Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13566 del 13/06/2014

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13566 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 12429-2012 proposto da:
XX

– ricorrente contro
B.B., C.C.

– controricorrente nonché contro
D.D.

intimati

avverso la sentenza n. 28/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’8/02/2012, depositata il
15/02/2012;

Data pubblicazione: 13/06/2014

;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 15.2.012, ha respinto il reclamo
proposto da XX contro la sentenza del Tribunale di Benevento
dichiarativa del suo fallimento.
La corte territoriale, per ciò che ancora interessa nella presente sede, ha ritenuto che
lo stato di insolvenza della società risultasse provato dal mancato pagamento dei
crediti di lavoro dedotti dai suoi dipendenti con il ricorso di fallimento, dalla chiusura
della sede sociale e dalla cessazione dell’attività di impresa.
La sentenza è stata impugnata da XX s.r.l. con ricorso affidato a due
motivi, cui i creditori istanti B.B. e C.C. hanno resistito con
unico controricorso.
Il curatore del Fallimento della XX e gli altri creditori istanti non hanno
svolto attività difensiva.
.**..
Con entrambi i motivi, rispettivamente prospettati sotto il profilo del vizio di
motivazione e della violazione dell’art. 5 I. fall., XX contesta che lo stato di
insolvenza potesse ritenersi dimostrato dal mancato pagamento dei crediti dei suoi
dipendenti, portati da ordinanza cautelare che, oltre ad essere priva del carattere
della definitività, difettava di efficacia esecutiva limitatamente alla statuizione di
condanna, in quanto, dopo aver dichiarato l’illegittimità del licenziamento da essa
intimato ai ricorrenti, ordinando la loro reintegra nel posto di lavoro, non aveva
liquidato le retribuzioni globali di fatto agli stessi spettanti, limitandosi a riconoscerne
la debenza.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente
esaminati, appaiono manifestamente infondati.
Va intanto rilevato che i crediti azionati, pur se non accertati dal giudice nel loro
esatto importo, erano di pronta e facile liquidabilità, atteso che, ai fini della loro
determinazione, sarebbe stato sufficiente calcolare l’ammontare delle retribuzioni
spettanti ai dipendenti dalla data del loro illegittimo licenziamento a quella
dell’effettiva reintegra.
La ricorrente, pertanto, erra nel sostenere che la pronuncia di condanna al
pagamento fosse priva di efficacia esecutiva.
Va inoltre rilevato che, ai fini della dichiarazione di fallimento, il giudice è tenuto a
valutare unicamente se il debitore sia o meno in grado di far fronte con mezzi
normali alle proprie obbligazioni, indipendentemente dal fatto che i crediti vantati nei
suoi confronti siano portati da titolo esecutivo. E, nel caso, la corte di merito ha
affermato, alla luce di un accertamento in fatto che non ha formato oggetto di
censura, che l’insolvenza di XX risultava dimostrata dalla chiusura della
sede sociale e dalla cessazione dell’attività di impresa, che (oltre a rendere
ineseguibile l’ordinanza di reintegra) le precludevano in via definitiva di conseguire le
liquidità necessarie al pagamento dei crediti di lavoro dedotti nel ricorso di fallimento.
Ove si condividano le su esposte considerazioni, il ricorso potrebbe essere respinto
in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p c.

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore di B.B. e C.C., in via fra loro solidale,
che liquida in € 2500, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 28 gennaio 2014.

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