Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13568 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Antica Vineria s.c.a. in persona del legale rapp.te pro tempore,

elettte dom.to in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 48, presso lo

studio dell’avv. Marini Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. Ernestina Pollarolo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Castel Rocchero, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli n. 43, presso lo studio

dell’avv. D’Ayala Valva Francesco, dal quale è rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. Antonio Lovisolo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale di Torino n. 48/2007/01 depositata il 23/11/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Corea Ulisse (deceduto) per il ricorrente;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Mario che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Antica Vineria s.c.a r.l. contro il Comune di Castel Rocchero è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Asti n. 5/2/06 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ICI 2001-2004 relativamente a fabbricati rurali di proprietà della cooperativa agricola. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in unico motivo. Resiste il Comune con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e del D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis. I fabbricati in questione non sarebbero soggetti ad ICI in quanto strumentali all’attività agricola, non rilevando nè il profilo soggettivo dell’imprenditore, nè la tipologia di reddito prodotto, nè l’asservimento dell’immobile ad un fondo, nè la riconducibilità di entrambi ad un unico soggetto.

La censura è infondata. Questa Corte, in tema di ICI, ha recentemente affermato (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009) che l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinalo disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23-bis conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

Poichè gli immobili oggetto di causa risultano classificati come categoria (OMISSIS), va esclusa un’esenzione degli stessi dall’ICI per gli anni 2001-2004.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., va così corretta, la motivazione della decisione impugnata.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Le difficoltà interpretative della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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