Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1357 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27463/2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPRAIA 75/R,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BALBO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato DI PALMA Vincenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – V.C. convenne in giudizio il fratello V.G. e la madre F.E., chiedendo – per quanto in questa sede rileva – la riduzione della donazione compita in vita dal defunto padre V.A. in favore del fratello convenuto per lesione della sua quota di legittima, nonchè lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni relitti.

La domanda di riduzione fu rigettata dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza non definitiva.

2. – Avverso tale sentenza propose appello V.C. e, in accoglimento del gravame, la Corte di Appello di Salerno accertò la sussistenza della lesione della quota di legittima spettante alla medesima e dispose la riduzione della donazione effettuata dal de cuius in favore di V.G..

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre V.G. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso V.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con i due motivi di ricorso, si deduce:

a) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 555, 556 e 559 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di Appello ritenuto che l’attrice avesse assolto l’onere di allegare e provare i fatti sui quali si fondava la pretesa violazione della quota di riserva;

b) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attrice avesse fornito la prova presuntiva – connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza – della sussistenza della lesione della sua quota di legittima.

2. – Entrambe le censure sono infondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011, Rv. 618614; Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002, Rv. 557360); la prova della lesione dei diritti del legittimario, per la quale non ricorrono limitazioni, ben può essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/05/1971, Rv. 351489).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che l’attrice, in forza delle allegazioni e delle prove documentali prodotte (atti di provenienza, certificati catastali, dati sulle rendite degli immobili, etc.), avesse assolto il suo onere probatorio, sia pure in via indiziaria, consentendo ai giudici di formulare una presunzione connotata dai caratteri della gravità, precisione e concordanza, che ha giustificato l’esperimento della C.T.U. disposta d’ufficio. Invero, una volta che l’attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.

La valutazione della sussistenza di una presunzione connotata dai caratteri di cui all’art. 2729 c.c., comma 1, costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Non sussistono le dedotte violazioni di legge, avendo l’attrice assolto il proprio onere di allegazione e di prova; nè è stato dedotto il “fatto” il cui esame – a dire del ricorrente – sarebbe stato omesso.

Erroneamente il ricorrente deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Invero, in forza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 (convertito nella L. n. 134 del 2012) e applicabile ratione temporis essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 17.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, prevede, infatti, l’applicazione del nuovo testo relativamente alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012), il c.d. vizio della motivazione non costituisce più un motivo per cui è ammesso il ricorso per cassazione.

Non rimane che pronunciare il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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