Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13569 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAN GENESIO IMMOBILIARE s.p.a., con sede in (OMISSIS), c.f.
(OMISSIS), in persona, del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in Roma, via Po 9, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 108/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA depositata in data 10 ottobre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La San Genesio Immobiliare s.p.a. ha impugnato l’avviso di liquidazione imposta di registro ipotecaria e catastale relativa all’anno 2002 deducendo di avere diritto per l’acquisto di un area destinata a scalo ferroviario (D6) del beneficio di cui dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, che prevede un’imposta di registro nella misura dell’1%.
Il ricorso della società contribuente è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello e la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 10 ottobre 2013 ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. L’Agenzia, non costituita nei termini, ha presentato istanza di partecipazione alla eventuale discussione orale. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, con documenti allegati, dichiarando di avere versato per intero la somma dovuta ai fini della definizione, pari ad Euro 229.850,51. Il processo non è stato riassunto.
Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fimo al 31 dicembre 2018”. Al comma 10, è poi previsto che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”.
Il processo in oggetto, dopo il deposito della istanza di sospensione con i relativi documenti, non è stato riassunto.
Questa Corte ha già applicato la norma in oggetto precisando che l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi della stessa disp., comma 10, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107/2019/ Cass. n. 29729/2020).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021