza emessa nel procedimento cautelare per sopravvenuta
carenza di interesse; dichiarava la carenza di legittimazione attiva di
Salvo Dell’Arte in relazione alla domanda di risarcimento dei danni a
titolo contrattuale; condannava Paradiso Alessio al pagamento, in
favore di Salvo Dell’Arte, della somma di euro 17.266,10, oltre

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udito l’Avvocato GIANCARLO CONTENTO;

interessi; condannava Salvo Dell’Arte al pagamento, in favore di
Paradiso Alessio, della somma di euro 11.510,73, oltre interessi.
Avverso detta sentenza il Dell’Arte proponeva appello cui resisteva il
Paradiso che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello
incidentale.

quanto ancora rileva, accogliendo l’impugnazione proposta dal
Dell’Arte, rigettava la prima domanda riconvenzionale proposta dal
Paradiso e per l’effetto eliminava la statuizione di condanna di cui al
capo d) del dispositivo della sentenza di primo grado; rigettava
l’appello incidentale proposto dal Paradiso e compensava per la metà
le spese del doppio grado di giudizio che poneva, per la restante metà,
a carico dell’appellato.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Paradiso ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Dell’Arte.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (16 maggio 2006).
1.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti
dall’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. “i quesiti di diritto
imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la
cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di
soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite
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La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 maggio 2006, per

diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo
stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica
della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova
normativa secondo N’esplicito intento evidenziato dal legislatore

pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico
e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti,
inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di
legittimità” (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio
2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez.
un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.
14385).
Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che,
“travalicando” “la funzione nomofilattica demandata al giudice di
legittimità” “la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha
inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di
collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale,
diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la
stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità:
donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si
concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai
criteri informatori della norma. Incontroverso che il quesito di diritto
non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a
sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato,
nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di
questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel
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all’art. 1 della Legge Delega 14.5.2005, n. 80; i quesiti costituiscono,

ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso
debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è
alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una

giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo
quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale
articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in
un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto,
risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il
difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si
chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del
principio cui la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione
nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera
richiesta d’accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello
svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle
ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere
ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale,
suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere
applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in
motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24
luglio 2008, n. 20409).
1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, inoltre, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall’art. 360, primo
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decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il

comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria,
ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la

quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n.
20603).
In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assuma omessa, insufficiente o contraddittoria,
deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò
specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è
possibile ritenere rispettato il requisito concernente il motivo di cui al
n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. allorquando solo la completa
lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di
un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione
da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito dell’art.
366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto
controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od
insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui
la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione
(Cass. 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453).
É stato pure affermato da questa Corte che é inammissibile, ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause – come quella all’esame – ancora ad
esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, qualora non sia stato formulato il cd.
quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito
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relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del

momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa
la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze
deflattive del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,

novembre 2011, n. 24255).
1.3. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, che va ribadito, è ammissibile il motivo di ricorso con cui siano
denunziati sia vizi di violazione di legge che di motivazione, qualora
tale motivo si concluda con la formulazione di tanti quesiti
corrispondenti alle censure proposte, poiché nessuna prescrizione è
rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale duplice denunzia, a
nulla rilevando l’art. 366 bis c.p.c., inserito dall’art. 6, d.lgs. 2 febbraio
2006 n. 40, il quale esige che, nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 360
c.p.c., il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso
previsto dal n. 5, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del
fatto controverso, in relazione al quale si assuma che la motivazione sia
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione ma non
richiede anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla
illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti
(Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).
2. Con il primo motivo, denunciando “contraddittoria motivazione
(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c) circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio (natura, aquiliana o contrattuale, della responsabilità di Salvo
Dell’Arte sottesa alla domanda riconvenzionale principale del notaio
Paradiso)”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto
fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla
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quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18

domanda del Paradiso avente ad oggetto la restituzione dei beni di sua
proprietà o il pagamento del loro controvalore, evidenziando che tutti
gli accordi per l’ingresso del Paradiso nello studio Dell’Arte erano stati
presi con l’avv. Sebastiano Dell’Arte, sicché solo nei confronti di
quest’ultimo poteva configurarsi una responsabilità contrattuale, e che

comportamento illegittimo in quanto non era conforme agli accordi
con l’ex notaio Sebastiano Dell’Arte. Ad avviso del Paradiso, tali
affermazioni della Corte sarebbero in insanabile contrasto con
l’esplicito riconoscimento, da parte della medesima Corte, della
circostanza che i beni in questione erano allocati nello studio dove
operavano anche l’avv. Salvo Dell’Arte e la moglie di questi, avv.
Gambino, i quali li avevano utilizzati prima e dopo il suo trasloco e si
erano rifiutati di restituirglieli, nonostante la sua esplicita diffida, “il che
porter[ebbe] ad individuare un’evidente responsabilità aquiliana dei
detentori”, e su tale responsabilità dell’avv. Salvo Dell’Arte si era
fondata la domanda riconvenzionale accolta in primo grado e disattesa
dalla Corte di merito.
2.1. Il motivo é inammissibile, in quanto privo del relativo momento di
sintesi (cd. quesito di fatto).
3. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione
(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) dell’art. 112 c.p.c (corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato ) e contraddittoria motivazione (360, comma
1, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(mancata riconsegna dei beni di proprietà del Paradiso e utilizzo degli
stessi nonostante diffida alla restituzione)”.
Deduce il ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto di qualificare la
domanda del Paradiso quale domanda ex art. 2041 c.c., affermando
che analoga qualificazione era stata operata dal Tribunale che, invece,
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la mancata riconsegna dei beni in tanto poteva configurare un

ad avviso del ricorrente, si sarebbe limitato a far riferimento ad una
“indebita locupletazione” da parte di Santo Dell’Arte “ma non come
fondamento di un’azione di indebito arricchimento bensì come misura
del risarcimento per equivalente richiesto dal notaio” prima in via
subordinata e poi principale rispetto alla domanda di riconsegna dei

riconsegna dei beni e di risarcimento dei danni e non una sussidiaria
azione di indebito arricchimento, pur avendo talvolta fatto riferimento
a tale espressione solo a riprova dell’illiceità del comportamento della
controparte.
Ad avviso del Paradiso sussisterebbe, pertanto, una palese violazione
dell’art. 112 c.pc. e tale violazione si tradurrebbe in una contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata, “laddove” la Corte di merito,
“nello statuire apoditticamente che la parte non aveva fornito una
precisa qualificazione della sua domanda” ha poi affermato che
l’attuale ricorrente si era limitato “ad affermare che i suoi beni si
trovano ancora presso i locali dei Dell’Arte, i quali li stavano
utilizzando senza titolo e non avevano provveduto alla richiesta
restituzione”, in tal modo individuando la medesima Corte “gli
elementi costitutivi dell’azione tipica proposta” dal ricorrente.
3.2. In relazione al secondo motivo il ricorrente pone il seguente
quesito di diritto: “accerti la Corte se la pronuncia della Corte di Appello di
Torino, che ha qualificato la domanda del notaio Paradiso come domanda di
indebito arricchimento ex art. 2041 c. c., integri una statukione extra perita in
nfitimento alla domanda del convenuto in appello, peraltro accolta nei corretti
termini dal Giudice di prime cure, e pertanto sia stata emessa in violnione dell’art.
112 cp.c.”.
3.3. Si evidenzia che correttamente la censura relativa alla dedotta
violazione dell’art. 112 c.p.c. andava veicolata invocando la violazione
9

beni. Inoltre, rappresenta il ricorrente di aver proposto un’azione di

dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il che, tuttavia, non rende di
per sé inammissibile la censura, facendosi comunque valere un vizio
della decisione impugnata astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia
(Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 29 agosto 2013, n.
19882; Cass. 21 gennaio 2013, n., 1370).

inammissibile. Ed invero, con riferimento alla lamentata violazione di
legge, il quesito di diritto risulta irúdoneamente formulato, non
conformandosi lo stesso ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.,
nell’interpretazione che di tale norma ha fornito il “diritto vivente”, e
al riguardo si rinvia a quanto già osservato nel paragrafo 1.1.,
precisandosi che il quesito di diritto non può essere generico e astratto
ma deve compendiare la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie; la
mancanza – come nel caso all’esame – anche di una sola di tali
indicazioni nel quesito di diritto rende inammissibile il motivo cui il
quesito così formulato sia riferito (Cass., ord., 25 settembre 2007, n.
19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339;
Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in motivazione). Né, peraltro, il quesito
può consistere nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza
o meno delle propugnate petizioni di principio o della censura così
come illustrata nello svolgimento del motivo (Cass. 7 marzo 2012, n.
3530), e neppure può risolversi nella generica richiesta rivolta a questa
Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (Cass.,
ord., 17 luglio 2007, n. 19769; Cass., ord., 19 febbraio 2009, n. 4044).
Si osserva, peraltro, che l’inidonea formulazione del riportato quesito
evidenzia l’improspettabilità della pretesa tesi di diritto, il che é
10

3.3. Il motivo all’esame, in ordine alla violazione de qua, é, comunque,

riverbero della evidente infondatezza del motivo all’esame, sotto il
profilo in parola.
3.5. Il motivo non è assistito poi, in relazione ai dedotti vizi
motivazionali, dal momento di sintesi (cd. quesito di fatto) e si rinvia al
riguardo a quanto osservato al paragrafo 1.2., sicché è inammissibile

4. Con il terzo motivo, dolendosi dell’omessa o quanto meno
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): responsabilità processuale
aggravata ex art. 96 c.p.c. dell’attore Salvo Dell’Arte”, il ricorrente
lamenta che, pur avendo egli proposto in primo grado in via
riconvenzionale, e poi reiterato in appello, la domanda di condanna
della controparte ex art. 96 c.p.c., in relazione al motivo di appello da
lui proposto sull’omessa pronuncia al riguardo da parte del Tribunale,
la Corte di merito si sia limitata a ritenere insussistenti i requisiti
richiesti dalla detta norma, mentre avrebbe dovuto dettagliatamente
motivare la sua decisione.
4.1. Il motivo all’esame è inammissibile, essendo privo del relativo
momento di sintesi (cd. quesito di fatto), oltre ad essere, comunque,
infondato, avendo sul punto in questione la Corte di merito, sia pure in
modo sintetico, congruamente motivato.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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anche sotto tale aspetto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Civile della Corte Su ma di Cassazione, il 5 novembre 2013.

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