Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1357 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15285/2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie,

38, presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula Valentina, giusta

procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 444/2019 depositata il 12-3-2019, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da D.L., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa di gravi problemi con la sua famiglia adottiva, di religione musulmana, che aveva osteggiato il suo matrimonio con una ragazza cattolica sottoponendolo a percosse e torture. La Corte territoriale, nel condividere il giudizio di inattendibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente espresso dal Tribunale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Senegal, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla giurisprudenza di merito, di legittimità e comunitaria, e del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria sulla sua vicenda personale e sulla situazione generale del Senegal, come da fonti che richiama, deducendo di avere pertanto diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14 lett. c), avuto riguardo anche alla situazione della Libia; (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione sociale e lavorativo intrapreso in Italia, in particolare essendo stato assunto con contratto di apprendistato professionale prorogato il 21-3-2019, nonchè senza effettuare alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. La Corte territoriale ha affermato che non è credibile la vicenda personale del ricorrente e non è censurata specificamente detta asserzione, espressa motivatamente dai Giudici di merito, che hanno in dettaglio valutato i fatti narrati, rimarcandone sotto molteplici aspetti l’inverosimiglianza e contraddittorietà (pag. n. 5 e 6 sentenza impugnata). La coerenza e plausibilità delle allegazioni del richiedente sulla sua vicenda personale e sulle ragioni di fuga sono i presupposti per l’attivazione del potere istruttorio ufficioso (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa in ordine a riscontri oggettivi sulla situazione personale allegata dal richiedente se detti poteri, come nella specie, sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale e non rapportabili alla vicenda del caso concreto. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti ritenuti inattendibili, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. c), le fonti di conoscenza sulla situazione del Senegal, in base alla quali la Corte di merito è pervenuta ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, sono state indicate (pag. 11 sentenza), si tratta di un accertamento di fatto insindacabile, che non è stato neppure censurato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 30105/2018).

Non è menzionata nella sentenza impugnata la questione relativa alla situazione del Paese di transito, la censura espressa in ricorso a tale riguardo difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato come, dove e quando l’abbia dedotta, e in ogni caso il ricorrente non evidenzia quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese (Libia) e il contenuto della domanda (Cass. n. 31676/2018; Cass. n. 29875/2018; Cass. n. 13096/2019).

3. E’ inammissibile anche il secondo motivo.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè allega genericamente di essere soggetto vulnerabile senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Il fattore di integrazione lavorativa in Italia non è menzionato nella sentenza impugnata, mentre è stata esaminata dalla Corte di merito la documentazione medica ed è stata ritenuta del tutto ininfluente (accesso al P.S. con codice verde per malessere generale con febbre e diarrea). Il ricorrente non ha precisato quando, come e dove aveva prodotto nei giudizi di merito la documentazione attestante il rapporto di lavoro, sicchè la doglianza, sotto tale profilo, difetta di autosufficienza. Peraltro il ricorrente richiama la proroga di apprendistato professionale del 21-3-2019, ossia di data successiva alla pubblicazione della sentenza (12-3-2019).

Resta da aggiungere che la situazione del Paese di origine in termini generali ed astratti, così come rappresentata nel ricorso, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, considerato che le difese svolte dal Ministero non sono specificamente riferibili alla concreta fattispecie scrutinata, salvo che per il riferimento al Senegal, e si risolvono in deduzioni generiche e di stile.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA