Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13568 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28623-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEW ENERGY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4551/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 08/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società New Energy S.r.l. vendeva alla società Winch Energia S.r.l. un ramo d’azienda costituito da un complesso di beni organizzato per la realizzazione di quattro progetti di impianti fotovoltaici da installare su alcuni fondi con atto registrato il 7 luglio 2009. Al momento della cessione erano già stati individuati i fondi su cui realizzare gli impianti con la sottoscrizione di contratti preliminari per la cessione del diritto di superficie unitamente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori ai Comuni interessati. L’efficacia dei contratti era stata subordinata alla trascrizione degli atti di costituzione del diritto di superficie. Con denuncia del 7 agosto 2009 le parti comunicavano all’agenzia delle Entrate l’avveramento della condizione con contestuale efficacia della cessione di ramo d’azienda.

1.1. In data 23-30 maggio 2012 l’Ufficio notificava alle parti un avviso di liquidazione con il quale, scorporata l’imposta di registro fissa già versata, richiedeva il pagamento dell’imposta in misura proporzionale, nonchè in data 10 giugno 2014 notificava un ulteriore avviso di rettifica e liquidazione con cui rettificava in aumento il valore dei beni ceduti D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52.

1.2. La New Energy S.rl. proponeva ricorso avverso detto ultimo atto impositivo di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Milano sostenendone l’illegittimità per decadenza dal potere accertativo D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, unitamente alla carenza di motivazione e l’errata determinazione della base imponibile. L’Ufficio si costituiva affermando la correttezza del proprio operato perchè l’imposta relativa ad un atto sottoposto a condizione sospensiva, registrato prima dell’avveramento della condizione, mantiene la natura di imposta principale anche nel caso in cui sia stata già versata in misura fissa potendosi riliquidare la differenza, calcolata in misura proporzionale, al momento della comunicazione della raggiunta efficacia contrattuale, come nel caso dell’atto impugnato che era stato notificato con il rispetto del termine triennale per la liquidazione e successivamente biennale dal pagamento dell’imposta proporzionale per la rettifica del valore. La Commissione adita rigettava il ricorso della società contribuente confermando la valutazione erariale.

1.3. La Società interponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ribadendo i motivi non accolti con la decisione di primo grado. Con sentenza n. 4551 del 2016 la Commissione adita riformava la pronuncia impugnata affermando che non poteva considerarsi quale termine iniziale la data di notifica del primo atto di liquidazione del 23-30 maggio 2012 ma, invece, doveva computarsi il termine biennale dalla data di comunicazione dell’avveramento della condizione avvenuta il 7 agosto 2009, così annullando l’atto impositivo.

1.4. Ricorre l’agenzia delle Entrate con un motivo.

1.5. La società New Energy S.r.l. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente deciso la questione sottopostale nella parte in cui non ha considerato che l’Ufficio avrebbe rispettato il termine triennale dalla registrazione dell’atto per richiedere l’imposta in misura proporzionale e che solamente dal quel momento, coincidente con il pagamento dell’imposta principale in misura proporzionale, sarebbe decorso l’ulteriore termine biennale per la rettifica del valore imponibile.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Tenuto conto che l’imposta principale in misura proporzionale era stata liquidata con atto notificato il 23-30 maggio 2012, l’imposta richiesta per effetto della rettifica del valore dell’imponibile D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, ha natura complementare, quindi, conseguentemente deve applicarsi il D.P.R. cit., art. 76, comma 2, lett. b), con decorrenza del termine triennale dalla data di denuncia stesso D.P.R., ex art. 19, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta all’atto da tassare; poichè le parti hanno comunicato il (OMISSIS) la sopravvenuta efficacia contrattuale, il termine di tre anni aveva la sua naturale scadenza il (OMISSIS), per cui l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, notificato alla Società contribuente il 10 giugno 2014 è tardivo.

3.2. A voler considerare quanto affermato dal ricorrente, ritenuto che il primo avviso di liquidazione è intervenuto tempestivamente nel termine triennale dalla data di comunicazione dell’avveramento della condizione avvenuta il (OMISSIS), con notifica in data 23-30 maggio 2012, se si volesse considerare valida tale ultima data quale data di decorrenza dell’ulteriore termine biennale per rettificare il valore dichiarato (dal pagamento dell’imposta proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 1-bis), si avrebbe l’effetto di prorogare il termine di decadenza della potestà accertativa di rettifica dell’Ufficio, senza che sia intervenuta alcuna novità dal momento di registrazione dell’atto il 7 luglio 2009 laddove si avevano già tutti gli elementi di valutazione, sino a quasi cinque anni. Il che non è evidentemente possibile, dovendosi qui richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “in tema di imposta di registro, i termini di decadenza dell’azione della finanza previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge” (Cass., Sez. V, n. 12163 del 2005) che certamente non ricorrono nel caso in esame.

3.3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese, quantificate in 3.500 Euro, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate in 3.500 Euro per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, oltre l’eventuale contributo unificato prenotato a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 04 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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