Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13569 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13569 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
Roma
/15
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DE:7OS1TATO íN CANCELLEMA
IL
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ
DELL’ISTANZA E DI INTEGRALE PAGAMENTO
(art. 3, comma 2-bis DL n. 40/2010)
ALLA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
Rovigo, 18.06.2012
Prot. 29156
In relazione all’istanza (che si allega in copia) presentata ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis,
lett. b), del DL 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, da SO.GE.00 Spa per la definizione della controversia pendente in Cassazione R.G. n.
5924/2010,
si attesta quanto segue:
REGOLARITÀ DELL’ISTANZA
La predetta istanza risulta regolare in quanto ricorrono i seguenti presupposti della definizione:
V la controversia è pendente da oltre 10 anni (data di iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado (I) :16/01/1988;
V l’Amministrazione finanziaria è risultata integralmente soccombente (2) (estremi delle
sentenze per le quali l’Amministrazione finanziaria è stata integralmente soccombente:
DATA
ORGANO GIUDICANTE
1410211990
COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO
COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO 09/04/1991
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE 23/07/2009
NUMERO
17
128
816)
il ricorso per cassazione è stato proposto il (3) : 24/02/2010
data non posteriore al 25 maggio 2000
a norma dell’art. 3, comma 2-bis, del DL n. 40 del 2010, deve trattarsi di sentenze “per le quali risulti soccombente
l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudilio”. Con la citata circolare n. 37/E del 2010 è
stato precisato che “le pendenze in Cassazione possono essere definite anche se precedute da ire gradi di giudizio …
a condizione tuttavia che sia stato registrato un triplice, conforme esito sfavorevole per l’Amministrazione
finanziaria” (cfr. citata circolare, punto 6.1.3)
(3) alla data del 26 maggio 2010 deve essere stato “notificato ricorso per cassazione, ai sensi degli articoli 360 e
seguenti del codice di procedura civile” (cfr. citata circolare, punto 6.2)
(I)
(2)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
•
•
la tipologia di controversia rientra tra quelle definibili (4)
✓ nell’istanza il contribuente ha fatto espressa rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge n. 89/2001
Resta inteso che la regolarità dell’istanza è altresì subordinata alle seguenti circostanze rilevabili
d’ufficio:
• che l’istanza sia stata tempestivamente presentata’
✓ che la controversia in esame sia pendente in Cassazione, ossia che alla data del 26 maggio