Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13567 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21142-2016 proposto da:

F.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARQUINIO PRISCO, 12, presso lo studio dell’avvocato ROCCO TAVERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ARRICALE;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA – AGENZIA DELLE

ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 893/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.F.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 893 del 2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in controversia riguardante l’impugnazione della revoca della rateizzazione concessa per il pagamento di un avviso bonario, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, relativamente a Irpef, Irap ed Iva, relativo all’anno di imposta 2006.

Il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, presentata all’Agenzia delle entrate mediante servizio telematico in data 29 settembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando la prova del pagamento della prima rata.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro 11 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il Collegio rileva che non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018.

Questa Corte ha precisato che in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Cass. n. 18107 del 2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 D.L. cit., poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass. n. 31021 del 2018).

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 04 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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