Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13566 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13566 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condonò debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma/75
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
ITdAT IN CANCELLERIA
6. 2013
Data pubblicazione: 30/05/2013
CT 18143/11 — Avv. Caselli
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. TRIBUTARIA
N.R.G. 10169/11
Istanza di estinzione per condono liti minori
L’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, cod. fiscale
fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è
domiciliata, fax 06.96.51.40.00, incl. PEC ags m2mailcert.avvocaturastato.it
contro
ALTAVILLA GRILLO
in relazione
al ricorso per la cassazione della sentenza n. 26/06/10 in data 2.3.10 della
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Con nota prot. n. 22027/12 in data 14.9.12, la Direzione Provinciale di Rieti
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia tributaria ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011
(convertito con Legge n. 111/2011), che richiama l’articolo 16 della Legge n.
289/2002, provvedendo al versamento di tutte le somme dovute.
In relazione a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate, come in epigrafe difesa,
rappresentata e domiciliata,
fa istanza
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi del combinato disposto dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n.
98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), e dell’articolo 16 della L. n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 23 ottobre 2012
06363391001, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, cod.