Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13568 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 195,

presso lo studio dell’Avv. Vacirca Sergio, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. Claudio Lalli per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2009 della Corte d’appello di Firenze,

pronunziata in causa n. 855 r.g. 2007 e depositata in data 19.6.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Vacirca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Grosseto veniva accolta la domanda, di C.S. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo (OMISSIS), con declaratoria del contratto a tempo indeterminato e condanna del datore alla riammissione in servizio con corresponsione, delle retribuzioni dalla messa in mora.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 19.06.09 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per il periodo feriale.

Rilevando, tuttavia, che il contratto era stato stipulato dopo la scadenza della data ultima ((OMISSIS)) prevista da detta contrattazione per la deroga alla legge n. 230 del 1962 e prima dell’entrata in vigore, del successivo c.c.n.l. 11.1.01, e quindi in assenza della clausola autorizzatoria, ribadiva l’illegittimità del termine.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui C. rispondeva con controricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti: 4.1.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994, nonchè, degli accordi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98 e 18.1.01, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, in particolare evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia;

4.2.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento; la Corte di merito, in quanto richiestane, avrebbe dovuto disporre l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) idonei a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi.

5.- Il primo motivo è fondato.

Deve ribadirsi, anche in sede di interpretazione diretta delle disposizioni del contratto collettivo, la giurisprudenza (v. per tutte Cass. 2.3.07 n. 4933) che, decidendo su fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del precedente c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla legge n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità dei mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

6.- E’, invece, arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 (o 30.5.98, ove si consideri la facoltà di proroga) a tale fattispecie legittimante. Non discutendosi nella presente causa del termine finale di vigenza del c.c.n.l. 26.11.94, la fattispecie in esame è indifferente a tale problematica, la quale è invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali, introdotta nel testo dell’art. 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la quale le parti collettive in sede pattizia delimitarono esplicitamente il periodo di operatività.

7.- Il primo motivo è dunque fondato, di modo che, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Avendo la lavoratrice dedotto ab initio anche la domanda di nullità del termine apposto ad una seconda assunzione, relativa al periodo (OMISSIS), non presa in esame dal giudice di merito in quanto ritenuta assorbita dalla pronunzia oggi impugnata, inerente la precedente assunzione (OMISSIS), la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo per l’esame di tale ulteriore domanda.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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