Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13568 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 01/07/2016), n.13568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26846/2014 proposto da:

M.V., MA.GI., L.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

reppresentati e difesi dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1093/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 18/02/2013, depositato l’08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V., MA.Gi. ed L.E., unitamente ad altri, chiedevano alla Corte di appello di Caltanissetta, con ricorso in riassunzione depositato in data 15 settembre 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio instaurato avanti alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ricorso del 5 aprile 1995 e definito con sentenza depositata in data 10 aprile 2008.

Nella costituzione del resistente Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte di appello adita, con decreto, depositato l’8 aprile 2013, accoglieva il ricorso proposto in favore degli altri ricorrenti, omettendo del tutto la loro posizione, ragione per la quale, avanti alla medesima Corte di merito, formulavano istanza ex art. 287 c.p.c., depositata il 7 novembre 2013, che con ordinanza del 28 marzo 2013, veniva rigettata, con condanna alle spese del procedimento.

Avverso la menzionata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il M., il MA. ed il L., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 132, 287 e 288 c.p.c., per avere la corte di merito del tutto omesso di pronunciare nel dispositivo in ordine alla loro posizione, anche quanto all’importo da corrispondere, rilevando un contrasto tra il dispositivo e la motivazione.

Il motivo è privo di pregio.

Dal decreto dell’8 aprile 2013 emerge che la corte di merito ha liquidato l’indennizzo in favore dei ricorrenti esclusivamente iure ereditatis e non già iure proprio, non essendosi costituiti nel giudizio presupposto in luogo “dei rispettivi danti causa”. Con la conseguenza che avendo L.E., M.V. e M. G. formulato la domanda di equo indennizzo iure proprio, neanche indicato il loro dante causa, come si evince dal medesimo decreto, in mancanza di prova di partecipazione al giudizio presupposto, nulla poteva agli stessi essere riconosciuto. La corte, pertanto, non essendo incorsa nel lamentato errore materiale, non doveva apportare alcuna correzione al provvedimento de quo.

Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 288 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte territoriale con l’ordinanza del 28 marzo 2014 condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del procedimento di correzione, liquidate in Euro 900,00 in favore del Ministero.

Premessa l’ammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma anche definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui al citato art. 288 c.p.c., u.c., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (cfr. Cass. n. 9311 del 2006).

Nel merito, il motivo è fondato perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (v. Cass. n. 591 del 1983; Cass. SS.UU. n. 9438 del 2002).

Conclusivamente, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo, con cassazione senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali escludendone la liquidazione.

In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese del giudizio di Cassazione vanno interamente compensate fra le parti.

PQM

La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, annulla la condanna alle spese del procedimento di correzione degli errori materiali;

compensa fra le parti le spese del giudizio in Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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