Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1357 del 19/01/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1357 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 28529-2016 proposto da:
LOMOIO PIETRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIALE
MAZZINI
114/B,
presso
lo
studio
dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RANIERI
RODA, GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12,
presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
–
controricorrente
–
avverso il decreto n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di
Data pubblicazione: 19/01/2018
PERUGIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato
il 3/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di
Pietro Antonio Lomoio la somma di C 2.165,00, a titolo d’equo
indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai
sensi della I. n. 89/2001, nonché le spese processuali, liquidate in
distratte in favore dei difensori antistatari;
che avverso il predetto decreto il Lomoio propone ricorso,
ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria
censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva
violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c
od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso
spese al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che la tesi del Ministero controricorrente, secondo la
quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014,
nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi
tabellarmente previsti (art. 4) non poteva considerarsi derogativo del
decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale,
stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate
dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che
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