Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13567 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.L., domiciliato in Roma Via Panetti, 95,

rappresentato e difeso dall’Avv. Acampora Fabio per procura

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DI VIGILANZA “LA LEONESSA” S.p.a., selettivamente

domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 14, presso lo studio dell’Avv.

Fabio Ferraro, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ferraro per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2810/2009 della Corte d’appello di Napoli,

pronunziata in causa r.g. 1239/07 Lav., depositata in data 17.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli D.C.L., dipendente dell’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa” s.p.a., impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto da quest’ultima irrogatogli.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal predetto, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 17.6.09 rigettava l’impugnazione, rilevando che il recesso, per ammissione del lavoratore, doveva ritenersi ritualmente comunicato alla data del 21.4.02 e che era documentalmente provato che il D.C. nel periodo tra l’1.3.01 ed il 28.2.02 era stato assente 242 giorni per malattia, così superando il periodo comporto (240 giorni in un anno) previsto dall’art. 110 del c.c.n.l. di settore.

3.- Proponeva ricorso per cassazione D.C. deducendo: 1) violazione della L. 17 luglio 1966, n. 604, art. 2, contestando che il licenziamento fosse correttamente intimato, in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che le comunicazioni scritte inviate dal datore mai erano state ricevute dal dipendente, di modo che questi aveva conosciuto solo verbalmente la decisione di licenziarlo adottata dall’azienda; 2) violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 perchè alla originaria contestazione del 7.3.02 (pure mai conosciuta, in quanto non ricevuta) non aveva fatto seguito alcuna conseguenza di carattere sanzionarono e, comunque, di carattere disciplinare; 3) violazione dell’art. 110 del c.c.n.l. dei dipendenti da Istituti di vigilanza privata, assumendo che dalla documentazione in atti non risulterebbe superato il periodo di comporto.

Si difendeva con controricorso L’Istituto “La Leonessa” s.p.a..

4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Parte ricorrente, dopo aver integralmente trascritto il testo del ricorso introduttivo, dell’atto d’appello e della sentenza impugnata, illustra in termini generici ed estremamente sintetici i motivi di impugnazione, senza formulare, nonostante le corpose questioni di diritto sottostanti, i quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile alla controversia in questione.

6.- Va, inoltre, rilevato che il primo motivo contesta solo formalmente l’articolato accertamento compiuto dal giudice di merito circa il momento della contestazione e la effettività della conoscenza dei morivi di recesso. Le censure, pertanto, sono inidonee a contestare la decisione.

Il secondo motivo, formulato peraltro in termini lessicalmente confusi, solleva una questione di diritto (la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7) non trattata dal giudice e non validamente dedotta nel giudizio di merito (secondo quanto emergente dall’esame del ricorso introduttivo e dell’appello). La questione è da ritenere, pertanto, dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Il terzo motivo, con cui si censura ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione di una norma di contratto collettivo, è formulato in termini incongrui, in quanto non si indicano gli estremi del contratto collettivo, non si riporta il testo dell’art. 110 del contratto (che, non risulta nemmeno dall’esame degli atti introduttivi delle due fasi di merito) e non si indicano i passaggi motivazionali in forza dei quali si sostiene che il giudice di merito avrebbe frainteso la norma in questione.

7.- Tali carenze nella formulazione dell’impugnazione comportano il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed Euro 2000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA