Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13569 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28072-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S. nella qualità di unico erede del Sig.

D.B.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 52,

presso lo studio dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2011 della COMM.TRIB.REG. del Lazio

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto l’eccezione

preliminare del controricorso, accoglimento del ricorso principale;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito per la controricorrente l’Avvocato RIZZITELLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate ricorre su tre motivi per cassazione avverso la sentenza n. 17/05/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 09.06.2011 e notificata il 23.09.2011, che, in riforma della prima decisione, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di D.B.S. per IRPEF relativa all’anno di imposta 2002, con il quale era stata contestata la mancata dichiarazione a Modello Unico/2003 della plusvalenza realizzata per la cessione di due appezzamenti di terreno, avvenuta il 26.06.2002, per la quota di sua spettanza pari ad Euro 596.750,00, desunta dal valore complessivo del bene accertato ai fini dell’imposta di registro di Euro 2.387.000,00.

2. Il giudice di appello, dopo avere ricordato che, con altra decisione della CTR, l’avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro e posto alla base dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, era stato annullato con conferma del valore dichiarato dalle parti in sede di atto pubblico, ha annullato anche l’avviso impugnato.

3. Resiste con controricorso R.S., quale unica erede di D.B.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. L’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata dalla controricorrente è infondata.

La diversità di date evidenziata dalla parte non incide sulla tempestività della notifica, che va valutata con riferimento alla “data di spedizione” del plico (rette di consegna del plico da parte dell’avvocato dello Stato all’ufficio postale competente alla spedizione), individuata quest’ultima in quella del 22.11.2011, termine ultimo di decadenza per la notifica della impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. che risulta rispettato, e non – come assume la controricorrente – alla diversa data (23.11.2011) in cui è avvenuta la “lavorazione” del plico da parte dell’ufficio SIN di Poste Italiane SPA, presso il quale, secondo la organizzazione interna della società, è accentrata una delle fasi del servizio notifiche, che non rileva al fine della valutazione della tempestività della notifica (cfr. Cass. n. 20243/2015).

1.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato a persona deceduta, sollevata dalla controricorrente, è infondata.

Ai sensi dell’art. 300 c.p.c., u.c., la morte della parte costituita, che si avveri o sia notificata dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, non produce effetto interruttivo se non in caso di riapertura dell’istruzione.

Nel presente caso la discussione della causa in secondo grado si concluse il 17.05.2011, come si evince dalla data della decisione riportata in sentenza, il deposito della sentenza avvenne il 09.06.2011, il decesso di D.B.S. avvenne il 12.06.2011 e la raccomandata con informativa del decesso venne recapitata all’Agenzia delle entrate il 18.07.2011.

Ne consegue che tale comunicazione, per le ragioni su esposte e la cronologia degli eventi come ricostruita (decesso e comunicazione successivi alla pubblicazione della sentenza di secondo grado), non poteva spiegare alcun effetto interruttivo e che vertendosi in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, vigeva la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore ha continuato a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica si è modificata solo perchè nella successiva fase d’impugnazione si sono costituiti gli eredi della parte defunta (cfr. Cass. SS.UU. n. 15295/2014).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo e violazione degli artt. 132 e 121 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè, secondo la ricorrente, dalla motivazione si evincerebbe che, respinta la richiesta di annullamento dell’intero accertamento, l’accoglimento avrebbe riguardato solo la domanda di rideterminazione della plusvalenza, per cui il dispositivo, che conclude per l’annullamento integrale dell’avviso, evidenzia una contraddizione con la motivazione.

1.2. In subordine, con il secondo motivo le stesse considerazioni sono svolte come denuncia di nullità della sentenza per violazione del divieto di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè la Ctr non si sarebbe limitata a rideterminare la plusvalenza.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver la Ctr posto a base della decisione la sentenza n.64/21/10 resa sull’avviso di rettifica e liquidazione, che non era passata in giudicato al momento della adozione della decisione.

2.1. I motivi primo e secondo sono infondati perchè contrariamente a quanto assume la ricorrente, la richiesta di rideterminazione della plusvalenza, potendo pervenire anche ad una esclusione in toto della sussistenza di una plusvalenza, non è inconciliabile con l’annullamento dell’avviso di accertamento per cui non si ravvisano le doglianze proposte.

2.2. Il terzo motivo è infondato.

2.3. Indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso, l’illegittimità di tale criterio, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative. Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 7488 del 15/04/2016, n. 3590/2017).

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi e la sentenza impugnata va cassata.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

3.2. Considerato che l’esito della causa discende dall’applicazione di norma che, ancorchè dichiaratamente interpretativa, ha indubbia portata innovativa del quadro giurisprudenziale preesistente (invero, consolidato da oltre un decennio nel senso di ritenere l’Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l’onere della prova contraria (v. tra molti Cass., nn. 13823/2014; 14571/2013; 5070/2011, 22793/2010; 4057/2007), si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

 

– Rigetta il ricorso per infondatezza dei tre motivi;

– Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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